Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21101 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21101/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02795/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2795 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da LE Telecom S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gilberto Nava, Luca Tomazzoli, con domicilio eletto presso lo studio Gilberto Nava in Roma, via Ventiquattro Maggio, n. 43;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’ottemperanza
- dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni alla sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 1692 (resa sul ricorso con R.G. 10088/2023), con cui è stato disposto l’annullamento in parte qua della delibera 12/23/CIR dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 3 maggio 2023, pubblicata in data 15 maggio 2023, recante “Regolamento sull’utilizzo dei caratteri alfanumerici che identificano il soggetto mittente nei servizi di messaggistica aziendale (SMS ALIAS)” e del relativo Allegato A recante il testo del Regolamento, in relazione al blocco del traffico SMS con LI proveniente dall’estero;
nonché per l’accertamento dell’inefficacia
- dell’atto di contestazione n. 1/25/DRS adottato dalla Direzione Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche e notificato ad LE Telecom in data 13 gennaio 2025 con cui, in violazione e/o elusione della Sentenza, è stata contestata ad LE Telecom un’asserita violazione del Regolamento LI.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AGILE TELECOM S.P.A. il 26\9\2025 :
per l’annullamento
- della delibera n. 21/25/CIR dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adottata in data 11 giugno 2025 e notificata ad LE Telecom S.p.A. in data 25 giugno 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorità intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. IU BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
A seguito della sentenza non definitiva di questa Sezione del 10 giugno 2025, n. 11350 - con cui è stata respinta l’azione di ottemperanza proposta dalla ricorrente per l’esecuzione della sentenza della Sezione del 29 gennaio 2024, n. 1692 - il giudizio è proseguito, previa conversione del rito, ai fini della trattazione delle ulteriori censure con le quali la parte ricorrente ha dedotto autonomi vizi di ordinaria legittimità del provvedimento impugnato (l’atto di contestazione n. 1/25/DRS, con il quale l’Autorità resistente ha contestato alla società di non avere, nella qualità di fornitore del servizio di transito di messaggistica, “ provveduto a bloccare la messaggistica con alias ricevuta da soggetto – proprio partner commerciale estero - mancante dell’autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ” ed avere conseguentemente “ veicolato in Italia SMS con LI, proveniente da un operatore straniero privo di autorizzazione generale ex articolo 11 ”).
Con ricorso per motivi aggiunti la parte ricorrente ha impugnato la delibera 21/25/CIR con la quale l’Autorità, all’esito del procedimento sanzionatorio avviato con il citato atto di contestazione, ha adottato un’ordinanza ingiunzione nei confronti di LE Telecom, sanzionandola per l’asserita violazione dell’articolo 7, comma 1, dell’Allegato 1 alla delibera n. 12/23/CIR, recante il Regolamento sull’utilizzo degli LI (“Regolamento LI”).
A sostegno della domanda ora in esame la ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso, come di seguito rubricati:
Violazione del principio di legalità sostanziale e del divieto di analogia in materia di sanzioni amministrative. Violazione art. 1 della legge 689/1981. Violazione del principio di libera prestazione dei servizi, del principio di parità di trattamento di cui agli artt. 56 e 61 TFUE e, nonché violazione degli artt. 11, 41. 97 e 117 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Illogicità e ingiustizia manifesta.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 61 TFUE, nonché 117 e 11 Cost., violazione del principio di proporzionalità, difetto di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e illogicità per aver imposto agli operatori limitazioni alla libera prestazione di servizi mediante una misura restrittiva e ingiustificata, oltreché iniqua, eccessiva e sproporzionata.
Violazione e falsa applicazione art. 10 legge 241/1990 e art. 10, comma 1, del Regolamento allegato alla delibera AGCom n. 410/14/CONS, come modificato da ultimo con delibera 286/23/CONS per mancata valutazione della memoria scritta depositata da LE Telecom. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta.
Sulla tardività della notifica della Contestazione. Violazione dell’art. 14 della legge 689/1981 e dell’art. 5, comma 3, del Regolamento allegato alla delibera AGCom n. 410/14/CONS, come modificato da ultimo con delibera 286/23/CONS. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda di annullamento.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ragioni di opportunità e di economia processuale suggeriscono di muovere l’esame dal terzo motivo aggiunto di ricorso con cui la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b) della legge 241/1990 (e dell’art. 10, comma 1, del Regolamento Sanzioni di cui alla delibera n. 286/23/CONS) per essere l’Autorità venuta del tutto meno all’obbligo di valutare la memoria prodotta dalla parte privata nel corso del procedimento sanzionatorio.
Nella propria memoria di replica l’Autorità si è opposta all’accoglimento della suddetta censura, obbiettando che:
- “ la memoria a cui LE si riferisce reca un protocollo di ricezione presso Agcom del 13 febbraio 2025, quindi comunque tardiva ”;
- “ le argomentazioni a difesa di LE, ivi contenute, ripetono pedissequamente gli argomenti sostenuti già in fase preistruttoria … non vi era alcun elemento nuovo, quindi, che potesse in qualche modo incidere sul contenuto e/o superare la “resistenza” del provvedimento deliberativo qui impugnato ”.
La doglianza risulta fondata.
In punto di fatto, è pacifico che la ricorrente abbia trasmesso all’Autorità, in data il 13 gennaio 2025, una memoria difensiva e che essa non sia stata oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento sanzionatorio, nel quale si legge che “ la Società dopo avere avuto accesso agli atti del procedimento non ha, però, depositato scritti difensivi … LE ha, di fatto, rinunciato a esercitare - nel procedimento - i propri regolamentari diritti difensivi poiché successivamente all’ottenuta ostensione agli atti non ha depositato memorie ”.
In punto di diritto viene in rilievo l’art. 10 della l. 241/1990, a mente del quale i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti “ hanno diritto … di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento ”.
Al riguardo, la giurisprudenza, ( ex plurimis , Consiglio di Stato, VI, 26 settembre 2023, n. 8535) ha affermato i seguenti principi:
- in linea generale, a norma della l. 241/1990, deve sempre essere garantita all’interessato la piena ed effettiva partecipazione procedimentale mediante la produzione di memorie od osservazioni scritte (artt. 10 e 10-bis), che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare (art. 7), dando espressa, puntuale e adeguata ragione nella motivazione del provvedimento finale (artt. 3 e 10-bis) dell’eventuale mancato accoglimento delle stesse: dalla lettura combinata dell’art. 10, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 della medesima legge, emerge che, se il privato presenta osservazioni nel corso del procedimento, l’Amministrazione ha l’obbligo, laddove tali osservazioni siano - come nel caso di specie - pertinenti all’oggetto del procedimento, di prendere specificamente posizione sui rilievi formulati dal destinatario del provvedimento;
- in relazione all’onere di valutazione, la motivazione del provvedimento amministrativo è intesa a consentire all’interessato la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l’Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando il corretto esercizio del potere a esso conferito dalla legge, sicché è illegittimo il provvedimento amministrativo nel quale non si dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato;
- se è vero che nell’adottare un provvedimento l’Amministrazione non è tenuta a riportare nelle premesse e nella motivazione il testo integrale delle controdeduzioni del destinatario del provvedimento, essendo sufficiente una loro valutazione nel loro complesso o per questioni omogenee, senza necessità di disattenderle in maniera analitica, è altresì vero che l’Amministrazione deve valutare dette controdeduzioni senza poterle respingerle con una mera formula di stile.
Disattendendo i suesposti principi, nel caso all’esame, l’impugnato provvedimento sanzionatorio è stato adottato senza la previa doverosa valutazione della memoria fatta pervenire dalla ricorrente.
Conseguentemente, deve ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato, atteso che in esso non sono esternate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare l’impugnato provvedimento sanzionatorio, pur in presenza di controdeduzioni formalizzate dalla ricorrente, né, d’altro canto, può ritenersi che dal corredo motivazionale di tale provvedimento risulti che l’intimata Amministrazione abbia comunque preso in considerazione la menzionata memoria, prodotta dal ricorrente in sede procedimentale.
Né risultano persuasivi gli argomenti addotti dall’Autorità in senso contrario alla fondatezza della censura, ove si consideri che:
- il termine (di 30 giorni) assegnato dall’Autorità alla ricorrente nell’atto di contestazione ai fini della presentazione di scritti difensivi non è perentorio, stante la mancanza di una espressa qualificazione in tal senso; ne consegue che la memoria procedimentale presentata dall’interessato - che nel caso di specie è stata trasmessa il giorno successivo alla scadenza del suddetto termine - ancorché tardiva, deve essere valutata dall’amministrazione procedente;
- non può ritenersi che gli argomenti contenuti nella memoria procedimentale fossero già stati sostenuti dalla ricorrente nella fase preistruttoria, posto che, come si evince dall’avversata delibera, la società ricorrente durante la suddetta fase procedimentale si è limitata a riscontrare le richieste di informazioni e di fornitura di dati avanzate dall’Autorità, senza sviluppare gli argomenti difensivi contenuti nella successiva memoria procedimentale.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, dunque, il terzo motivo di ricorso risulta fondato, evidenziandosi che, attenendo alla mancata osservanza delle regole di partecipazione procedimentale, il suo accoglimento ha valenza assorbente (cft. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8602), così giustificando l’annullamento dell’avversata ordinanza ingiunzione.
Per completezza, va, comunque, osservato che:
- il primo motivo di ricorso (“ AGCom ha ritenuto di sanzionare LE Telecom per la mancata implementazione di misure di blocco degli SMS dall’estero sulla base di una norma che non poteva essere applicata nel caso di specie e che l’Autorità ha invece “strumentalizzato” per colmare la lacuna regolamentare derivante dal precedente annullamento disposto dal giudice amministrativo ”) è privo di pregio per le ragioni indicate nella sentenza che ha respinto il ricorso per ottemperanza proposto avverso l’atto di contestazione;
- il secondo motivo di ricorso (“ AGCom ha realizzato una violazione del principio di libera prestazione dei servizi in ambito europeo, non sussistendo – allo stato attuale della regolazione – alcuna motivazione che possa giustificare la restrizione imposta alla Società al traffico proveniente da soggetti esteri ”) non si presta a favorevole considerazione in quanto è diretto a contestare l’art. 7, comma 1, del Regolamento LI, che la parte non ha impugnato (neppure nel presente giudizio congiuntamente alla sanzione);
- il quarto motivo di ricorso (“ palese violazione dei termini per l’avvio del procedimento sanzionatorio in quanto la notifica dell’atto di contestazione è avvenuta oggettivamente oltre 90 giorni dal momento in cui l’Autorità ha avuto piena contezza degli elementi fattuali su cui ha basato le proprie attività di vigilanza ”) non risulta fondato in quanto il dies a quo di decorrenza del termine di 90 giorni va individuato nel momento in cui è stata adottata la relazione preistruttoria.
In conclusione il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la delibera gravata con il ricorso per motivi aggiunti.
Le peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera n. 21/25/CIR.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NC LE, Presidente
IU Grauso, Primo Referendario
IU BI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU BI | NC LE |
IL SEGRETARIO