Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 24. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia e' aggiunto quello di:
18) Sociologia.
Dopo l'art. 33 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione dell'istituto di filologia latina annesso alla facolta' di lettere e filosofia.
Istituto di filologia latina.
Art. 34. - Alla cattedra di letteratura latina della facolta' di lettere dell'Universita' di Palermo e' annesso l'istituto di filologia latina.
L'istituto ha lo scopo di coordinare e di potenziare l'insegnamento della letteratura latina e delle discipline ad essa afferenti.
L'istituto ha sede nei locali della facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Palermo.
La direzione dell'istituto di filologia latina spetta al titolare della cattedra di letteratura latina.
Presso l'istituto prestano servizio gli assistenti, i borsisti e i tecnici attualmente in servizio o che comunque vengano assunti dalla cattedra di letteratura latina.
Per il raggiungimento dei propri fini l'istituto dispone del materiale didattico e scientifico appropriato e di una propria biblioteca, da costituirsi quest'ultima con un fondo di libri gia' esistenti e con singoli donatevi a scambi.
Con la dotazione assegnata all'istituto dal consiglio di amministrazione dell'universita', nonche' con eventuali contributi di altri enti o istituzioni, l'istituto di filologia latina potra' provvedere alle proprie attivita' scientifiche e didattiche.
Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
18) Sociologia;
19) Economia montana e forestale (semestrale);
20) Storia dell'agricoltura (semestrale);
21) Politica agraria e comparata (semestrale);
22) Lotta biologica (semestrale);
23) Entomologia forestale (semestrale);
24) Chimica delle fermentazioni (semestrale);
25) Chimica e tecnologia degli alimenti (semestrale);
26) Biochimica;
27) Alimentazione del bestiame;
28) Agrumicoltura;
29) Propagazione delle piante e tecnica vivaistica (semestrale);.
30) Meccanizzazione dell'agricoltura (semestrale);
31) Virologia (semestrale);
32) Metodologia sperimentale agraria (semestrale);
33) Genetica agraria.
Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di: viticoltura, orticoltura e floricoltura; alpicoltura e selvicoltura; avicoltura e coniglicoltura da semestrali passano annuali.
Art. 93, relativo alle propedeuticita' della facolta' di agraria e' modificato nel senso che e' aggiunta la seguente norma:
c) "l'esame di zootecnica generale sia reso propedeutico rispetto a quello di zootecnica speciale".
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 24. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia e' aggiunto quello di:
18) Sociologia.
Dopo l'art. 33 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione dell'istituto di filologia latina annesso alla facolta' di lettere e filosofia.
Istituto di filologia latina.
Art. 34. - Alla cattedra di letteratura latina della facolta' di lettere dell'Universita' di Palermo e' annesso l'istituto di filologia latina.
L'istituto ha lo scopo di coordinare e di potenziare l'insegnamento della letteratura latina e delle discipline ad essa afferenti.
L'istituto ha sede nei locali della facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Palermo.
La direzione dell'istituto di filologia latina spetta al titolare della cattedra di letteratura latina.
Presso l'istituto prestano servizio gli assistenti, i borsisti e i tecnici attualmente in servizio o che comunque vengano assunti dalla cattedra di letteratura latina.
Per il raggiungimento dei propri fini l'istituto dispone del materiale didattico e scientifico appropriato e di una propria biblioteca, da costituirsi quest'ultima con un fondo di libri gia' esistenti e con singoli donatevi a scambi.
Con la dotazione assegnata all'istituto dal consiglio di amministrazione dell'universita', nonche' con eventuali contributi di altri enti o istituzioni, l'istituto di filologia latina potra' provvedere alle proprie attivita' scientifiche e didattiche.
Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
18) Sociologia;
19) Economia montana e forestale (semestrale);
20) Storia dell'agricoltura (semestrale);
21) Politica agraria e comparata (semestrale);
22) Lotta biologica (semestrale);
23) Entomologia forestale (semestrale);
24) Chimica delle fermentazioni (semestrale);
25) Chimica e tecnologia degli alimenti (semestrale);
26) Biochimica;
27) Alimentazione del bestiame;
28) Agrumicoltura;
29) Propagazione delle piante e tecnica vivaistica (semestrale);.
30) Meccanizzazione dell'agricoltura (semestrale);
31) Virologia (semestrale);
32) Metodologia sperimentale agraria (semestrale);
33) Genetica agraria.
Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di: viticoltura, orticoltura e floricoltura; alpicoltura e selvicoltura; avicoltura e coniglicoltura da semestrali passano annuali.
Art. 93, relativo alle propedeuticita' della facolta' di agraria e' modificato nel senso che e' aggiunta la seguente norma:
c) "l'esame di zootecnica generale sia reso propedeutico rispetto a quello di zootecnica speciale".