Articolo 1652 del Codice civile
Articolo 1651Articolo 1653
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19 aprile 1942
Art. 1652.

(Anticipazioni all'affittuario).

Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore e' tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.

Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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