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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
TA LA, TO
PIRAINO ANGELO, CE
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 929/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via E. Morselli 2 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229004019625000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229004019625000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2023 il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29620229004019625000, a lui notificata in data 8 agosto 2022, con la quale gli era stata chiesta la complessiva somma di € 558,40 (comprensiva di spese, sanzioni e interessi) a fronte del presunto mancato pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2010 e Tassa Smaltimento Rifiuti per l'anno 2012.
Ha lamentato l'omessa notifica delle due cartelle prodromiche:
1. 29620130005702587000 asseritamente notificata il 14 luglio 2013 relativa a TARSU 2012;
2. 29620150048891551000 asseritamente notificata il 10 maggio 2016 tasse automobilistiche 2010;
e ha eccepito la prescrizione delle pretese, anche dalla data dell'asserita notifica delle cartelle.
L'Agenzia delle entrate Riscossione, sebbene ritualmente citata a giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Non essendosi costituita la convenuta non è stata acquisita la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle prodromiche all'atto impugnato, né di eventuali atti successivi interruttivi della prescrizione.
Deve dunque ritenersi decorso, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, sia il termine di prescrizione triennale, previsto per la tassa automobilistica, sia quello quinquennale relativo alla tassa per smaltimento dei rifiuti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso a Palermo il 2 ottobre 2025
Il giudice Il Presidente
RI AT AS RA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
TA LA, TO
PIRAINO ANGELO, CE
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 929/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via E. Morselli 2 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229004019625000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229004019625000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2023 il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29620229004019625000, a lui notificata in data 8 agosto 2022, con la quale gli era stata chiesta la complessiva somma di € 558,40 (comprensiva di spese, sanzioni e interessi) a fronte del presunto mancato pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2010 e Tassa Smaltimento Rifiuti per l'anno 2012.
Ha lamentato l'omessa notifica delle due cartelle prodromiche:
1. 29620130005702587000 asseritamente notificata il 14 luglio 2013 relativa a TARSU 2012;
2. 29620150048891551000 asseritamente notificata il 10 maggio 2016 tasse automobilistiche 2010;
e ha eccepito la prescrizione delle pretese, anche dalla data dell'asserita notifica delle cartelle.
L'Agenzia delle entrate Riscossione, sebbene ritualmente citata a giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Non essendosi costituita la convenuta non è stata acquisita la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle prodromiche all'atto impugnato, né di eventuali atti successivi interruttivi della prescrizione.
Deve dunque ritenersi decorso, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, sia il termine di prescrizione triennale, previsto per la tassa automobilistica, sia quello quinquennale relativo alla tassa per smaltimento dei rifiuti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso a Palermo il 2 ottobre 2025
Il giudice Il Presidente
RI AT AS RA