TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/12/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. UC VE, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1909 R.G. cont. 2025
TRA
- , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Via GIOVANNI BETTOLO, 9 - ROMA presso lo studio di sé medesimo che si rappresenta ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
PARTE RICORRENTE
E
; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE non costituita
OGGETTO: liquidazione di compenso professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato telematicamente il 09/05/2025,
l'avvocato ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare la sussistenza Parte_1 del credito ca lui vantato in virtù del mandato a suo tempo conferito dal convenuto per il giudizio penale a suo tempo patrocinato e conseguentemente condannare
1 al pagamento della somma di € 4.130,80, oltre accessori di legge, Controparte_1
e/o della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di aver svolto l'attività di difensore in favore del convenuto nell'ambito del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Latina n. 3384/2017 R.G.N.R e 3303/2018 R.G. DIB, come risultante da procura speciale depositata presso la cancelleria del medesimo tribunale;
di aver svolto tutte le attività difensive nell'interesse del cliente come desumibile dai verbali d'udienza e dagli atti processuali allegati;
di aver provveduto reiteratamente a richiedere il pagamento del compenso, da ultimo con lettera raccomandata del
4/3/2025; di aver diritto al pagamento di un compenso che, calcolato secondo i valori medi del DM n. 55 del 2014, ammonta ad € 4.130,80; che ogni tentativo di ottenere il pagamento dei propri compensi è risultato vano.
Con decreto adottato il 16/5/2025, il giudice designato ha fissato udienza per la discussione del ricorso ed assegnato il termine per la costituzione del convenuto.
Il convenuto, ritualmente citato (notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. del
9/7/2025), non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza del 18/11/2025, il g.i. si è riservato di provvedere a norma dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Il ricorso proposto dall'avv. è fondato nei limiti e per le Parte_1 ragioni di seguito concisamente esposte.
Il ricorrente ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto al pagamento del compenso professionale per l'attività da lui stesso svolta nell'ambito del procedimento penale, a carico del convenuto, pendente innanzi al Tribunale di Latina
n. 3384/2017 R.G.N.R e 3303/2018 R.G. DIB;
rapporto professionale instaurato in forza di procura speciale depositata presso la cancelleria del medesimo tribunale.
2.1 Va preliminarmente osservato che, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di azione giudiziale per il pagamento del compenso professionale spettante all'avvocato per l'attività giudiziale e stragiudiziale prestata, il legale deve offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato (così Cass. civ., sez. VI, 22/01/2021, n. 1421).
2 Ed ancora: “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. n. 21522/2019)” (Cass. civ., sez. II, 08/04/2024, ord. n.
9314).
Ne deriva - quanto alla declinazione dell'onere della prova nel presente giudizio - che neppure dal mandato defensionale conferito ad un difensore si può configurare una presunzione di riferibilità a quel professionista dell'intera attività difensiva espletata nel giudizio al quale quel mandato si riferisce, poiché non v'è traccia di una simile presunzione nell'ordinamento, essendo invece sempre onerato il professionista di offrire la duplice prova di cui si è detto: conferimento dell'incarico ed effettivo svolgimento dell'attività (cfr. Cass. civ., sez. II, 12/02/2004, n. 2701).
In difetto di tale prova, la richiesta dell'avvocato è legittimamente esclusa poiché il professionista matura il diritto al compenso non già in astratto, ma con riferimento all'opera da egli effettivamente svolta in esecuzione del mandato ricevuto dal cliente (giurisprudenza costante da Cass. civ., sez. II, 06/02/1958, n. 360 alla citata Cass. n. 1421/2021, ma si veda anche Cass. civ., sez. II, 10/03/2020, n. 6734, per la quale, perentoriamente, il difensore che rivendichi in giudizio
i compensi professionali per l'attività svolta in favore del proprio cliente deve, oltre ad allegare, anche provare nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati).
In sostanza, trova pacificamente applicazione nei giudizi concernenti l'accertamento del diritto dell'avvocato al pagamento del compenso per l'attività svolta il criterio generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il professionista è onerato di dimostrare tutti i fatti costitutivi che legittimano e fondano la pretesa fatta valere e che, nella specie, consistono: nell'effettivo conferimento dell'incarico professionale da parte delle resistenti;
nella deduzione puntuale della natura dell'incarico conferito;
nell'indicazione del valore della controversia e delle varie domande giudiziarie da spiegare ovvero nelle specifiche attività stragiudiziali da svolgere;
nella specificazione degli elementi caratterizzanti l'eventuale complessità dell'incarico; nella allegazione delle circostanze di tempo e di luogo del compimento
3 delle singole specifiche attività giudiziali e stragiudiziali.
È, dunque, onere del professionista produrre la documentazione attestante l'attività svolta.
Posto quanto sopra circa l'onere probatorio che è imposto all'avvocato che agisce per la liquidazione e l'accertamento del proprio compenso, va rilevato che, nel caso di specie, la produzione documentale allegata è idonea a ritenere dimostrata la pretesa, sia sotto il profilo dell'effettivo conferimento dell'incarico, sia per quanto concerne la concreta attività svolta, nei limiti che seguono.
2.2 In data 8/6/2020 risulta depositata, nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Latina n. 3384/2017 R.G.N.R e 3303/2018 R.G. DIB, procura speciale rilasciata in favore del ricorrente da . Controparte_1
È altresì documentata l'attività di presentazione della lista testi in vista del dibattimento, lo svolgimento di una udienza dibattimentale e le richieste di verbali di udienza.
Emerge dall'esito dell'udienza dibattimentale documentata del 20/3/2023, che l'imputazione a carico del convenuto ha riguardato la commissione di atti persecutori ai sensi dell'art. 612-bis c.p. e che le persone offese si sono determinate a rimettere la querela con conseguente proscioglimento dell'imputato assistito.
Non è allegato il provvedimento definitorio del processo.
3. Quanto alla misura del compenso, il ricorrente ha correttamente ritenuto applicabile il decreto del Ministro della giustizia del 2014 (con successive modificazioni).
Sul punto si rende necessaria una precisazione.
Va infatti osservato che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale fra i vari criteri di liquidazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, all'accordo che sia intervenuto fra le parti - che risulta preminente su ogni altro criterio di liquidazione - e, poi, in via soltanto subordinata, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi, e infine, ove manchino anche le tariffe e gli usi, alla determinazione del giudice.
Nel caso concreto non risulta allegato e provato alcun accordo tra le parti, pertanto, in assenza di un diverso accordo sui compensi, questi ultimi devono essere determinati attraverso l'applicazione delle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014,
4 applicabile nella versione ratione temporis vigente.
Tale decreto prevede la liquidazione secondo i parametri generali di cui all'art. 12 ed i valori stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento.
Il comma 1 della richiamata disposizione stabilisce infatti “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento”.
3.1 Il carattere essenziale dell'attività svolta dal difensore nel caso di specie e la mancanza di questioni giuridiche affrontate o di fatto trattate, impongono di applicare i parametri minimi della tabella 15 allegata al richiamato DM, con liquidazione degli onorari spettanti per l'importo complessivo di € 1.796,00.
3.2 A detto importo vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla messa in mora, secondo il mutato orientamento della Suprema Corte per il quale
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all' art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all' art.
14 d.lgs. n. 150 del 2011 , non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione
5 sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (da ultimo Cass. civ., sez. II, 14/05/2025, n. 12905).
3.3 Non è dovuta la chiesta rivalutazione monetaria trattandosi di credito di valuta.
4.
Ritenuto che
per le suesposte ragioni il ricorso proposto dall'avvocato
[...]
e depositato telematicamente il 09/05/2025 deve essere accolto nei limiti di Pt_1 cui alla motivazione;
che spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 1.100,01 ed €
5.200,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte, ad esclusione della fase istruttoria, non espletata), seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento della domanda proposta dall'avvocato Parte_1 condanna al pagamento, a titolo di compenso Controparte_1 professionale per l'attività svolta, della complessiva somma di € 1.796,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nei termini di legge e gli interessi legali dalla messa in mora all'effettivo pagamento;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore del ricorrente , che liquida in € 125,00 per spese vive ed € Parte_1
850,50 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, 21/12/2025
Il giudice
UC VE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. UC VE, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1909 R.G. cont. 2025
TRA
- , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Via GIOVANNI BETTOLO, 9 - ROMA presso lo studio di sé medesimo che si rappresenta ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
PARTE RICORRENTE
E
; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE non costituita
OGGETTO: liquidazione di compenso professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato telematicamente il 09/05/2025,
l'avvocato ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare la sussistenza Parte_1 del credito ca lui vantato in virtù del mandato a suo tempo conferito dal convenuto per il giudizio penale a suo tempo patrocinato e conseguentemente condannare
1 al pagamento della somma di € 4.130,80, oltre accessori di legge, Controparte_1
e/o della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di aver svolto l'attività di difensore in favore del convenuto nell'ambito del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Latina n. 3384/2017 R.G.N.R e 3303/2018 R.G. DIB, come risultante da procura speciale depositata presso la cancelleria del medesimo tribunale;
di aver svolto tutte le attività difensive nell'interesse del cliente come desumibile dai verbali d'udienza e dagli atti processuali allegati;
di aver provveduto reiteratamente a richiedere il pagamento del compenso, da ultimo con lettera raccomandata del
4/3/2025; di aver diritto al pagamento di un compenso che, calcolato secondo i valori medi del DM n. 55 del 2014, ammonta ad € 4.130,80; che ogni tentativo di ottenere il pagamento dei propri compensi è risultato vano.
Con decreto adottato il 16/5/2025, il giudice designato ha fissato udienza per la discussione del ricorso ed assegnato il termine per la costituzione del convenuto.
Il convenuto, ritualmente citato (notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. del
9/7/2025), non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza del 18/11/2025, il g.i. si è riservato di provvedere a norma dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Il ricorso proposto dall'avv. è fondato nei limiti e per le Parte_1 ragioni di seguito concisamente esposte.
Il ricorrente ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto al pagamento del compenso professionale per l'attività da lui stesso svolta nell'ambito del procedimento penale, a carico del convenuto, pendente innanzi al Tribunale di Latina
n. 3384/2017 R.G.N.R e 3303/2018 R.G. DIB;
rapporto professionale instaurato in forza di procura speciale depositata presso la cancelleria del medesimo tribunale.
2.1 Va preliminarmente osservato che, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di azione giudiziale per il pagamento del compenso professionale spettante all'avvocato per l'attività giudiziale e stragiudiziale prestata, il legale deve offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato (così Cass. civ., sez. VI, 22/01/2021, n. 1421).
2 Ed ancora: “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. n. 21522/2019)” (Cass. civ., sez. II, 08/04/2024, ord. n.
9314).
Ne deriva - quanto alla declinazione dell'onere della prova nel presente giudizio - che neppure dal mandato defensionale conferito ad un difensore si può configurare una presunzione di riferibilità a quel professionista dell'intera attività difensiva espletata nel giudizio al quale quel mandato si riferisce, poiché non v'è traccia di una simile presunzione nell'ordinamento, essendo invece sempre onerato il professionista di offrire la duplice prova di cui si è detto: conferimento dell'incarico ed effettivo svolgimento dell'attività (cfr. Cass. civ., sez. II, 12/02/2004, n. 2701).
In difetto di tale prova, la richiesta dell'avvocato è legittimamente esclusa poiché il professionista matura il diritto al compenso non già in astratto, ma con riferimento all'opera da egli effettivamente svolta in esecuzione del mandato ricevuto dal cliente (giurisprudenza costante da Cass. civ., sez. II, 06/02/1958, n. 360 alla citata Cass. n. 1421/2021, ma si veda anche Cass. civ., sez. II, 10/03/2020, n. 6734, per la quale, perentoriamente, il difensore che rivendichi in giudizio
i compensi professionali per l'attività svolta in favore del proprio cliente deve, oltre ad allegare, anche provare nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati).
In sostanza, trova pacificamente applicazione nei giudizi concernenti l'accertamento del diritto dell'avvocato al pagamento del compenso per l'attività svolta il criterio generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il professionista è onerato di dimostrare tutti i fatti costitutivi che legittimano e fondano la pretesa fatta valere e che, nella specie, consistono: nell'effettivo conferimento dell'incarico professionale da parte delle resistenti;
nella deduzione puntuale della natura dell'incarico conferito;
nell'indicazione del valore della controversia e delle varie domande giudiziarie da spiegare ovvero nelle specifiche attività stragiudiziali da svolgere;
nella specificazione degli elementi caratterizzanti l'eventuale complessità dell'incarico; nella allegazione delle circostanze di tempo e di luogo del compimento
3 delle singole specifiche attività giudiziali e stragiudiziali.
È, dunque, onere del professionista produrre la documentazione attestante l'attività svolta.
Posto quanto sopra circa l'onere probatorio che è imposto all'avvocato che agisce per la liquidazione e l'accertamento del proprio compenso, va rilevato che, nel caso di specie, la produzione documentale allegata è idonea a ritenere dimostrata la pretesa, sia sotto il profilo dell'effettivo conferimento dell'incarico, sia per quanto concerne la concreta attività svolta, nei limiti che seguono.
2.2 In data 8/6/2020 risulta depositata, nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Latina n. 3384/2017 R.G.N.R e 3303/2018 R.G. DIB, procura speciale rilasciata in favore del ricorrente da . Controparte_1
È altresì documentata l'attività di presentazione della lista testi in vista del dibattimento, lo svolgimento di una udienza dibattimentale e le richieste di verbali di udienza.
Emerge dall'esito dell'udienza dibattimentale documentata del 20/3/2023, che l'imputazione a carico del convenuto ha riguardato la commissione di atti persecutori ai sensi dell'art. 612-bis c.p. e che le persone offese si sono determinate a rimettere la querela con conseguente proscioglimento dell'imputato assistito.
Non è allegato il provvedimento definitorio del processo.
3. Quanto alla misura del compenso, il ricorrente ha correttamente ritenuto applicabile il decreto del Ministro della giustizia del 2014 (con successive modificazioni).
Sul punto si rende necessaria una precisazione.
Va infatti osservato che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale fra i vari criteri di liquidazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, all'accordo che sia intervenuto fra le parti - che risulta preminente su ogni altro criterio di liquidazione - e, poi, in via soltanto subordinata, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi, e infine, ove manchino anche le tariffe e gli usi, alla determinazione del giudice.
Nel caso concreto non risulta allegato e provato alcun accordo tra le parti, pertanto, in assenza di un diverso accordo sui compensi, questi ultimi devono essere determinati attraverso l'applicazione delle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014,
4 applicabile nella versione ratione temporis vigente.
Tale decreto prevede la liquidazione secondo i parametri generali di cui all'art. 12 ed i valori stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento.
Il comma 1 della richiamata disposizione stabilisce infatti “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento”.
3.1 Il carattere essenziale dell'attività svolta dal difensore nel caso di specie e la mancanza di questioni giuridiche affrontate o di fatto trattate, impongono di applicare i parametri minimi della tabella 15 allegata al richiamato DM, con liquidazione degli onorari spettanti per l'importo complessivo di € 1.796,00.
3.2 A detto importo vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla messa in mora, secondo il mutato orientamento della Suprema Corte per il quale
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all' art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all' art.
14 d.lgs. n. 150 del 2011 , non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione
5 sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (da ultimo Cass. civ., sez. II, 14/05/2025, n. 12905).
3.3 Non è dovuta la chiesta rivalutazione monetaria trattandosi di credito di valuta.
4.
Ritenuto che
per le suesposte ragioni il ricorso proposto dall'avvocato
[...]
e depositato telematicamente il 09/05/2025 deve essere accolto nei limiti di Pt_1 cui alla motivazione;
che spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 1.100,01 ed €
5.200,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte, ad esclusione della fase istruttoria, non espletata), seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento della domanda proposta dall'avvocato Parte_1 condanna al pagamento, a titolo di compenso Controparte_1 professionale per l'attività svolta, della complessiva somma di € 1.796,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nei termini di legge e gli interessi legali dalla messa in mora all'effettivo pagamento;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore del ricorrente , che liquida in € 125,00 per spese vive ed € Parte_1
850,50 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, 21/12/2025
Il giudice
UC VE
6