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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.16926/2024 R.G.L. promossa
D A
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1 C.F._1
31, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Catalano e Luana Sineri, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma nella via Ciro il Grande n. CP_1
21, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti. P.IVA_1
Resistente
All'esito dell'udienza del 16.5.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
-Dichiara illegittimi i provvedimenti di accertamento indebito del 7.10.2022 e i solleciti di pagamento del
23.05.2024 per somme percepite a titolo di reddito di emergenza, erogato dall' nei periodi dal 1° marzo CP_1
2021 al 30 Settembre 2021 e che nessuna somma è dovuta a tale titolo dalla ricorrente all'Istituto;
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1865,00 per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 20.11.2024, conveniva in giudizio l e premettendo di essere stata Parte_1 CP_1
assegnataria del reddito di emergenza ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 e dell'art. 36 del d.l. n. 73/2021, proponeva opposizione chiedendo l'annullamento dei seguenti provvedimenti:
a) provvedimento di accertamento del 07.10.2022 e relativo sollecito del 23.05.2024, con cui l'Istituto gli contestava di aver percepito, per il periodo dal 01/03/2021 al 31/05/2021 un pagamento non dovuto sulla prestazione Reddito di Emergenza n. 2021-1616355 per un importo complessivo di euro 2.400,00 per la seguente motivazione: “E' stato corrisposto il Reddito di Emergenza riconosciuto per ulteriori tre quote
(marzo, aprile, maggio 2021) per emergenza covid 19, art. 12, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021 n.
41, non spettante per mancanza dei requisiti di legge”, sollecitandone il pagamento;
b) i provvedimento di accertamento del 07.10.2022 e conseguente sollecito del 23.05.2024, con cui l'Istituto gli contestava di avere percepito per il periodo dal 01/06/2021 al 30/09/2021 un pagamento non dovuto sulla prestazione Reddito di
Emergenza n. 2021-2797095 per un importo complessivo di euro 3.200,00 per la seguente motivazione: “E'
stato corrisposto il reddito di emergenza di cui all'art. 36 del d.l. n. 73/2021 non spettante per mancanza dei
requisiti di legge”, sollecitandone il pagamento.
Premetteva di avere presentato in data 07.04.2021 domanda prot. REM 2021-1616355 ai sensi dell'art. CP_1
12, comma 1, D.L.22.03.2021 n. 41 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 e in data 05.07.2021 domanda prot. 2021-2797095 ai sensi dell'art. 36 del D.L. 25.05.2021 n. 73 per le mensilità di giugno, CP_2
luglio, agosto e settembre 2021, entrambe accolte.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione non essendo in nessuno di essi indicate le ragioni della richiesta di restituzione delle somme erogate, deduceva altresì di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per usufruire del reddito di emergenza, in subordine eccepiva l'irripetibilità delle somme richieste trattandosi di prestazione assistenziale percepita legittimamente ed in buona fede.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando genericamente la domanda, CP_1
chiedendone il rigetto per mancanza di prova della sussistenza dei requisiti di legge.
La causa, senza alcuna istruttoria, a seguito dell'udienza del 16.5.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente non merita condivisione la doglianza inerente all'illegittimità dei provvedimenti impugnati per vizio di motivazione, vertendosi, nel caso di specie, in materia di accertamento negativo di un indebito e, dunque, in un giudizio sul rapporto e sui connessi diritti e obblighi e non già sull'atto adottato dall'amministrazione, al quale è dunque estranea ogni valutazione in merito ad eventuali irregolarità nella sequenza procedimentale, rilevanti nei meri giudizi impugnatori.
Va poi anche rammentato, sul punto, che "nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo
dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo
dell'accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto" (Cass. 11.02.2016,
n.2739; Cass. n. 5059/2018; Cass. Sez. Unite 4.08.2010, n.18046; Cass. 10.06.2019, n. 15550; Cass
10.02.2022, n. 4319).
Tanto chiarito, giova richiamare la disciplina di legge applicabile al caso in esame.
Il Reddito di Emergenza (REM d.l. 34) è una misura di sostegno economico istituita in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: con l'articolo 82 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che recita:“1.Ai nuclei familiari in condizioni di necessità
economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le
caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito
di emergenza (di seguito "Rem").
Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di(luglio)2020 e il beneficio è erogato in
due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
2.Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei
seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui
al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro
10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro
20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un
componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000. Successivamente, l'art. 12 del D.L. 22.03.2021 n. 41 recante ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza ha esteso tale beneficio di natura assistenziale alle mensilità di marzo, aprile, maggio 2021 “1.
Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto per tre quote,
ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020,
relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei
seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui
all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione
in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore
annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui
all'articolo 10 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e insussistenza delle condizioni di
incompatibilità di cui al comma 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il
requisito di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 e' riferito all'anno
2020”
L' art 36 del D.L. 25.05.2021 n. 73, convertito in L. 23.07.2021 n. 106 ha infine riconosciuto il beneficio anche per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 così disponendo:
1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito «Rem»), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12.
2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.
3. La domanda per le quote di Rem è presentata all entro Controparte_3 il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo e presentato secondo le CP_3 modalità stabilite dallo stesso. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Alla luce della richiamata normativa, dunque, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l'intero nucleo familiare.
Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell'ISEE e la composizione del nucleo familiare.
Il reddito familiare, riferito alla mensilità di febbraio 2021 per la domanda avente ad oggetto i mesi marzo sino a maggio 2021 ad Aprile 2021 per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e il patrimonio mobiliare si determinano secondo i criteri stabiliti dalla legge (rispettivamente: articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma
4, d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159).
La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.
Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni, di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Nella fattispecie concreta la soglia di reddito familiare riferito alla mensilità da marzo a settembre 2021 non poteva superare euro 800,00, essendo il nucleo familiare composto da quattro adulti (valore 2.00 x 400,00).
Ciò posto dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente è residente in Italia e che nei mesi da marzo,
a settembre 2021 il suo nucleo familiare era composto dal coniuge e dai figli adulti Persona_1 [...]
e . Per_2 Persona_3
Ora non vi è dubbio che sulla base dell'attestazione ISEE depositata in atti, il valore di riferimento ISEE
(€.13.641,00 per il 2020 ed € 11.477,00 per il 2021), fosse inferiore ai 15.000,00 euro;
che il patrimonio mobiliare per il 2020 fosse inferiore ai 20.000,00 euro (10.000,00 + 5.000,00 per ogni componente aggiuntivo); che la somma dei redditi per il 2021dei componenti del nucleo familiare (€ 7.945,00 -costituito dal solo reddito del marito dipendente) fosse pari ad €. 611,15 mensili (€ 7.945,00 /13) e per il 2020 pari a €.
693,46 mensili (€. 9.015,00/13) e cioè inferiore nel suo ammontare mensile ad €. 800,00.
Alla luce di tali risultanze, l' nulla ha contestato nè ha fornito una prova di segno contrario. CP_1
Dunque, a fronte del contestato indebito, parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento, così assolvendo l'onere probatorio sulla stessa gravante. Ciò posto, in ogni caso anche l'eccezione di irripetibilità della somma appare fondata.
Invero, come affermato dalla Corte di cassazione sez. VI, 30/06/2020, n.13223, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione,
in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. “In
tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità,
trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la
ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione
indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali,
abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,
salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione
di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass.
2020 n. 13223).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Alla luce del superiore principio nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, va escluso il diritto dell'ente previdenziale di ripetere le somme richieste dato che, da un lato, le stesse venivano corrisposte prima della nota dei provvedimenti impugnati del 7.10.2022 e del 23.05.2024, dall'altro lato,
mancando qualsiasi prova (anche di carattere indiziario) circa il dolo della ricorrente o di sue omissioni in ordine alla dichiarazione dei redditi percepiti dall'intero nucleo familiare.
In conclusione, all'esito del giudizio, i provvedimenti di accertamento di indebito e di sollecito impugnati non possono che essere dichiarati illegittimi, dichiarando altresì che nessuna somma è dovuta a tale titolo dalla ricorrente all' . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe Così deciso in Palermo il 14.7.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.16926/2024 R.G.L. promossa
D A
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1 C.F._1
31, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Catalano e Luana Sineri, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma nella via Ciro il Grande n. CP_1
21, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti. P.IVA_1
Resistente
All'esito dell'udienza del 16.5.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
-Dichiara illegittimi i provvedimenti di accertamento indebito del 7.10.2022 e i solleciti di pagamento del
23.05.2024 per somme percepite a titolo di reddito di emergenza, erogato dall' nei periodi dal 1° marzo CP_1
2021 al 30 Settembre 2021 e che nessuna somma è dovuta a tale titolo dalla ricorrente all'Istituto;
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1865,00 per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 20.11.2024, conveniva in giudizio l e premettendo di essere stata Parte_1 CP_1
assegnataria del reddito di emergenza ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 e dell'art. 36 del d.l. n. 73/2021, proponeva opposizione chiedendo l'annullamento dei seguenti provvedimenti:
a) provvedimento di accertamento del 07.10.2022 e relativo sollecito del 23.05.2024, con cui l'Istituto gli contestava di aver percepito, per il periodo dal 01/03/2021 al 31/05/2021 un pagamento non dovuto sulla prestazione Reddito di Emergenza n. 2021-1616355 per un importo complessivo di euro 2.400,00 per la seguente motivazione: “E' stato corrisposto il Reddito di Emergenza riconosciuto per ulteriori tre quote
(marzo, aprile, maggio 2021) per emergenza covid 19, art. 12, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021 n.
41, non spettante per mancanza dei requisiti di legge”, sollecitandone il pagamento;
b) i provvedimento di accertamento del 07.10.2022 e conseguente sollecito del 23.05.2024, con cui l'Istituto gli contestava di avere percepito per il periodo dal 01/06/2021 al 30/09/2021 un pagamento non dovuto sulla prestazione Reddito di
Emergenza n. 2021-2797095 per un importo complessivo di euro 3.200,00 per la seguente motivazione: “E'
stato corrisposto il reddito di emergenza di cui all'art. 36 del d.l. n. 73/2021 non spettante per mancanza dei
requisiti di legge”, sollecitandone il pagamento.
Premetteva di avere presentato in data 07.04.2021 domanda prot. REM 2021-1616355 ai sensi dell'art. CP_1
12, comma 1, D.L.22.03.2021 n. 41 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 e in data 05.07.2021 domanda prot. 2021-2797095 ai sensi dell'art. 36 del D.L. 25.05.2021 n. 73 per le mensilità di giugno, CP_2
luglio, agosto e settembre 2021, entrambe accolte.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione non essendo in nessuno di essi indicate le ragioni della richiesta di restituzione delle somme erogate, deduceva altresì di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per usufruire del reddito di emergenza, in subordine eccepiva l'irripetibilità delle somme richieste trattandosi di prestazione assistenziale percepita legittimamente ed in buona fede.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando genericamente la domanda, CP_1
chiedendone il rigetto per mancanza di prova della sussistenza dei requisiti di legge.
La causa, senza alcuna istruttoria, a seguito dell'udienza del 16.5.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente non merita condivisione la doglianza inerente all'illegittimità dei provvedimenti impugnati per vizio di motivazione, vertendosi, nel caso di specie, in materia di accertamento negativo di un indebito e, dunque, in un giudizio sul rapporto e sui connessi diritti e obblighi e non già sull'atto adottato dall'amministrazione, al quale è dunque estranea ogni valutazione in merito ad eventuali irregolarità nella sequenza procedimentale, rilevanti nei meri giudizi impugnatori.
Va poi anche rammentato, sul punto, che "nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo
dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo
dell'accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto" (Cass. 11.02.2016,
n.2739; Cass. n. 5059/2018; Cass. Sez. Unite 4.08.2010, n.18046; Cass. 10.06.2019, n. 15550; Cass
10.02.2022, n. 4319).
Tanto chiarito, giova richiamare la disciplina di legge applicabile al caso in esame.
Il Reddito di Emergenza (REM d.l. 34) è una misura di sostegno economico istituita in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: con l'articolo 82 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che recita:“1.Ai nuclei familiari in condizioni di necessità
economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le
caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito
di emergenza (di seguito "Rem").
Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di(luglio)2020 e il beneficio è erogato in
due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
2.Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei
seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui
al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro
10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro
20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un
componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000. Successivamente, l'art. 12 del D.L. 22.03.2021 n. 41 recante ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza ha esteso tale beneficio di natura assistenziale alle mensilità di marzo, aprile, maggio 2021 “1.
Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto per tre quote,
ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020,
relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei
seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui
all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione
in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore
annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui
all'articolo 10 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e insussistenza delle condizioni di
incompatibilità di cui al comma 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il
requisito di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 e' riferito all'anno
2020”
L' art 36 del D.L. 25.05.2021 n. 73, convertito in L. 23.07.2021 n. 106 ha infine riconosciuto il beneficio anche per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 così disponendo:
1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito «Rem»), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12.
2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.
3. La domanda per le quote di Rem è presentata all entro Controparte_3 il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo e presentato secondo le CP_3 modalità stabilite dallo stesso. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Alla luce della richiamata normativa, dunque, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l'intero nucleo familiare.
Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell'ISEE e la composizione del nucleo familiare.
Il reddito familiare, riferito alla mensilità di febbraio 2021 per la domanda avente ad oggetto i mesi marzo sino a maggio 2021 ad Aprile 2021 per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e il patrimonio mobiliare si determinano secondo i criteri stabiliti dalla legge (rispettivamente: articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma
4, d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159).
La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.
Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni, di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Nella fattispecie concreta la soglia di reddito familiare riferito alla mensilità da marzo a settembre 2021 non poteva superare euro 800,00, essendo il nucleo familiare composto da quattro adulti (valore 2.00 x 400,00).
Ciò posto dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente è residente in Italia e che nei mesi da marzo,
a settembre 2021 il suo nucleo familiare era composto dal coniuge e dai figli adulti Persona_1 [...]
e . Per_2 Persona_3
Ora non vi è dubbio che sulla base dell'attestazione ISEE depositata in atti, il valore di riferimento ISEE
(€.13.641,00 per il 2020 ed € 11.477,00 per il 2021), fosse inferiore ai 15.000,00 euro;
che il patrimonio mobiliare per il 2020 fosse inferiore ai 20.000,00 euro (10.000,00 + 5.000,00 per ogni componente aggiuntivo); che la somma dei redditi per il 2021dei componenti del nucleo familiare (€ 7.945,00 -costituito dal solo reddito del marito dipendente) fosse pari ad €. 611,15 mensili (€ 7.945,00 /13) e per il 2020 pari a €.
693,46 mensili (€. 9.015,00/13) e cioè inferiore nel suo ammontare mensile ad €. 800,00.
Alla luce di tali risultanze, l' nulla ha contestato nè ha fornito una prova di segno contrario. CP_1
Dunque, a fronte del contestato indebito, parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento, così assolvendo l'onere probatorio sulla stessa gravante. Ciò posto, in ogni caso anche l'eccezione di irripetibilità della somma appare fondata.
Invero, come affermato dalla Corte di cassazione sez. VI, 30/06/2020, n.13223, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione,
in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. “In
tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità,
trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la
ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione
indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali,
abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,
salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione
di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass.
2020 n. 13223).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Alla luce del superiore principio nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, va escluso il diritto dell'ente previdenziale di ripetere le somme richieste dato che, da un lato, le stesse venivano corrisposte prima della nota dei provvedimenti impugnati del 7.10.2022 e del 23.05.2024, dall'altro lato,
mancando qualsiasi prova (anche di carattere indiziario) circa il dolo della ricorrente o di sue omissioni in ordine alla dichiarazione dei redditi percepiti dall'intero nucleo familiare.
In conclusione, all'esito del giudizio, i provvedimenti di accertamento di indebito e di sollecito impugnati non possono che essere dichiarati illegittimi, dichiarando altresì che nessuna somma è dovuta a tale titolo dalla ricorrente all' . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe Così deciso in Palermo il 14.7.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile