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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/10/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 735 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. IAGRAZIA BATTAGLIA;
Parte_1
-parte ricorrente-
e
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANTONIETTA SPERANZA e Controparte_1
RA IA PASSARELLA;
-parte resistente- nonché
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2023, si costituiva in giudizio e Parte_1 chiedeva che, a modifica del decreto di omologa del Tribunale di Torre Annunziata, fossero diversamente disciplinate le modalità di esercizio del diritto di visita della figlia minore. Con memoria difensiva depositata in data 02.10.2023, si costituiva in Controparte_1 giudizio ed eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancata allegazione del piano genitoriale al ricorso nonché deduceva l'assenza di sopravvenuti motivi rispetto alla modifica chiesta dal ricorrente;
inoltre, chiedeva aumentarsi l'assegno di mantenimento ad €.400,00 in ragione delle aumentate esigenze di vita della figlia minore.
Con atto depositato in data 20.12.2024, le parti hanno raggiunto un accordo, prevedendo l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, il libero esercizio del diritto di visita del padre e la rinuncia da parte della resistente alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento, oltre ad ulteriori statuizioni accessorie.
All'udienza del 07/10/2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Giova rappresentare che il ricorrente è stato condannato con sentenza n. Parte_1
1434/2023 del Tribunale di Torre Annunziata alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti di ed alla Controparte_1 presenza della figlia minore.
Nonostante la abbia successivamente rimesso la querela, è stata disposta CP_1 un'osservazione a mezzo dei Servizi Sociali sul rapporto tra il padre e la minore ed è emerso che non vi sono circostanze pregiudizievoli per quest'ultima (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 26.03.2025).
Al contempo, il ha partecipato con esito positivo ad un percorso per uomini Pt_1 maltrattanti tanto da aver acquisito una nuova consapevolezza rispetto ai comportamenti in precedenza tenuti (v. relazione dell'associazione ISCHAR depositata dai Servizi Sociali in data
01.09.2025).
Tali elementi inducono a far ritenere che il ricorrente abbia seguito con successo il percorso di uscita dalla violenza e di aver compreso la gravità dei comportamenti maltrattanti in precedenza tenuti verso la resistente.
Pertanto, gli accordi convenuti dalle parti in merito al diritto di visita del padre e alla rinuncia all'assegno di mantenimento possono ritenersi conformi agli interessi della minore con le specificazioni che seguiranno;
quanto al regime di affidamento e al collocamento, nulla andrà disposto, atteso che è stato già regolamentato nel decreto di omologa della separazione e, rispetto ad esso, non sono intervenute variazioni.
E' invece opportuno che, alla luce della sentenza di condanna per maltrattamenti in famiglia, che - al momento del prelievo e della riconsegna della minore alla madre - vi sia sempre una persona di comune fiducia delle parti (da individuarsi in amici e/o parenti della coppia), ove ciò non avvenga all'uscita da scuola.
Le spese di lite si intendono compensate tra le parti alla luce dei motivi della decisione ed alla luce della natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che, a modifica del decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 01.03.2021, potrà vedere la minore Parte_1
alle condizioni indicate nell'accordo depositato dalle parti nel fascicolo Per_1 telematico di causa in data 20.12.2024, con le specificazioni indicate in parte motiva in ordine al prelievo e all'accompagnamento della minore presso la madre quando non avvenga all'uscita da scuola;
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 09.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 735 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. IAGRAZIA BATTAGLIA;
Parte_1
-parte ricorrente-
e
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANTONIETTA SPERANZA e Controparte_1
RA IA PASSARELLA;
-parte resistente- nonché
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2023, si costituiva in giudizio e Parte_1 chiedeva che, a modifica del decreto di omologa del Tribunale di Torre Annunziata, fossero diversamente disciplinate le modalità di esercizio del diritto di visita della figlia minore. Con memoria difensiva depositata in data 02.10.2023, si costituiva in Controparte_1 giudizio ed eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancata allegazione del piano genitoriale al ricorso nonché deduceva l'assenza di sopravvenuti motivi rispetto alla modifica chiesta dal ricorrente;
inoltre, chiedeva aumentarsi l'assegno di mantenimento ad €.400,00 in ragione delle aumentate esigenze di vita della figlia minore.
Con atto depositato in data 20.12.2024, le parti hanno raggiunto un accordo, prevedendo l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, il libero esercizio del diritto di visita del padre e la rinuncia da parte della resistente alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento, oltre ad ulteriori statuizioni accessorie.
All'udienza del 07/10/2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Giova rappresentare che il ricorrente è stato condannato con sentenza n. Parte_1
1434/2023 del Tribunale di Torre Annunziata alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti di ed alla Controparte_1 presenza della figlia minore.
Nonostante la abbia successivamente rimesso la querela, è stata disposta CP_1 un'osservazione a mezzo dei Servizi Sociali sul rapporto tra il padre e la minore ed è emerso che non vi sono circostanze pregiudizievoli per quest'ultima (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 26.03.2025).
Al contempo, il ha partecipato con esito positivo ad un percorso per uomini Pt_1 maltrattanti tanto da aver acquisito una nuova consapevolezza rispetto ai comportamenti in precedenza tenuti (v. relazione dell'associazione ISCHAR depositata dai Servizi Sociali in data
01.09.2025).
Tali elementi inducono a far ritenere che il ricorrente abbia seguito con successo il percorso di uscita dalla violenza e di aver compreso la gravità dei comportamenti maltrattanti in precedenza tenuti verso la resistente.
Pertanto, gli accordi convenuti dalle parti in merito al diritto di visita del padre e alla rinuncia all'assegno di mantenimento possono ritenersi conformi agli interessi della minore con le specificazioni che seguiranno;
quanto al regime di affidamento e al collocamento, nulla andrà disposto, atteso che è stato già regolamentato nel decreto di omologa della separazione e, rispetto ad esso, non sono intervenute variazioni.
E' invece opportuno che, alla luce della sentenza di condanna per maltrattamenti in famiglia, che - al momento del prelievo e della riconsegna della minore alla madre - vi sia sempre una persona di comune fiducia delle parti (da individuarsi in amici e/o parenti della coppia), ove ciò non avvenga all'uscita da scuola.
Le spese di lite si intendono compensate tra le parti alla luce dei motivi della decisione ed alla luce della natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che, a modifica del decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 01.03.2021, potrà vedere la minore Parte_1
alle condizioni indicate nell'accordo depositato dalle parti nel fascicolo Per_1 telematico di causa in data 20.12.2024, con le specificazioni indicate in parte motiva in ordine al prelievo e all'accompagnamento della minore presso la madre quando non avvenga all'uscita da scuola;
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 09.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire