Art. 1.
In ogni localita', in cui sia ritenuto opportuno, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione uno o piu' ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica.
In ogni localita', in cui sia ritenuto opportuno, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione uno o piu' ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica.