TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/07/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 889/2020 del R.G.A.C. cui è riunita la causa civile iscritta al n. 1385/2020 R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata, n. 5674/19 depositata il 05.07.2019 e avverso la sentenza n. 565/20 depositata il 28.01.2020, pendente
TRA
, C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via S. Quasimodo n. 15, presso lo studio dell'avv. Del Sorbo Carmela, dal quale è rappresentato e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado;
-APPELLANTE-
CONTRO
in persona dei legali rappresentanti p.t., C.F.: Controparte_1
, con sede legale in Trieste alla via Machiavelli n. 4, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ceschini giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-APPELLATA e APPELLANTE nel giudizio R.G. n. 1385/2020-
E
, C.F. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Boscoreale (NA) alla Via Promiscua n. 261, presso lo studio dell'avv. Schettino Catella, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado;
-APPELLATO nel giudizio R.G. n. 1385/2020- NONCHÉ
C.F.: residente in [...]Controparte_2 C.F._3
Annunzia (NA) alla Via Carloni n. 13;
-APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 impugnava la sentenza n° 5674/2019, pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata il 05.07.2019, con la quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta dal Nunziante nei confronti della in persona del l.r.p.t., e di Controparte_1 Controparte_2
Nel dettaglio, spiegava domanda risarcitoria Parte_1 adducendo a fondamento le seguenti circostanze: in data 24.02.2016, alle ore 16:15 circa, in Castellammare di Stabia (NA) alla via Monaciello, il motoveicolo ND SH tg. ED86897 di proprietà del Parte_1 percorreva la via Monaciello, quando veniva tamponato dall'autovettura Renault Clio tg. EW333TB, il cui conducente perdeva il controllo del veicolo dopo aver a sua volta subito un tamponamento da parte della Citroen C3, tg. DK641SN, di proprietà di ed assicurato Controparte_2 per la r.c.a. dalla Controparte_3
Per effetto dell'urto, il motoveicolo dell'istante rovinava al suolo sul lato sinistro riportando danni patrimoniali da urto diretto alla parte posteriore ed indiretto alla parte laterale sinistra, da quantificarsi nel corso del giudizio.
Di conseguenza, l'attore chiedeva l'accertamento della responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di e la condanna Controparte_2 di quest'ultimo, in solido con l'impresa assicuratrice, al risarcimento dei danni patrimoniali riportati dal motoveicolo di sua proprietà, oltre interessi dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo nella misura ritenuta opportuna dal Tribunale, il tutto entro il limite di valore di euro 5.200,00.
Nel giudizio di primo grado, pur ritualmente citato in Controparte_2 giudizio, rimaneva contumace, nel mentre, si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t., eccependo l'improponibilità Controparte_4
e l'inammissibilità della domanda, nonché l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto.
Il giudice di Pace rigettava la domanda poiché non provata, atteso che la prova testimoniale risultava generica, imprecisa e poco chiara in pag. 2/16 relazione alla dinamica del sinistro, né alcun riscontro all'assunto attoreo veniva fornito dalla documentazione e dalle fotografie in atti. Stante la peculiarità della materia, il giudicante riteneva di compensare le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione in appello, impugnava la Parte_1 suddetta sentenza deducendo il vizio di errata valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del procedimento di primo grado.
Pertanto, chiedeva, in riforma integrale della gravata decisione, l'accertamento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Citroen C3 tg. DK641SN- di proprietà di nella Controparte_2 causazione del sinistro e, conseguentemente, la condanna del medesimo, in solido con la in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., al ristoro dei danni patrimoniali subiti dal proprio motoveicolo coinvolto nel sinistro, con condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t., Controparte_4 eccependo l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, instando per la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
All'udienza del 04.11.2020 stante il mancato perfezionamento della notifica nei confronti del responsabile civile, ne veniva disposta la rinnovazione;
successivamente, attesa la nullità della rinnovazione della notifica, all'udienza del 26.05.2021, ne veniva disposta l'ulteriore rinnovazione. L'atto, unitamente al verbale dell'udienza, veniva notificato al responsabile civile in data 20.07.2021 e, attesa la regolare evocazione in giudizio, non si costituiva. Controparte_2
In data 27.04.2022 veniva disposta la riunione del procedimento con quello iscritto con r.g. 1385/2020, promosso da contro Controparte_1
ed avente ad oggetto appello avverso la Parte_2 sentenza n. 565/2020 resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, pubblicata in data 28.01.2020 e riguardante il medesimo sinistro.
A sostegno della propria pretesa, premetteva Parte_2 di essere proprietario dell'auto Renault Clio tg. EW333TB e che il giorno 24.02.2016 alle ore 16.20 circa, in Castellammare di Stabia, l'auto dell'istante si trovava a percorrere la via Monaciello allorquando veniva urtata dalla parte anteriore dell'auto Citroen C3 tg. DK641SN, di Con proprietà di ed assicurato per la r.c. auto con la CP_2
pag. 3/16 il conducente dell'autovettura Citroen non si avvedeva Controparte_5 del rallentamento del traffico veicolare e tamponava l'auto attorea, sospingendola con la sua parte posteriore contro la parte posteriore del motociclo ND SH tg. ED86897, che la precedeva e che era in procinto di effettuare manovra a destra;
a causa dell'urto, la Renault finiva con la parte laterale destra contro il muro ivi esistente, riportando danni alla parte posteriore, alla parte laterale destra e alla parte anteriore.
Pertanto, l'attore chiedeva di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo tg. DK641SN e di condannare la
[...]
in solido con al risarcimento dei danni CP_4 Controparte_2 occorsi all'autovettura attorea da contenersi nella somma complessiva di euro 5.2000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di lite.
Nel giudizio di primo grado, pur ritualmente citato in Controparte_2 giudizio, rimaneva contumace;
si costituiva in giudizio la Controparte_4
in persona del l.r.p.t., eccependo l'improponibilità e
[...]
l'inammissibilità della domanda, nonché l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto.
Instaurato il contraddittorio, all'esito della prova testimoniale, veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio e una volta precisate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza.
Con la sentenza n. 565/2020, il giudice di pace accertava la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto Citroen C3 tg. DK641SN nella produzione dell'evento e condannava la compagnia assicurativa, in solido con al risarcimento dei danni in Controparte_2 favore di;
i danni, sulla base delle conclusioni Parte_2 rassegnate dal consulente tecnico nominato dal giudice, venivano quantificati nella misura di euro 2.828,91, oltre interessi. La convenuta veniva, altresì, condannata alla refusione delle spese di lite.
La lamenta l'erroneità della pronuncia per Controparte_4 violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. e chiedeva, in riforma integrale del provvedimento impugnato, il rigetto della domanda spiegata da poiché infondata in fatto ed in Parte_2 diritto e sfornita di prova in ordine al quantum debeatur e al relativo nesso di causalità. Chiedeva, altresì, di ordinare all'appellato la restituzione delle somme riscosse in virtù della gravata sentenza, più interessi e rivalutazione.
pag. 4/16 Instaurato il contraddittorio, si costituiva che Parte_2 eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e la nullità dell'atto di citazione in appello;
nel merito contestava la fondatezza del gravame ed instava per il rigetto, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
All'udienza del 04.11.2020, rilevato il mancato perfezionamento della notifica nei confronti di ne veniva disposta la Controparte_2 rinnovazione;
nonchè ritualmente in giudizio, il responsabile civile restava contumace.
Circa la richiesta di riunione del procedimento recante r.g. n. 1385/2020 con quello iscritto a ruolo con numero di r.g. 889/2020, il giudicante si riservava all'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Acquisiti i fascicoli di primo grado di entrambi i giudizi, disposta la riunione dei fascicoli e precisate le conclusioni dalle parti, il Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del responsabile civile
[...]
regolarmente citato e non costituitosi in entrambi i CP_2 giudizi.
Ancora in via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha rappresentato motivo di appello (principale o incidentale) né dipende dai capi impugnati della gravata pronunzia né, infine, è stato oggetto di riproposizione (cfr. artt. 329, 336 e 346 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione.
Inoltre, va evidenziato che entrambi gli atti di appello appaiono conformi ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione, pertanto, l'eccezione di inammissibilità e di nullità spiegata da va Parte_2 disattesa.
Sull'appello avverso la sentenza n. 5674/2019
Nel merito, ha censurato l'impugnata sentenza Parte_1 per avere il Giudice di Pace erroneamente valutato la prova testimoniale espletata in primo grado e il materiale probatorio allegato in atti.
L'appello è fondato.
pag. 5/16 Ebbene, contrariamente rispetto a quanto statuito dal giudice di prime cure, il fatto storico posto a sostegno della domanda attorea appare provato, così come emerge dalle dichiarazioni rese dal teste e dai documenti depositati in primo grado dall'attore.
Il testimone , indifferente alle parti, riferiva: “Mi trovavo Testimone_1 alla via Monaciello il giorno 24/02/2020 in Castellammare di Stabia alle 16.30 allorquando ho assistito all'incidente. ADR. Posso riferire nelle circostanze di aver visto una Renault di colore bianco che tamponava il motociclo ND SH. ADR. Il motociclo era bianco;
ADR. Preciso ancora che la Renault Clio veniva tamponata da Citroen C3 di colore grigio chiaro. ADR. A seguito dell'impatto il motoveicolo SH cadeva a terra con a Co bordo il conducente;
preciso che a bordo dell' non vi era nessun passeggero. ADR. Non ricordo se a bordo della Clio e della Citroen C3 vi fossero altre persone oltre ai conducenti;
ADR. Preciso che nel sinistro nessuno dei coinvolti riportava lesioni, finché sono rimasto lì non sono intervenute autorità; ADR. Il motociclo SH riportava danni al lato sinistro, a seguito dell'impatto del terzo;
ADR. Preciso che il motociclo ha subito danni alla parte posteriore e alla parte laterale sinistra a seguito della caduta.”
Il testimone risulta particolareggiato nella descrizione delle modalità del sinistro e le dichiarazioni rese appaiono precise e dettagliate, avendo il teste riportato informazioni, oltre che sulle circostanze di luogo e di tempo, anche sulle modalità dell'impatto, sul tipo e sul colore dei veicoli coinvolti, sui punti di contatto e sui danni riportati dal motociclo;
inoltre, il teste riconosceva dai rilievi fotografici allegati da Parte_1
l'ND SH coinvolto e i danni riportati dal veicolo e
[...] sottoscriveva i suddetti rilievi fotografici. Inoltre, si rileva che il consulente tecnico di parte nominato dalla compagnia assicurativa, una volta ispezionato il veicolo, constatava che “il motociclo presentava urto diretto a tergo da tamponamento ed urto indiretto da caduta al suolo applicato al fianco sx”.
Pertanto, alla luce del materiale istruttorio, valutato nel suo complesso, deve ritenersi provato il fatto storico dedotto in lite così come il nesso di causalità tra l'evento e i danni occorsi alla moto ND SH tg. ED86897.
Ciò detto, si rileva che la controversia ha ad oggetto un sinistro, coinvolgente plurimi veicoli, i quali si trovavano fermi a causa del traffico veicolare.
pag. 6/16 Orbene, nei casi di tamponamento a catena, quando i veicoli sono fermi in colonna (ad esempio, perché in coda dinanzi a un semaforo rosso, bloccati nel traffico, ecc.) la giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità vada addebitata al conducente dell'ultimo veicolo, ossia a colui che, con la sua condotta, genera la prima collisione dalla quale promanano i successivi tamponamenti.
Pertanto, in caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna (cfr. Cass., n. 8646/2003; Cass., n. 18234/2008).
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, la responsabilità del sinistro in esame va, dunque, ascritta in via esclusiva al conducente dell'autovettura Citroen C3 tg. DK641SN, il quale non si avvedeva dell'incolonnamento ed urtava la Renault Clio da tergo, la quale a sua volta impattava l'ND SH, il cui conducente nulla poteva fare per evitare l'urto da tergo.
Occorre, pertanto, procedere alla quantificazione dei danni riportati dal motociclo di e a tal fine, occorre fare riferimento Parte_1 alla documentazione allegata dall'attore, segnatamente i rilievi fotografici raffiguranti i danni subiti dal motociclo e il preventivo dei costi necessari alla riparazione dei danni subiti, quantificati in euro 2.461,02 (inclusa IVA); tale documentazione può essere, altresì, raffrontata con la perizia redatta dal consulente incaricato dalla compagnia assicurativa, il quale quantificava i costi necessari per la riparazione in euro 1.668,91 (inclusa IVA).
Occorre permettere che i suddetti documenti non possono avere valore di prova, ma ben possono fungere da parametro di liquidazione equitativa del danno in oggetto certo nel suo ammontare, dunque, si stima congruo liquidare il predetto danno in complessivi euro 1.700,00 computando soli i danni visibili nelle foto ed indicati dal teste e di cui al preventivo in atti.
Ne discende la condanna della in persona del Controparte_4
l.r.p.t., in solido con il responsabile civile a pagare in Controparte_2 favore di l'importo di euro 1.700,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che nella liquidazione del danno deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal pag. 7/16 soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio.
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso legale dalla data Parte_1 dell'inadempimento, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 851,00) ma devalutata, in base agli indici I.S.T.A.T., al 24.02.2016 -quale momento dell'inadempimento- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 24.02.2016 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Sull'appello riunito avverso la sentenza 565/2020
Relativamente al procedimento promosso dalla Controparte_4 avverso la sentenza n. 565/2020 che ha definito il giudizio n. 1385/2020 R.G. riunito al presente, con il primo motivo di gravame, la compagnia assicurativa lamenta il vizio di omessa pronuncia. poiché il giudice non si pronunciava sulle numerose contestazioni sollevate dalla convenuta, né analizzava in modo critico gli elementi acquisiti. In particolare, eccepisce la violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché il giudice di pace non forniva alcuna motivazione che consentisse di comprendere il processo logico-giuridico sotteso alla decisione.
Il motivo di appello è infondato.
pag. 8/16 Seguendo le indicazioni fornite dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, il vizio di omessa motivazione della sentenza può inverarsi sia nei casi di difetto assoluto sia nelle ipotesi in cui la motivazione sia meramente apparente;
quest'ultima è ravvisabile quando il giudice di merito ometta di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non proceda ad una loro disamina logico-giuridica tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
Ebbene, ad avviso del giudicante, nella sentenza gravata non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione atteso che il giudice di prime cure ha pienamente motivato la propria decisione.
Difatti, il giudice di pace ha ritenuto la domanda attorea fondata poiché a mezzo della prova testimoniale veniva accertata la verificazione del sinistro e le sue modalità di accadimento;
per tali ragioni, una volta accertata la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto Citroen C3, il quantum del risarcimento veniva determinato sulla base della documentazione prodotta e della CTU espletata, i cui esiti venivano condivisi dal giudice.
Ciò detto, si osserva che, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata.
In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (Cass. 26 luglio 2021, n. 21356; Cass. 28 giugno 2006, n. 14972; Cass. 18 aprile 2007, n. 9245; Cass. 12 settembre 2011, n. 18644).
Sulla scorta di queste valutazioni non può che ritenersi che la sentenza sia stata motivata e che la motivazione non risulti né apparente né
pag. 9/16 contraddittoria, da ciò consegue il rigetto del motivo di appello in esame.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'errata valutazione del materiale probatorio e violazione degli artt. 115 – 116 c.p.c. e 2697 c.c., atteso che l'attore non forniva adeguato supporto probatorio relativamente ai fatti posti a fondamento della propria pretesa. Evidenziava altresì che le circostanze dedotte dall'attore risultavano contraddette dai dati estratti dal sistema cobra telematics, installato sull'autovettura DK641SN e dalla consulenza tecnica redatta dal fiduciario nominato dall'assicurazione.
In particolare, la evidenzia che la non rilevava alcun CP_4 Parte_3 urto o incidente alla data indicata nell'atto introduttivo.
Sul punto giova premettere che, ai sensi dell'art. 145 bis, comma 1, del Codice delle Assicurazioni private, introdotto dall'art. 1 comma 20 L. n. 124/2017, “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.
La modifica da parte della legge n. 124/2017 dell'art. 145-bis d.lgs. n. 209/2005 è entrata in vigore il 29.8.2017 ma, per come si evince dal testo della norma, essa prende in considerazione anche l'ipotesi in cui il dispositivo risulti già installato sul veicolo alla data di entrata in vigore della disposizione;
trattandosi di norma a carattere sostanziale che incide sulla valenza probatoria da attribuire ad un certo dispositivo, tale norma si applica nei soli in casi in cui l'incidente si sia verificato successivamente al momento di entrata in vigore della disposizione.
Conseguentemente, nel caso di specie, il sinistro si è verificato il 24.02.2016, quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 145-bis Cod. Ass. private;
per tali ragioni, il fatto non potrà essere valutato sulla base di tale disposizione e alle risultanze della cd. “scatola nera” non potrà attribuirsi efficacia di prova legale in relazione ai fatti a cui esse si riferiscono, bensì valenza di presunzioni semplici.
pag. 10/16 Conclusivamente, appare opportuno dare conto della più recente evoluzione giurisprudenziale sul punto. Difatti, i giudici di legittimità hanno evidenziato che allo stato attuale non sono stati approvati i decreti attuativi ministeriali previsti dalla normativa, i quali avrebbero dovuto fissare quattro punti chiave, ovvero: 1) le caratteristiche tecniche delle black box;
2) le modalità di conservazione dei dati;
3) la non ripudiabilità dei dati stessi;
4) le norme sulla portabilità dei dispositivi. In assenza dei decreti atti a regolare tali aspetti, la Corte di cassazione ha affermato che i dati estraibili dalle scatole nere sono sicuramente utili, ma non vincolanti (ordinanza Cass. n. 13725/2024). Pertanto, non hanno valore di prova legale ma sono liberamente valutabili dal giudice.
Tanto premesso in diritto, si evidenzia che il dispositivo satellitare - pur non rilevando alcun “crash” alla data indicata nell'atto introduttivo del giudizio- in data 24.02.2016, localizzava l'autoveicolo Citroen C3 in Castellammare di Stabia alla via Monaciello tra le ore 16.20 e le ore 16.28, registrando diversi momenti di sosta e poi di ripartenza del veicolo.
Tali dati non risultano contraddetti dalla deposizione testimoniale resa da – escusso nel procedimento promosso dal Testimone_1 Parte_2 all'udienza del 27.02.2019. In particolare, il teste confermava le già menzionate circostanze di tempo e di luogo e affermava di aver visto
“un'auto Citroen C3 che, nel percorrere la predetta via, con direzione centro cittadino, non si avvedeva del ristagno di traffico e urtava con la sua parte anteriore la parte posteriore di un'auto Renault Clio, ferma nel traffico, che la precedeva con medesimo senso di marcia (…) ADR. A seguito dell'urto subito alla parte posteriore, l'auto Renault Clio fu spinta in avanti sino ad urtare con la sua parte anteriore la parte posteriore di un motociclo ND SH, di colore bianco che la precedeva. ADR. Preciso che l'auto Renault Clio, dopo l'urto contro il motociclo, sbandava ed urtava con la sua parte anteriore destra contro un muro ivi esistente”.
Le dichiarazioni fornite dal teste trovano conferma del modulo CAI allegato agli atti, il quale veniva compilato in conformità all'art. 143 cod. ass., acquisendo valore di prova presuntiva iuris tantum, efficace anche nei confronti dell'assicuratore, circa la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte dall'attore (cfr. Cass. 27 febbraio 2004 n. 4007; Cass. 12 luglio 2005 n. 14599; Cass. n. 13019 del 31 maggio 2006 e Cass. n. 10304 del 07 maggio 2007; Cass. n. 27005 del 07 dicembre 2005).
pag. 11/16 Nel caso in esame, il modulo risulta compilato in tutte le sue parti, firmato da e comprensivo di Parte_2 Controparte_2 rappresentazione grafica, dell'indicazione dei danni riportati dai veicoli e degli estremi della polizza assicurativa;
per tale ragione, è idoneo ad assumere valore di dichiarazione confessoria stragiudiziale da parte del presunto responsabile.
Infine, l'ausiliario nominato dal giudice - Ing. – pur non Persona_1 potendo esprimere un giudizio di compatibilità (non avendo potuto ispezionare tutti i veicoli coinvolti nel sinistro), si esprimeva positivamente circa la coerenza tra i danni visibili dai rilievi fotografici (ad eccezione di quelli sulla portiera) e la dinamica del sinistro descritta in atti.
Ebbene, la sostanziale convergenza di tutti gli elementi probatori qui richiamati induce a ritenere provato l'accadimento storico di cui è causa;
da ciò consegue la correttezza della statuizione del giudice di prime cure, il quale, in accoglimento della domanda attorea, accertava l'esclusiva responsabilità dell'autovettura Citroen C3 e condannava la compagnia assicurativa, in solido con al risarcimento Controparte_2 del danno occorso alla Renault Clio di proprietà di Parte_2
.
[...]
La quantificazione del danno veniva determinata dal giudice di pace sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico;
l'odierno appellante censurava gli esiti a cui addiveniva il consulente, il quale non rispondeva alle incongruenze palesate dalla compagnia assicurativa.
Sul punto, di evidenzia che l'ausiliario del giudice in merito ai rilievi critici formulati dal fiduciario nominato dalla osserva che “la CP_4 foto 1 in argomento, sulla base della quale il CTP dell'assicurazione fonda le proprie osservazioni, non è versata in atti e, pertanto, questo CTU non ne può tenere conto né nella propria che nelle valutazioni alle osservazioni”.
Pertanto, appare esente da censure la decisione del giudice di primo grado, il quale non ravvisava alcun motivo in base al quale discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto sorrette da conclusioni logiche e lineari e specifica competenza tecnica.
Quanto sopra, induce a ritenere che la sentenza gravata, del tutto condivisibile e corretta, va confermata con rigetto della impugnazione spiegata dalla Controparte_4
pag. 12/16 Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che, in assenza di nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., si liquidano d'ufficio sulla base dei valori minimi dello scaglione fino ad euro 5.200,00 di cui al D.M. 147/2022, attesa la semplicità delle questioni trattate, così come in dispositivo.
Risultando l'appellata soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questa, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
Diversamente, l'accoglimento dell'appello spiegato da Parte_1
e la conseguente riforma della sentenza di primo grado,
[...] comporta la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
Alla luce di tali principi, le spese di lite, del primo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, dello scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00 e della semplicità delle questioni trattate.
pag. 13/16 Le spese di lite del secondo grado ugualmente seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, dello scaglione da euro 5.201,00 a 26.000,00.
Nulla per le spese in favore di rimasto contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico dott.ssa Giovanna Di Meo, definitivamente pronunciando
A. nella causa iscritta al n. 889/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5674/2019, depositata il 05.07.2019, pendente tra in persona del l.r.p.t., e Parte_1 Controparte_1 [...]
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_2
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. accoglie l'appello per le causali di cui in motivazione e, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5674/2019 depositata in data 05.07.2019, accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via esclusiva al conducente dell'autovettura Citroen C3 tg. DK641SN di proprietà di ed assicurata per la r.c.a. con la Controparte_2
e per l'effetto; Controparte_4
3. condanna e la in persona Controparte_2 Controparte_4 del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di di euro 1.700,00, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
4. condanna e la in persona Controparte_2 Controparte_4 del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di Parte_1 lite, che si liquidano: a) relativamente al primo grado, in euro 633,00 per compensi professionali ed euro 125,00 per spese, oltre 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come da legge se dovuti;
b) relativamente al secondo grado, in euro 1.278,00 per compensi professionali ed euro 174,00 per spese, oltre rimborso pag. 14/16 spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come da legge se dovuti;
B. In relazione all'appello relativo alla sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 565/2020, depositata il 28.01.2020, pendente tra in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Parte_2
e ogni contraria istanza disattesa,
[...] Controparte_2 così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_2
2. rigetta l'appello per le causali id cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
3. condanna la in persona del l.r.p.t., al Controparte_7 pagamento in favore di delle spese di Parte_2 lite del giudizio di appello che si liquidano in complessivi euro 1.278,00, oltre rimborso di spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Catella Schettina dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente,
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato CP_4 pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
5. nulla per le spese in favore di rimasto Controparte_2 contumace.
Così deciso in Torre Annunziata, il 15-7-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 15/16 pag. 16/16