Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana firmate il 15 settembre 1980 a La Valletta e a Roma.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana firmate il 15 settembre 1980 a La Valletta e a Roma.