Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00595/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2026, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta Randellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del silenzio inadempimento nel procedimento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 2, 8, 9 e 14 comma 1 del d.lgs. 142/2015 relativo alla richiesta di accesso alle misure di accoglienza nei confronti dei ricorrenti in qualità di richiedenti protezione internazionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Arezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I cittadini tunisini -OMISSIS-, presenti in Italia, il 28 ottobre 2025 dichiaravano alla Questura di Arezzo la propria volontà di chiedere la protezione internazionale; con istanza del 25 agosto 2025, diretta alla Prefettura di Arezzo, avevano domandato di essere ammessi a beneficiare delle misure di accoglienza di cui al D.L. 142/2005, mediante inserimento in un CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria), mentre il 5 agosto 2025 avevano dato atto della propria condizione di indigenza.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 24 dicembre 2025 e depositato in data 8 gennaio 2026, i signori -OMISSIS-, ritenendo che sulla propria istanza di ammissione alle misure di accoglienza si fosse perfezionato il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, chiedevano che la Prefettura venisse condannata a disporre il richiesto inserimento in CAS.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
All’udienza camerale dell’11 marzo 2026 la causa era trattenuta in decisione.
4. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto, per le ragioni che seguono.
4.1. Come acclarato con la sentenza di questa Sezione n. 1668 del 22 ottobre 2025, l’Amministrazione dell’Interno deve disporre l’ammissione alle misure di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale che siano privi di mezzi adeguati ad autosostenersi, ma il termine per provvedere in tal senso deve essere quantificato in centottanta giorni, decorrenti dall’avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla protezione internazionale, integrata dalla dichiarazione di indigenza. Più precisamente, la Sezione ha invero affermato che: « Quanto ai tempi di cui la P.A. potrà disporre per la definizione del procedimento, in assenza di indicazioni in tal senso nell’ambito del D. Lgs. 142/2015 (come anche nella Direttiva) o in altre fonti normative di settore, occorre attingere alla normativa generale prevista dalla L. 241/1990, posto che l’erogazione di misure di accoglienza costituisce comunque, da parte della Prefettura, l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo che si avvia con la domanda di asilo integrata dalla dichiarazione di indigenza ex art. 14 comma 3 D. Lgs. 142/2015 da parte del migrante, e nell’ambito del quale l’Amministrazione dell’Interno dovrà verificare la sussistenza di due presupposti: (i) l’avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale, e (ii) la carenza di mezzi di sostentamento; in presenza di entrambi i descritti requisiti, la Prefettura dovrà necessariamente, e in termini vincolati (come emerge dalla su riportata ricostruzione), disporre l’applicazione delle misure. Tanto precisato sul momento di avvio e sulla fase istruttoria del procedimento, occorre ora individuare il termine entro il quale la P.A. dovrà concludere lo stesso, previa riaffermazione che, in virtù dei principi recati dalla Legge 241/1990 al primo comma dell’art. 2, ogni procedimento amministrativo deve essere concluso entro uno spatium temporis prestabilito. In tal senso, ex plurimis: «ogni procedimento amministrativo deve avere una massima durata temporale» (Consiglio di Stato, III, 13 settembre 2022 n. 7952, anch’essa in materia di diritto dell’immigrazione). Orbene, in virtù di quanto statuito dalla legge de qua, il termine generale entro il quale il procedimento deve essere concluso è pari a trenta giorni, come indicato dall’art. 2, comma 2, della L. n. 241 del 1990, secondo cui: «nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni». Il successivo comma 3 del medesimo art. 2 ha inoltre previsto la possibilità che vengano emanate norme regolamentari recanti termini derogatori: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Infine il quarto comma dell’art. 2 ha stabilito che: «nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione». Dovendosi, ai fini della risoluzione della presente controversia, ricostruire sistematicamente la portata delle suddette disposizioni in materia di immigrazione, il Collegio ritiene che, in primo luogo, il comma 4 sopra riportato determini l’inapplicabilità, al settore in esame, del termine generale di trenta giorni fissato dall’art. 2 comma 2, ed anche del termine “aggravato” di novanta giorni che può essere previsto in sede regolamentare ai sensi del comma 3. Invero, come affermato in giurisprudenza, il quarto comma dell’art. 2 rende evidente: «la chiara volontà del legislatore di disciplinare specificamente ed in modo peculiare le materie concernenti gli stranieri (l’immigrazione e la concessione della cittadinanza italiana) rispetto all’intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai commi 2 e 3» (Consiglio di Stato, III, 13 settembre 2022 n. 7952). Il termine che il Collegio ritiene applicabile al settore dell’immigrazione è costituito da quello di centottantagiorni, contemplato dal comma 4. Invero tale disposizione, dopo aver stabilito, in casi eccezionali, la possibilità che venga previsto un termine superiore a novanta giorni ma inferiore ai centottanta giorni in sede regolamentare e per procedimenti di particolare complessità, deroga espressamente a tali limitazioni per i procedimenti relativi all’acquisto della cittadinanza italiana e in generale per tutti quelli riguardanti l’immigrazione (salvo i casi di espressa previsione di un termine in sede normativa, come ad esempio accade per il rilascio del permesso di soggiorno, per il quale è indicato il termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 5 comma 9 D. Lgs. 286/1998). In altre parole, per i procedimenti in materia di immigrazione, il legislatore prevede la possibilità che, con apposito regolamento e senza alcuna limitazione “casistica” né onere motivazionale di sorta, si possa superare il termine di centottanta giorni. Ciò sta a significare, per l’appunto, che il settore della migrazione è sottratto al sistema normativo di cui ai commi 2 e 3, e anche alla prima parte del comma 4. Con riferimento a tale ambito, invero, il legislatore stabilisce unicamente che, in deroga a quanto in precedenza statuito, può fissarsi in sede regolamentare un termine più lungo di centottanta giorni, con ciò ben potendosi desumere che il termine ordinario è per l’appunto quello dei centottanta giorni, applicabile in difetto di disposizioni regolamentari derogatorie. Peraltro, la previsione di un termine base più esteso rispetto a quello ordinario (trenta giorni, comma 2), e anche delle deroghe introducibili mediante regolamento (novanta giorni, comma 3), si appalesa ragionevole, considerato l’elevatissimo numero dei procedimenti che riguardano l’immigrazione, e le risorse necessariamente limitate di cui dispone l’Amministrazione, nonché, con specifico riferimento al procedimento di accesso alle misure di accoglienza, le oggettive necessità organizzative connesse all’approntamento delle strutture ospitanti (reperimento degli immobili utilizzabili a tal scopo, eventuali lavori di ristrutturazione, affidamento della gestione ecc.). Inoltre, il termine massimo per la conclusione dei procedimenti di esame delle domande di protezione ammonta a 18 mesi e 33 giorni (art. 27, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25) dal momento di presentazione delle stesse. La giurisprudenza amministrativa, del resto, si è già espressa in termini coerenti con le conclusioni sopra raggiunte da questo Collegio: «È certamente vero che per l’introduzione delle regole previste dai commi 3 (termine massimo di 90 giorni) e 4 (termine massimo di 180 giorni) occorre l’esercizio del potere regolamentare ivi previsto: il comma 3 prevede che con D.P.C.M. “sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali” ed il comma 4 aggiunge che con D.P.C.M. possono anche essere previsti termini superiori a 90 e inferiori a 180 giorni. Tuttavia, si deve escludere che l’esercizio del potere regolamentare sia necessario per sottrarre i procedimenti in tema di immigrazione e cittadinanza al limite temporale massimo dei 180 giorni: lo stesso articolo 2 ha previsto che per questi procedimenti (e solo loro) l’ordinaria durata possa essere più lunga, da un lato per la loro particolare e intrinseca complessità e dall’altro per il pressoché certo altissimo numero dei procedimenti amministrativi attivati con le istanze degli interessati. D’altra parte, la deroga prevista per questi procedimenti, come già evidenziato, neppure prevede un espresso limite temporale: il comma 4 dell’art. 2 non fissa un termine finale (superiore ai 180 giorni) entro il quale tali procedimenti si devono comunque concludere e nemmeno dispone che il superamento del termine debba essere giustificato nei singoli casi. Ben diversamente, solo il primo periodo del comma 4 sottopone il regime derogatorio ivi disciplinato a stringenti vincoli motivazionali e alla necessità di esplicitare con essi la stretta "indispensabilità" della deroga temporale ai 90 giorni sotto i plurimi profili “della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento”. Viceversa, nessun vincolo motivazionale o giustificativo è previsto per i procedimenti riguardanti gli stranieri, nonostante per essi si preveda il superamento anche del tetto massimo dei 180 giorni. Ne consegue che l’ultimo periodo del comma 4, riguardante i soli procedimenti in materia di cittadinanza ed immigrazione, nel non subordinare la sua applicazione a condizioni procedurali espresse e specifiche, ha una immediata e incondizionata portata applicativa, nel senso che non occorre l’emanazione di disposizioni regolamentari affinché si ritenga senz’altro applicabile il termine di 180 giorni per la durata del procedimento. Per le ragioni che precedono, desumibili dalla lettura dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, la Sezione ritiene di ribadire il principio già enunciato con i suoi numerosi precedenti innanzi richiamati, per i quali “l’esclusione della materia dell’immigrazione, di cui all’ultimo periodo del sopra riportato comma 4, riguarda l’intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo prevista dai tre commi e a maggior ragione il termine più breve previsto dal comma 2” (per tutte, Cons. Stato, sez. III, n. 1425 del 2016)» (Consiglio di Stato, III, 13 settembre 2022 n. 7952). In considerazione di tutti i predetti argomenti, il Collegio ritiene che debba individuarsi, per la definizione del procedimento diretto alla concessione delle misure di accoglienza, il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla domanda di protezione internazionale integrata dalla dichiarazione di indigenza del migrante (art. 14 D. Lgs. 142/2015), trascorsi i quali il mancato inserimento in struttura dello straniero integra un’inerzia da parte della PA, tutelabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. configurandosi, nella fattispecie, l’esercizio di un potere pubblicistico vincolato, nella sua finalità, all’erogazione dell’accoglienza ai migranti che abbiano formulato domanda di protezione e che siano sprovvisti di mezzi finanziari » (T.A.R. Toscana, Firenze, 22 ottobre 2025 n. 1668).
4.2. Nel caso di specie, la domanda di ammissione alla protezione internazionale veniva presentata il 28 ottobre 2025, dopo che i ricorrenti avevano già dichiarato la propria condizione di indigenza. Il dies a quo per il conteggio del termine di centottanta giorni entro cui la P.A. deve provvedere va dunque individuato nella medesima data del 28 ottobre 2025.
Al tempo in cui veniva incardinato il giudizio dinanzi a questo Tribunale, dunque, il termine previsto per l’adempimento dell’Amministrazione non era ancora trascorso. La stessa non poteva dunque dirsi inadempiente, e il silenzio non si era perfezionato.
4.3. In virtù di quanto precede, il ricorso va dunque respinto.
5. Le spese del giudizio vengono compensate, vista la peculiarità della fattispecie.
6. Atteso che i ricorrenti erano stati ammessi a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato con decreti dell’apposita commissione nn. 6 del 26 gennaio 2026 e 19 del 23 febbraio 2026, si liquida, considerato il basso grado di complessità della lite, il compenso professionale all’avv. Roberta Randellini (abilitata al patrocinio a spese dello Stato nell’apposita lista per il diritto amministrativo predisposta dall’Ordine Forense di appartenenza -Arezzo-) secondo i valori minimi (fase di studio 1.027,00 euro, introduttiva 851,00 euro, decisionale 1.735,00 euro), con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, e quindi si quantifica l’onorario nella metà di 3.613,00 euro, cioè in complessivi euro 1.806,50 (Milleottocentosei/50) a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Liquida il compenso professionale all’avv. Roberta Randellini, difensore dei ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nella somma di euro 1.806,50 (Milleottocentosei/50), oltre spese generali e altri oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA AR, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
IA AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AP | SA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.