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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 620/2020
Dott. PE AG Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. HE ST Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 620/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16 luglio 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 9 luglio
2025
d a
OGGETTO: (C.F. , con sede in Treviolo (BG) - via A. De Gasperi CP_1 P.IVA_1
Azione revocatoria n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ordinaria ex art. 2901 dall'Avv. VALOTI SABRINA del Foro di Bergamo, procuratore c.c. domiciliatario come da procura agli atti.
CODICE: APPELLANTE
P.IVA_2 c o n t r o
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
C.F. , con sede in Curno (BG) - via Ruffilli CP_3 P.IVA_3
n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LOPA ANTONIO del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., dal
Tribunale di Bergamo, in data 18 giugno 2020, a definizione del
1 procedimento, ex art. 702 bis c.p.c., RG n. 1307/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In riforma dell'appellata ordinanza dichiararsi l'inefficacia nei confronti della ricorrente dell'atto n. 161663 rep., n. 72192 racc., in data CP_1
27.11.2019, registrato il 20.12.2019, col quale il convenuto Controparte_2
(ora ha ceduto al convenuto
[...] Controparte_2 CP_3
“porzione di fabbricato in Comune di Curno via Roberto Ruffilli n. 11,
[...]
e precisamente ufficio a piano primo composto da tre vani, bagno, ripostiglio, disimpegno e balcone, con annessa cantina a piano interrato, scala esclusiva di collegamento da piano interrato a piano primo. Al
N.C.E.U. foglio 6, mappale 3387 sub 701, via R. Ruffilli n. 11, piano T-1-S-
1, categoria A/10, classe 2, vani 4,5, superficie catastale totale: 123 metri quadri, r.c. euro 964,48”.
Rifuse le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione dell'ordinanza impugnata;
NEL MERITO: per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione, previa eventuale declaratoria di inammissibilità delle nuove circostanze dedotte e delle nuove produzioni documentali allegate dall'appellante, rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato CP_1 in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza impugnata;
IN VIA ISTRUTTORIA: dichiarare inammissibili le nuove circostanze dedotte e le nuove produzioni documentali allegate in sede di appello e comunque rigettare le avverse istanze istruttorie;
IN OGNI CASO: confermare le spese del primo grado di giudizio e condannare alla rifusione in favore di nche di quelle CP_1 CP_3
2 relative al presente grado di appello.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, avanti il CP_1
Tribunale di Bergamo, e al fine di Controparte_2 CP_3
ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell'atto di vendita, datato 27 novembre 2019, stipulato a rogito del Notaio in Persona_1
Bergamo - registrato in data 20 dicembre 2019, rep. n. 161663, racc. n. 72192
-, a mezzo del quale aveva ceduto a la Controparte_2 CP_3
“porzione di fabbricato in Comune di Curno, via Roberto Ruffilli n. 11, e precisamente ufficio a piano primo composto da tre vani, bagno, ripostiglio, disimpegno e balcone, con annessa cantina a piano interrato, scala esclusiva di collegamento da piano interrato a piano primo. Al N.C.E.U., foglio 6, mappale 3387 sub 701, via R. Ruffilli n. 11, piano T-1-S1, categoria A/10, classe 2, vani 4,5, superficie catastale totale: 123 metri quadri, r.c. euro
964,48.”.
A sostegno della pretesa azionata, la società ricorrente allegava:
- di essere creditrice di per la somma di € 38.410,16, Controparte_2
come da atto di precetto e pedissequo decreto ingiuntivo, notificati in data 7 ottobre 2019;
- che il pignoramento presso terzi da lei promosso, con atto notificato al debitore in data 10 dicembre 2019, aveva avuto esito infruttuoso;
- che poco prima del trasferimento della propria sede Controparte_2
in Milano - avvenuta in data 30 dicembre 2019 -, con il suddetto atto del 27 novembre 2019, aveva ceduto a il proprio unico immobile, sito CP_3
in Curno alla via Ruffilli n. 11, coincidente con il luogo ove l'acquirente aveva la propria sede legale e con il luogo ove la stessa cedente aveva avuto la propria sede legale sino al trasferimento in Milano;
- che, pertanto, l'atto de quo sarebbe stato pacificamente revocabile, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., ricorrendo i presupposti dell'eventus damni (stante la compromissione della garanzia generica offerta dal patrimonio della debitrice) e della scientia damni, tanto in capo a Controparte_5
3
[...] (essendo desumibile la consapevolezza di questa di nuocere ai creditori), quanto - trattandosi di atto a titolo oneroso, posteriore rispetto al sorgere del credito - in capo a (deducibile sia dall'evidenziata coincidenza CP_3
di sede legale, sia dal fatto che oltre ad essere Controparte_6
amministratore unico di sarebbe stata responsabile CP_3
amministrativo di . Controparte_2
Si costituivano separatamente in giudizio e Controparte_2 CP_3
entrambe contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il
[...]
rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 18 giugno 2020, il Tribunale di
Bergamo rigettava la domanda proposta dalla ricorrente CP_1
condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti,
e Controparte_2 CP_3
Il Tribunale, in particolare, svolta un'articolata premessa sui principi di diritto regolanti l'azione revocatoria ordinaria, riteneva che la ricorrente non avesse compiutamente assolto al proprio onere probatorio circa il presupposto della scientia damni in capo al terzo e, per l'effetto, rigettava la domanda.
Invero, il Tribunale accertava che e non Controparte_2 CP_3
avevano mai avuto contemporaneamente la sede legale nello stesso immobile
(avendo, sì, trasferito la sede in via Ruffilli n. 11, presso l'immobile CP_3
vendutole da ma solo dopo che, proprio in esito alla vendita, Controparte_2
quest'ultima aveva trasferito la sua sede in Milano) e che non era stato provato che fosse, oltre che amministratore unico di Controparte_6
anche responsabile amministrativa di (a CP_3 Controparte_2 tal fine nulla dimostrando l'allegato scambio e-mail, firmato semplicemente
“ , né potendosi raggiungere tale prova per mezzo del capitolo CP_6
testimoniale formulato con il ricorso introduttivo, in quanto inammissibile perché generico ed implicante giudizi e valutazioni), così cadendo gli unici due elementi dedotti sul punto dalla ricorrente.
4 Per contro, il Tribunale riteneva che, dalla vicenda in questione, emergessero i seguenti elementi atti a dimostrare la buona fede del terzo:
- la ricorrente non aveva dedotto alcuna sperequazione tra il valore di mercato e il prezzo di compravendita;
- il pagamento del corrispettivo era avvenuto mediante accollo da parte dell'acquirente dell'importo residuo del mutuo di € 126.993,21, a garanzia del quale il bene alienato risultava gravato da ipoteca;
- non risultava alcun elemento che potesse permettere di ritenere che CP_3
fosse a conoscenza delle vicende debitorie del proprio dante causa
[...]
nei confronti di CP_2 Controparte_2 CP_1
Per queste ragioni, rigettava la domanda revocatoria, ponendo le spese di lite a carico della ricorrente. proponeva appello, affidandosi ad un unico motivo. CP_1
Si costituivano e chiedendo, previa Controparte_2 CP_3
dichiarazione di inammissibilità delle nuove circostanze e dei nuovi documenti allegati da parte appellante, il rigetto dell'appello avversario.
All'udienza del 9 dicembre 2020, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7 febbraio 2024.
La Corte, con ordinanza del 21 febbraio 2024, esaminata la nota - datata 5 febbraio 2024 - con cui il procuratore di aveva Controparte_2 comunicato, a fini interruttivi, l'avvenuto fallimento della propria assistita, allegando l'estratto della sentenza di dichiarazione del fallimento in questione, rinviava all'udienza del 13 marzo 2024 per l'instaurazione del contraddittorio sulla questione dell'interruzione del processo.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, considerato che le parti non avevano sollevato obiezioni in ordine alla dichiarazione di interruzione del processo, preso atto dell'estratto della sentenza dichiarativa del fallimento di dichiarava l'interruzione del Controparte_2
processo ai sensi dell'art. 43 legge fallimentare.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. del 5 giugno 2024, riassumeva il CP_1
5 giudizio nei confronti del e nei confronti Controparte_7
di CP_3
Con decreto del 19 giugno 2024, la Corte fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 9 ottobre 2024, assegnando termine per la notifica del ricorso e del decreto fino al 19 luglio 2024.
Con comparsa del 16 settembre 2024, si costituiva, quale nuovo difensore di l'Avv. Antonio Lopa, in sostituzione dell'Avv. Gemma CP_3
Simolo, facendo proprie e riportandosi integralmente a tutte le difese, deduzioni, eccezioni e conclusioni già svolte.
All'udienza del 9 ottobre 2024, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, considerato che la notifica al era avvenuta presso il Curatore al CP_2
suo indirizzo PEC personale e non a quello del e ritenuto, CP_2
pertanto, che tale notifica non si fosse perfezionata, assegnava venti giorni per la sua rinnovazione, rinviando, per gli stessi incombenti, all'udienza del
29 gennaio 2025.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, ritenuto che la notifica al fosse regolare e considerato che lo stesso non si era CP_2
costituito, ne dichiarava la contumacia, rinviando, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5 marzo 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza in data 11 giugno 2025, la Corte, ritenuto necessario ammettere il capitolo di prova per testi n. 1) indicato nel ricorso ex art. 702 bis e nell'atto di appello (“E' vero che la sig.ra è da Controparte_6 tantissimo tempo il responsabile amministrativo di ), Controparte_2
rimetteva la causa in istruttoria, delegando per l'assunzione della prova il
Consigliere relatore e fissando per l'incombente l'udienza del 26 giugno
2025.
A tale udienza, veniva assunta la deposizione della teste Testimone_1
sul capitolo ammesso e, all'esito, il Consigliere delegato, su istanza delle parti, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 9 luglio
6 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo censura il capo della sentenza impugnata con CP_1
cui il Tribunale ha ritenuto non provata la scientia damni in capo a CP_3
[...]
Rappresenta, infatti, anche in questo grado che, almeno fino a che
[...]
- cessata l'attività in provincia di Bergamo - si era trasferita in Controparte_2
Milano, la sede legale delle due società coincideva (Curno - via Ruffilli n.
11) e che l'amministratore unico di era al CP_3 Controparte_6
contempo impiegato amministrativo di , circostanza che, già risultante CP_2
Con dallo scambio e-mail tra e firmate “ , si sarebbe potuta CP_2 CP_6
meglio comprovare se fosse stato ammesso il capitolo di prova già indicato. Con A parere dell'appellante, la teste impiegata di Testimone_1
avrebbe potuto confermare che, nei rapporti con , interloquiva, per CP_2
l'appunto, con Controparte_6
L'appellante censura, altresì, il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che avesse trasferito la propria sede solo in esito alla CP_3
compravendita oggetto di revocatoria, evidenziando che, per contro, la visura camerale di (doc. n. 2, fascicolo di parte in primo grado) CP_3 CP_3
indica la sede legale in Curno, via Ruffilli n. 11, dando conto di una “modifica della sede da Curno via Guido Rossa s.n.” risalente al 2007 (“denuncia modifica d'ufficio per normalizzazione indirizzo del 19.3.2007”), pertanto di molto antecedente rispetto all'acquisto dell'immobile.
Lamenta, inoltre, l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel dichiarare l'inammissibilità del capitolo di prova orale già trascritto. Ad avviso di parte appellante, infatti, la circostanza dedotta era specifica, non essendo essenziale stabilire a partire da quando ricoprisse quel Controparte_6
ruolo.
7 Aggiunge, poi, le seguenti, ulteriori circostanze a riprova dei rapporti di contiguità tra e CP_2 CP_3
- l'amministratore unico di , sig. sarebbe stato socio unico di CP_2 Per_2
tra il 2017 e il 2019; CP_3
- il sig. risiederebbe nello stesso immobile/capannone prima di Per_2
proprietà di ed ora di CP_2 CP_3
- la sig.ra socio unico di sarebbe legata sentimentalmente CP_6 CP_3
al sig. come potrebbe evincersi dai due nominativi presenti sullo stesso Per_2
campanello della residenza Per_2
- ed avrebbero fin dal principio condiviso gli stessi locali CP_3 CP_2 dell'immobile di via Ruffilli, oggetto dell'azione revocatoria, atteso che il civico s.n. di via Rossa, in Curno, da cui la visura camerale di indica CP_3
un trasferimento in via Ruffilli n. 11, e questo secondo indirizzo individuerebbero, in realtà, lo stesso capannone;
- all'indirizzo di via Ruffilli n. 11, attuale sede di si troverebbe oggi CP_3
indicato il solo nominativo . Controparte_2
Da ultimo, censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto equo il prezzo d'acquisto dell'immobile. Rappresenta di avere, infatti, evidenziato che la cessione era avvenuta “mediante accollo che la parte alienante fa alla parte acquirente, che accetta, della quota capitale residua di € 126.993,21 del mutuo di originari euro 320.000…”, sicché il Tribunale avrebbe dovuto dedurre elementi di prova dal prezzo, di gran lunga inferiore rispetto al mutuo contratto per l'originario acquisto del bene da parte di e Controparte_2
dalle modalità dell'acquisto e che, a fronte dell'accollo del mutuo residuo,
non aveva ricevuto alcun corrispettivo in denaro. CP_2
L'appello è infondato.
Va, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., applicabile ratione temporis, di tutti i fatti, e relativi mezzi di prova, nuovi, dedotti per la prima volta in appello da parte di CP_1
L'articolo in questione stabilisce, infatti, che: “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo
8 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.”.
Orbene, nel caso di specie parte appellante non ha dimostrato - e, neppure, allegato - un impedimento non imputabile a produrre nuovi documenti, né, a giudizio della Corte, sono integrati gli estremi della “indispensabilità” della nuova produzione.
Sul punto, seppur con pronuncia relativa al disposto dell'art. 345 c.p.c. le sezioni Unite hanno affermato il seguente principio, applicabile anche al caso di specie: “Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.” (Cass. sez. Unite n.
10790 del 04/05/2017).
Risulta, pertanto, ammessa - sì - la produzione in appello di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, quando il collegio li dovesse ritenere indispensabili, ma a sostegno di fatti già allegati;
non è, invece, ammissibile l'allegazione di fatti nuovi, atteso che si determinerebbe, altrimenti, il superamento delle preclusioni assertive.
Il medesimo rilievo vale per la deduzione circa l'incongruità del prezzo d'acquisto, lamentata dall'appellante soltanto in sede d'appello. Con il proprio ricorso introduttivo in primo grado, infatti, si era limitata a CP_1
9 indicare l'atto oggetto di azione revocatoria (“A poco tempo prima, ovvero al
27.11.2019, risale l'atto di compravendita (rep. 161663/72192 del notaio
di Bergamo) (doc. 7) col quale ha Persona_1 Controparte_2
ceduto a tale con sede legale in Curno (Bg), via Ruffilli n. 11, CP_3
l'unico immobile (come da ispezione ipotecaria sub doc. 8) di cui era proprietaria: “…in Curno via Ruffilli n. 11, ufficio a piano primo con annessa cantina….foglio 6 mappale 3387 …”. E ciò “mediante accollo che la parte alienante fà alla parte acquirente che accetta della quota capitale residua di (126.993,21) del mutuo di originari euro 320.000…”.”) senza, tuttavia, specificamente dedurre alcunché circa l'asserita sproporzione tra il prezzo pagato ed il reale valore del bene (elemento che, infatti, non veniva allegato tra le “inequivocabili determinanti circostanze che giustificano pienamente le ragioni del ricorrente” - cfr. p.ti a - e, pagg.
3-4 del ricorso -).
Sarebbe stato onere di fin dall'atto introduttivo innanzi al CP_1
Tribunale, dedurre e provare l'incongruità del prezzo. La mancata allegazione sul punto ha impedito che, in primo grado, si formasse il contraddittorio sulla questione, così pregiudicando il diritto delle controparti di provare il contrario. La censura relativa alla questione dell'incongruità del prezzo è quindi, quindi, inammissibile.
Tanto premesso, l'appello e, quindi, l'indagine sulla scientia damni in capo a va deciso alla luce dei soli fatti e prove dedotti e provati CP_3
innanzi al Tribunale, che possono riassumersi nella coincidenza di sede legale per e e nell'essere stata CP_2 CP_3 Controparte_6
contemporaneamente, amministratore unico di e impiegata CP_3
amministrativa di . CP_2
Quanto alla prima circostanza, la Corte ritiene che non sia stata sufficientemente provata.
Col proprio doc. n.
9 - allegato al fascicolo di parte in primo grado -, infatti, null'altro ha provato se non che, alla data di estrazione della visura CP_1
camerale in questione (16 gennaio 2020), aveva sede legale in CP_3
Curno, via Ruffilli n. 11, il che, però, anche presuntivamente, non dimostra
10 certo la lamentata scientia damni all'atto della compravendita, atteso che appare pienamente legittimo che dopo l'acquisto dell'immobile CP_3
de quo, vi abbia trasferito la sede.
Avanti a questa Corte, poi, parte appellante valorizza il doc. n. 2 già allegato da in primo grado (estrazione di visura camerale del 20 maggio CP_3
2020, relativa alla stessa , da cui risulta, alla voce “informazioni CP_3
storiche REA”, una “denuncia modifica del 19/03/2007”, classificata
“d'ufficio”, avente ad oggetto la “modifica d'ufficio per normalizzazione indirizzo: della sede da: Curno (BG) via G. Rossa s.n. CAP 24035”. Da tale elemento, l'appellante vorrebbe far discendere che, già a partire dal 2007,
l'indirizzo non fosse più quello di via Guido Rossa, ma fosse stato trasferito in via Ruffili. La censura non è condivisibile. La Corte rileva, infatti, che anche tale voce non dimostra altro se non che, nel 2007, vi sia stata una modifica, “d'ufficio” e “per normalizzazione”, dell'indirizzo della società, non potendo certo da ciò dedursi, neppure presuntivamente, che vi sia stata una effettiva modifica della sede legale e, soprattutto, che la sede, già allora, sia stata trasferita in via Ruffilli n. 11.
Le considerazioni del Tribunale sul punto sono, quindi, corrette.
Anche la seconda circostanza, volta a dimostrare la consapevolezza di di ledere le ragioni dei creditori di non è CP_3 Controparte_2
stata provata da CP_1
La Corte condivide quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla inidoneità delle mail, firmate da tal “ , con indirizzo riconducibile ad , a CP_6 CP_2
provare la riconducibilità delle stesse a Controparte_6
L'insufficienza probatoria dei suddetti documenti non è stata superata dalla prova orale ammessa in questo grado.
All'udienza del 26 giugno 2025, invero, la teste Testimone_1
dichiarato di lavorare presso come responsabile amministrativo dal CP_1 gennaio 2018, sul capitolo ammesso rispondeva: “Io, per tutti i problemi amministrativi con (pagamenti, bolle, fatture) mi rivolgevo alla CP_2
signora sia telefonicamente che via mail. Io telefonicamente chiedevo CP_6
11 della signora e, nelle mail, lei si firmava solo come . Non CP_6 CP_6
ricordo in quale occasione e chi mi abbia detto che il cognome della signora
era CP_6 CP_6
ADR io non ho mai visto la signora . CP_6
ADR la signora era l'unico referente che io avevo presso .”. CP_6 CP_2
Neppure per mezzo della testimonianza assunta può, quindi, ritenersi raggiunta la prova circa il fatto che fosse responsabile Controparte_6
amministrativo in Ed, infatti, da un lato la teste ha Controparte_2
dichiarato di aver interloquito con tal “ unicamente per iscritto e, CP_6
dall'altro che la identificazione di “ con le è stata CP_6 Controparte_6 riferita da persona di cui non ricordava l'identità, in un tempo successivo ed imprecisato.
Si tratta, quindi, di circostanza appresa de relato senza l'indicazione della persona da cui la teste ha appreso l'informazione e, quindi, in violazione dell'art. 257 c.p.c.
La dichiarazione della teste sul punto è, quindi, priva di valore probatorio in quanto non è possibile verificarne l'attendibilità.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Corte ritiene che l'appellante non abbia assolto all'onere probatorio su di sé gravante relativamente alla scientia damni.
Per tutte queste ragioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, solo tra le parti costituite, come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione da €
26.001,00 sino ad € 52.000,00, ai sensi dell'art. 5 DM 55/14, per cui “Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”).
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
12 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello, proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter CP_1
c.p.c. del 18 giugno 2020, pronunciata dal Tribunale di Bergamo a definizione del procedimento R.g. n. 1307/2020;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di CP_1
giudizio in favore della parte appellata, che si liquidano in € CP_3
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase istruttoria ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
HE ST PE AG
13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 620/2020
Dott. PE AG Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. HE ST Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 620/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16 luglio 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 9 luglio
2025
d a
OGGETTO: (C.F. , con sede in Treviolo (BG) - via A. De Gasperi CP_1 P.IVA_1
Azione revocatoria n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ordinaria ex art. 2901 dall'Avv. VALOTI SABRINA del Foro di Bergamo, procuratore c.c. domiciliatario come da procura agli atti.
CODICE: APPELLANTE
P.IVA_2 c o n t r o
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
C.F. , con sede in Curno (BG) - via Ruffilli CP_3 P.IVA_3
n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LOPA ANTONIO del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., dal
Tribunale di Bergamo, in data 18 giugno 2020, a definizione del
1 procedimento, ex art. 702 bis c.p.c., RG n. 1307/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In riforma dell'appellata ordinanza dichiararsi l'inefficacia nei confronti della ricorrente dell'atto n. 161663 rep., n. 72192 racc., in data CP_1
27.11.2019, registrato il 20.12.2019, col quale il convenuto Controparte_2
(ora ha ceduto al convenuto
[...] Controparte_2 CP_3
“porzione di fabbricato in Comune di Curno via Roberto Ruffilli n. 11,
[...]
e precisamente ufficio a piano primo composto da tre vani, bagno, ripostiglio, disimpegno e balcone, con annessa cantina a piano interrato, scala esclusiva di collegamento da piano interrato a piano primo. Al
N.C.E.U. foglio 6, mappale 3387 sub 701, via R. Ruffilli n. 11, piano T-1-S-
1, categoria A/10, classe 2, vani 4,5, superficie catastale totale: 123 metri quadri, r.c. euro 964,48”.
Rifuse le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione dell'ordinanza impugnata;
NEL MERITO: per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione, previa eventuale declaratoria di inammissibilità delle nuove circostanze dedotte e delle nuove produzioni documentali allegate dall'appellante, rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato CP_1 in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza impugnata;
IN VIA ISTRUTTORIA: dichiarare inammissibili le nuove circostanze dedotte e le nuove produzioni documentali allegate in sede di appello e comunque rigettare le avverse istanze istruttorie;
IN OGNI CASO: confermare le spese del primo grado di giudizio e condannare alla rifusione in favore di nche di quelle CP_1 CP_3
2 relative al presente grado di appello.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, avanti il CP_1
Tribunale di Bergamo, e al fine di Controparte_2 CP_3
ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell'atto di vendita, datato 27 novembre 2019, stipulato a rogito del Notaio in Persona_1
Bergamo - registrato in data 20 dicembre 2019, rep. n. 161663, racc. n. 72192
-, a mezzo del quale aveva ceduto a la Controparte_2 CP_3
“porzione di fabbricato in Comune di Curno, via Roberto Ruffilli n. 11, e precisamente ufficio a piano primo composto da tre vani, bagno, ripostiglio, disimpegno e balcone, con annessa cantina a piano interrato, scala esclusiva di collegamento da piano interrato a piano primo. Al N.C.E.U., foglio 6, mappale 3387 sub 701, via R. Ruffilli n. 11, piano T-1-S1, categoria A/10, classe 2, vani 4,5, superficie catastale totale: 123 metri quadri, r.c. euro
964,48.”.
A sostegno della pretesa azionata, la società ricorrente allegava:
- di essere creditrice di per la somma di € 38.410,16, Controparte_2
come da atto di precetto e pedissequo decreto ingiuntivo, notificati in data 7 ottobre 2019;
- che il pignoramento presso terzi da lei promosso, con atto notificato al debitore in data 10 dicembre 2019, aveva avuto esito infruttuoso;
- che poco prima del trasferimento della propria sede Controparte_2
in Milano - avvenuta in data 30 dicembre 2019 -, con il suddetto atto del 27 novembre 2019, aveva ceduto a il proprio unico immobile, sito CP_3
in Curno alla via Ruffilli n. 11, coincidente con il luogo ove l'acquirente aveva la propria sede legale e con il luogo ove la stessa cedente aveva avuto la propria sede legale sino al trasferimento in Milano;
- che, pertanto, l'atto de quo sarebbe stato pacificamente revocabile, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., ricorrendo i presupposti dell'eventus damni (stante la compromissione della garanzia generica offerta dal patrimonio della debitrice) e della scientia damni, tanto in capo a Controparte_5
3
[...] (essendo desumibile la consapevolezza di questa di nuocere ai creditori), quanto - trattandosi di atto a titolo oneroso, posteriore rispetto al sorgere del credito - in capo a (deducibile sia dall'evidenziata coincidenza CP_3
di sede legale, sia dal fatto che oltre ad essere Controparte_6
amministratore unico di sarebbe stata responsabile CP_3
amministrativo di . Controparte_2
Si costituivano separatamente in giudizio e Controparte_2 CP_3
entrambe contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il
[...]
rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 18 giugno 2020, il Tribunale di
Bergamo rigettava la domanda proposta dalla ricorrente CP_1
condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti,
e Controparte_2 CP_3
Il Tribunale, in particolare, svolta un'articolata premessa sui principi di diritto regolanti l'azione revocatoria ordinaria, riteneva che la ricorrente non avesse compiutamente assolto al proprio onere probatorio circa il presupposto della scientia damni in capo al terzo e, per l'effetto, rigettava la domanda.
Invero, il Tribunale accertava che e non Controparte_2 CP_3
avevano mai avuto contemporaneamente la sede legale nello stesso immobile
(avendo, sì, trasferito la sede in via Ruffilli n. 11, presso l'immobile CP_3
vendutole da ma solo dopo che, proprio in esito alla vendita, Controparte_2
quest'ultima aveva trasferito la sua sede in Milano) e che non era stato provato che fosse, oltre che amministratore unico di Controparte_6
anche responsabile amministrativa di (a CP_3 Controparte_2 tal fine nulla dimostrando l'allegato scambio e-mail, firmato semplicemente
“ , né potendosi raggiungere tale prova per mezzo del capitolo CP_6
testimoniale formulato con il ricorso introduttivo, in quanto inammissibile perché generico ed implicante giudizi e valutazioni), così cadendo gli unici due elementi dedotti sul punto dalla ricorrente.
4 Per contro, il Tribunale riteneva che, dalla vicenda in questione, emergessero i seguenti elementi atti a dimostrare la buona fede del terzo:
- la ricorrente non aveva dedotto alcuna sperequazione tra il valore di mercato e il prezzo di compravendita;
- il pagamento del corrispettivo era avvenuto mediante accollo da parte dell'acquirente dell'importo residuo del mutuo di € 126.993,21, a garanzia del quale il bene alienato risultava gravato da ipoteca;
- non risultava alcun elemento che potesse permettere di ritenere che CP_3
fosse a conoscenza delle vicende debitorie del proprio dante causa
[...]
nei confronti di CP_2 Controparte_2 CP_1
Per queste ragioni, rigettava la domanda revocatoria, ponendo le spese di lite a carico della ricorrente. proponeva appello, affidandosi ad un unico motivo. CP_1
Si costituivano e chiedendo, previa Controparte_2 CP_3
dichiarazione di inammissibilità delle nuove circostanze e dei nuovi documenti allegati da parte appellante, il rigetto dell'appello avversario.
All'udienza del 9 dicembre 2020, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7 febbraio 2024.
La Corte, con ordinanza del 21 febbraio 2024, esaminata la nota - datata 5 febbraio 2024 - con cui il procuratore di aveva Controparte_2 comunicato, a fini interruttivi, l'avvenuto fallimento della propria assistita, allegando l'estratto della sentenza di dichiarazione del fallimento in questione, rinviava all'udienza del 13 marzo 2024 per l'instaurazione del contraddittorio sulla questione dell'interruzione del processo.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, considerato che le parti non avevano sollevato obiezioni in ordine alla dichiarazione di interruzione del processo, preso atto dell'estratto della sentenza dichiarativa del fallimento di dichiarava l'interruzione del Controparte_2
processo ai sensi dell'art. 43 legge fallimentare.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. del 5 giugno 2024, riassumeva il CP_1
5 giudizio nei confronti del e nei confronti Controparte_7
di CP_3
Con decreto del 19 giugno 2024, la Corte fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 9 ottobre 2024, assegnando termine per la notifica del ricorso e del decreto fino al 19 luglio 2024.
Con comparsa del 16 settembre 2024, si costituiva, quale nuovo difensore di l'Avv. Antonio Lopa, in sostituzione dell'Avv. Gemma CP_3
Simolo, facendo proprie e riportandosi integralmente a tutte le difese, deduzioni, eccezioni e conclusioni già svolte.
All'udienza del 9 ottobre 2024, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, considerato che la notifica al era avvenuta presso il Curatore al CP_2
suo indirizzo PEC personale e non a quello del e ritenuto, CP_2
pertanto, che tale notifica non si fosse perfezionata, assegnava venti giorni per la sua rinnovazione, rinviando, per gli stessi incombenti, all'udienza del
29 gennaio 2025.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, ritenuto che la notifica al fosse regolare e considerato che lo stesso non si era CP_2
costituito, ne dichiarava la contumacia, rinviando, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5 marzo 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza in data 11 giugno 2025, la Corte, ritenuto necessario ammettere il capitolo di prova per testi n. 1) indicato nel ricorso ex art. 702 bis e nell'atto di appello (“E' vero che la sig.ra è da Controparte_6 tantissimo tempo il responsabile amministrativo di ), Controparte_2
rimetteva la causa in istruttoria, delegando per l'assunzione della prova il
Consigliere relatore e fissando per l'incombente l'udienza del 26 giugno
2025.
A tale udienza, veniva assunta la deposizione della teste Testimone_1
sul capitolo ammesso e, all'esito, il Consigliere delegato, su istanza delle parti, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 9 luglio
6 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo censura il capo della sentenza impugnata con CP_1
cui il Tribunale ha ritenuto non provata la scientia damni in capo a CP_3
[...]
Rappresenta, infatti, anche in questo grado che, almeno fino a che
[...]
- cessata l'attività in provincia di Bergamo - si era trasferita in Controparte_2
Milano, la sede legale delle due società coincideva (Curno - via Ruffilli n.
11) e che l'amministratore unico di era al CP_3 Controparte_6
contempo impiegato amministrativo di , circostanza che, già risultante CP_2
Con dallo scambio e-mail tra e firmate “ , si sarebbe potuta CP_2 CP_6
meglio comprovare se fosse stato ammesso il capitolo di prova già indicato. Con A parere dell'appellante, la teste impiegata di Testimone_1
avrebbe potuto confermare che, nei rapporti con , interloquiva, per CP_2
l'appunto, con Controparte_6
L'appellante censura, altresì, il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che avesse trasferito la propria sede solo in esito alla CP_3
compravendita oggetto di revocatoria, evidenziando che, per contro, la visura camerale di (doc. n. 2, fascicolo di parte in primo grado) CP_3 CP_3
indica la sede legale in Curno, via Ruffilli n. 11, dando conto di una “modifica della sede da Curno via Guido Rossa s.n.” risalente al 2007 (“denuncia modifica d'ufficio per normalizzazione indirizzo del 19.3.2007”), pertanto di molto antecedente rispetto all'acquisto dell'immobile.
Lamenta, inoltre, l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel dichiarare l'inammissibilità del capitolo di prova orale già trascritto. Ad avviso di parte appellante, infatti, la circostanza dedotta era specifica, non essendo essenziale stabilire a partire da quando ricoprisse quel Controparte_6
ruolo.
7 Aggiunge, poi, le seguenti, ulteriori circostanze a riprova dei rapporti di contiguità tra e CP_2 CP_3
- l'amministratore unico di , sig. sarebbe stato socio unico di CP_2 Per_2
tra il 2017 e il 2019; CP_3
- il sig. risiederebbe nello stesso immobile/capannone prima di Per_2
proprietà di ed ora di CP_2 CP_3
- la sig.ra socio unico di sarebbe legata sentimentalmente CP_6 CP_3
al sig. come potrebbe evincersi dai due nominativi presenti sullo stesso Per_2
campanello della residenza Per_2
- ed avrebbero fin dal principio condiviso gli stessi locali CP_3 CP_2 dell'immobile di via Ruffilli, oggetto dell'azione revocatoria, atteso che il civico s.n. di via Rossa, in Curno, da cui la visura camerale di indica CP_3
un trasferimento in via Ruffilli n. 11, e questo secondo indirizzo individuerebbero, in realtà, lo stesso capannone;
- all'indirizzo di via Ruffilli n. 11, attuale sede di si troverebbe oggi CP_3
indicato il solo nominativo . Controparte_2
Da ultimo, censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto equo il prezzo d'acquisto dell'immobile. Rappresenta di avere, infatti, evidenziato che la cessione era avvenuta “mediante accollo che la parte alienante fa alla parte acquirente, che accetta, della quota capitale residua di € 126.993,21 del mutuo di originari euro 320.000…”, sicché il Tribunale avrebbe dovuto dedurre elementi di prova dal prezzo, di gran lunga inferiore rispetto al mutuo contratto per l'originario acquisto del bene da parte di e Controparte_2
dalle modalità dell'acquisto e che, a fronte dell'accollo del mutuo residuo,
non aveva ricevuto alcun corrispettivo in denaro. CP_2
L'appello è infondato.
Va, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., applicabile ratione temporis, di tutti i fatti, e relativi mezzi di prova, nuovi, dedotti per la prima volta in appello da parte di CP_1
L'articolo in questione stabilisce, infatti, che: “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo
8 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.”.
Orbene, nel caso di specie parte appellante non ha dimostrato - e, neppure, allegato - un impedimento non imputabile a produrre nuovi documenti, né, a giudizio della Corte, sono integrati gli estremi della “indispensabilità” della nuova produzione.
Sul punto, seppur con pronuncia relativa al disposto dell'art. 345 c.p.c. le sezioni Unite hanno affermato il seguente principio, applicabile anche al caso di specie: “Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.” (Cass. sez. Unite n.
10790 del 04/05/2017).
Risulta, pertanto, ammessa - sì - la produzione in appello di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, quando il collegio li dovesse ritenere indispensabili, ma a sostegno di fatti già allegati;
non è, invece, ammissibile l'allegazione di fatti nuovi, atteso che si determinerebbe, altrimenti, il superamento delle preclusioni assertive.
Il medesimo rilievo vale per la deduzione circa l'incongruità del prezzo d'acquisto, lamentata dall'appellante soltanto in sede d'appello. Con il proprio ricorso introduttivo in primo grado, infatti, si era limitata a CP_1
9 indicare l'atto oggetto di azione revocatoria (“A poco tempo prima, ovvero al
27.11.2019, risale l'atto di compravendita (rep. 161663/72192 del notaio
di Bergamo) (doc. 7) col quale ha Persona_1 Controparte_2
ceduto a tale con sede legale in Curno (Bg), via Ruffilli n. 11, CP_3
l'unico immobile (come da ispezione ipotecaria sub doc. 8) di cui era proprietaria: “…in Curno via Ruffilli n. 11, ufficio a piano primo con annessa cantina….foglio 6 mappale 3387 …”. E ciò “mediante accollo che la parte alienante fà alla parte acquirente che accetta della quota capitale residua di (126.993,21) del mutuo di originari euro 320.000…”.”) senza, tuttavia, specificamente dedurre alcunché circa l'asserita sproporzione tra il prezzo pagato ed il reale valore del bene (elemento che, infatti, non veniva allegato tra le “inequivocabili determinanti circostanze che giustificano pienamente le ragioni del ricorrente” - cfr. p.ti a - e, pagg.
3-4 del ricorso -).
Sarebbe stato onere di fin dall'atto introduttivo innanzi al CP_1
Tribunale, dedurre e provare l'incongruità del prezzo. La mancata allegazione sul punto ha impedito che, in primo grado, si formasse il contraddittorio sulla questione, così pregiudicando il diritto delle controparti di provare il contrario. La censura relativa alla questione dell'incongruità del prezzo è quindi, quindi, inammissibile.
Tanto premesso, l'appello e, quindi, l'indagine sulla scientia damni in capo a va deciso alla luce dei soli fatti e prove dedotti e provati CP_3
innanzi al Tribunale, che possono riassumersi nella coincidenza di sede legale per e e nell'essere stata CP_2 CP_3 Controparte_6
contemporaneamente, amministratore unico di e impiegata CP_3
amministrativa di . CP_2
Quanto alla prima circostanza, la Corte ritiene che non sia stata sufficientemente provata.
Col proprio doc. n.
9 - allegato al fascicolo di parte in primo grado -, infatti, null'altro ha provato se non che, alla data di estrazione della visura CP_1
camerale in questione (16 gennaio 2020), aveva sede legale in CP_3
Curno, via Ruffilli n. 11, il che, però, anche presuntivamente, non dimostra
10 certo la lamentata scientia damni all'atto della compravendita, atteso che appare pienamente legittimo che dopo l'acquisto dell'immobile CP_3
de quo, vi abbia trasferito la sede.
Avanti a questa Corte, poi, parte appellante valorizza il doc. n. 2 già allegato da in primo grado (estrazione di visura camerale del 20 maggio CP_3
2020, relativa alla stessa , da cui risulta, alla voce “informazioni CP_3
storiche REA”, una “denuncia modifica del 19/03/2007”, classificata
“d'ufficio”, avente ad oggetto la “modifica d'ufficio per normalizzazione indirizzo: della sede da: Curno (BG) via G. Rossa s.n. CAP 24035”. Da tale elemento, l'appellante vorrebbe far discendere che, già a partire dal 2007,
l'indirizzo non fosse più quello di via Guido Rossa, ma fosse stato trasferito in via Ruffili. La censura non è condivisibile. La Corte rileva, infatti, che anche tale voce non dimostra altro se non che, nel 2007, vi sia stata una modifica, “d'ufficio” e “per normalizzazione”, dell'indirizzo della società, non potendo certo da ciò dedursi, neppure presuntivamente, che vi sia stata una effettiva modifica della sede legale e, soprattutto, che la sede, già allora, sia stata trasferita in via Ruffilli n. 11.
Le considerazioni del Tribunale sul punto sono, quindi, corrette.
Anche la seconda circostanza, volta a dimostrare la consapevolezza di di ledere le ragioni dei creditori di non è CP_3 Controparte_2
stata provata da CP_1
La Corte condivide quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla inidoneità delle mail, firmate da tal “ , con indirizzo riconducibile ad , a CP_6 CP_2
provare la riconducibilità delle stesse a Controparte_6
L'insufficienza probatoria dei suddetti documenti non è stata superata dalla prova orale ammessa in questo grado.
All'udienza del 26 giugno 2025, invero, la teste Testimone_1
dichiarato di lavorare presso come responsabile amministrativo dal CP_1 gennaio 2018, sul capitolo ammesso rispondeva: “Io, per tutti i problemi amministrativi con (pagamenti, bolle, fatture) mi rivolgevo alla CP_2
signora sia telefonicamente che via mail. Io telefonicamente chiedevo CP_6
11 della signora e, nelle mail, lei si firmava solo come . Non CP_6 CP_6
ricordo in quale occasione e chi mi abbia detto che il cognome della signora
era CP_6 CP_6
ADR io non ho mai visto la signora . CP_6
ADR la signora era l'unico referente che io avevo presso .”. CP_6 CP_2
Neppure per mezzo della testimonianza assunta può, quindi, ritenersi raggiunta la prova circa il fatto che fosse responsabile Controparte_6
amministrativo in Ed, infatti, da un lato la teste ha Controparte_2
dichiarato di aver interloquito con tal “ unicamente per iscritto e, CP_6
dall'altro che la identificazione di “ con le è stata CP_6 Controparte_6 riferita da persona di cui non ricordava l'identità, in un tempo successivo ed imprecisato.
Si tratta, quindi, di circostanza appresa de relato senza l'indicazione della persona da cui la teste ha appreso l'informazione e, quindi, in violazione dell'art. 257 c.p.c.
La dichiarazione della teste sul punto è, quindi, priva di valore probatorio in quanto non è possibile verificarne l'attendibilità.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Corte ritiene che l'appellante non abbia assolto all'onere probatorio su di sé gravante relativamente alla scientia damni.
Per tutte queste ragioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, solo tra le parti costituite, come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione da €
26.001,00 sino ad € 52.000,00, ai sensi dell'art. 5 DM 55/14, per cui “Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”).
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
12 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello, proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter CP_1
c.p.c. del 18 giugno 2020, pronunciata dal Tribunale di Bergamo a definizione del procedimento R.g. n. 1307/2020;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di CP_1
giudizio in favore della parte appellata, che si liquidano in € CP_3
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase istruttoria ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
HE ST PE AG
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