Sentenza 5 aprile 2003
Massime • 3
In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico - giuridico.
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado, non essendo consentito in sede di legittimità la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione.
La liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2003, n. 5375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5375 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO AM, elettivamente domiciliata in Roma, viale Eritrea n. 72, presso l'avv. Giuseppe Tiscione, difesa dall'avv. Pasquale Coticelli, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IM AR IA;
AN ASSICURAZIONI s.p.a.
- intimati -
avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata - Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia, n. 314/T/00 del 29 dicembre 2000 (241/T/00).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 24 giugno 1999 MO AM, proprietaria dell'auto FIAT 126 targata NA Y38539 conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di Castellammare di Stabia IM AR IA, proprietaria dell'auto Lancia Y10 targata SA 933165 nonché la AN ASSICURAZIONI s.p.a. assicuratrice della responsabilità civile di questa, per sentire dichiarare la prima esclusiva responsabile di un sinistro verificatosi in Castellammare di Stabia nel quale erano rimate coinvolte le descritte vetture e condannare le due convenute, in solido, al risarcimento dei danni tutti patiti.
Costituitasi in giudizio la IM resisteva alla avversa pretesa eccependone la infondatezza e svolgendo domanda riconvenzionale, essendosi il sinistro verificato per fatto esclusivo della controparte.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adito giudice accoglieva parzialmente, con sentenza 22 - 24 gennaio 2000, le domande della MO.
Gravata tale pronunzia in via principale dalla MO e in via incidentale dalla IM il tribunale di Castellammare di Stabia con sentenza 29 dicembre 2000, rigettato l'appello incidentale, in parziale accoglimento dell'appello incidentale condannava la IM e la AN ASSICURAZIONI s.p.a. in solido al pagamento in favore della MO della somma di lire 580.000 (pari al 50% di lire 1.560.000) a titolo risarcimento dei danni alla vettura dell'appellante principale.
Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi MO AM, con atto 7 maggio 2001 e date successive.
Gli intimati non hanno svolto attività in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'adito tribunale ha confermato la pronunzia di primo grado, quanto alla dinamica del sinistro e alla responsabilità del suo verificarsi in concreto, per non essere stata raggiunta, nella specie, la prova liberatoria che consenta di superare la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., atteso che della lettura degli atti di causa, nonché dall'esame dei documenti non si è in grado di risalire alla concreta dinamica del sinistro.
2. Con il primo motivo la ricorrente censura tale capo, della sentenza gravata, denunziando "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 n. 3 c.p.c, in relazione all'art. 2054 c.c. e 143 codice strada nonché contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, art. 360 n. 5 c.p.c. nella parte in cui afferma il concorso di colpa tra le parti in causa". Si osserva, infatti, - da un lato, che la decisione viola, senza motivo e/o giustificazione, il principio più volte enunciato secondo cui una volta accertato che la collisione si è verificata per esclusiva colpa di uno dei conducenti l'altro non è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni e che essa attrice aveva provato il comportamento illecito del conducente l'auto della IM che aveva violato l'art. 143 del codice della strada;
- dall'altro, che la sentenza ha adottato una motivazione palesemente contraddittoria atteso che prima sostiene che dalla lettura degli atti di causa... non si è in grado di risalire alla concreta dinamica del sinistro e poi afferma che l'appellante stava compiendo una manovra che seppure non vietata, per la sua pericolosità richiedeva la massima prudenza e conclude affermando che "vi sono nella condotta specificata sicuramente una infrazione e una condotta imprudente".
3. Il motivo non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei profili in cui si articola.
3.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di incidenti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico - giuridico. (Specie in motivazione, tra le tantissime, cfr. Cass. 7 agosto 2000, n. 10352, nonché Cass. 19 novembre 1999, n. 12820). In caso di scontro di veicoli, infatti, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica e all'eziologia dell'incidente e alla condotta dei conducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell'accertamento e della graduazione delle rispettive colpe e della conseguente responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legittimità sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto. (In questo senso, ad esempio, cfr. Casa. 21 febbraio 1980 n. 1257, nonché Cass. 19 gennaio 1980 n. 453). La ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione delle condotte dei singoli conducenti, l'accertamento delle relative responsabilità, la valutazione delle risultanze e la determinazione della velocità di un veicolo - in altri termini - sono rimesse al giudice di merito e, integrando apprezzamenti di fatto, sono sottratte, pertanto, se sorrette da corretta ed adeguata motivazione a sindacato in sede di legittimità (Cass. 27 novembre 1979 n. 6232). Pacifico quanto precede è palese la inammissibilità della censura in esame, nella parte in cui questa, in contrasto con quanto accertato dai giudici a quibus afferma che negli atti di causa esiste la prova che il conducente del veicolo di controparte era l'esclusivo responsabile del sinistro oggetto di controversia. La censura, infatti, si risolve nella pretesa - contra legem e in violazione di quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, sopra evidenziati - di interpretare le risultanze di causa in maniera diversa rispetto a quanto ritenuto dai giudici del merito.
3.2. Deve escludersi - contemporaneamente - che sussista la denunziata contraddittorietà di motivazione per avere i giudici del merito prima qualificato la "manovra" posta in essere dalla MO "seppur non vietata" e, poi integrante "sicuramente una infrazione e una condotta imprudente".
Le due espressioni, infatti, sono - contrariamente a quanto assume parte ricorrente - riferite, sostanzialmente, a due diversi comportamenti.
Come precisato nella stessa sentenza, in particolare, i giudici del merito hanno, prima, valutato e giudicato l'ultima parte della manovra posta in essere dalla MO (cioè la prospettazione del suo difensore) e, in particolare, la circostanza che la MO si sia fermata al centro della carreggiata per dare la precedenza ad un'auto proveniente da altra direzione e hanno qualificato tale condotta non vietata, pur se pericolosa.
Successivamente quei giudici, come era loro dovere, hanno espresso un giudizio non più sulla sola parte "terminale" della manovra, nei termini evidenziati dal difensore della stessa MO, ma su tutto il comportamento della MO, prima di fermarsi al centro della carreggiata.
Avendo accertato che l'attuale ricorrente "proveniva da via Vecchia Pozzano che, come risulta dall'elaborato peritale, ha l'obbligo di precedenza con segnale di STOP", quei giudici hanno ritenuto che la MO aveva commesso una infrazione perché "la manovra di impegno della carreggiata non può essere intrapresa finché sulla via panoramica circolino altri veicoli a distanza tale da non consentire il completo disimpegno della carreggiata prima dell'avvicinamento degli stessi".
3.3. Per quanto riguarda, infine, la presunta contraddizione della sentenza gravata nella parte in cui ha qualificato imprudente sia la condotta della MO che del conducente dell'auto investitrice dopo avere affermato che facevano difetto elementi di fatto per ricostruire la esatta dinamica del sinistro, la censura non coglie nel segno.
I giudici del merito, infatti, hanno, in linea di fatto, accertato che "dalla lettura degli atti di causa, nonché dall'esame dei documenti, non si è in grado di risalire alla concreta dinamica del sinistro" e ritenuto, pertanto, la presunta, pari colpa concorrente dei conducenti dei due veicoli rimasti coinvolti nel sinistro. Tutte le considerazioni svolte di seguito dal tribunale e censurate dalla ricorrente con il motivo in esame, peraltro, tendono ad accertare non l'incidenza causale della condotta dei vari conducenti al fine del verificarsi del sinistro, ma il grado della colpa dei conducenti stessi e, pertanto, in alcun modo in contraddizione con il precedente accertamento.
4. Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando "violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 1226 c.c. nella parte in cui afferma che non va riconosciuto il risarcimento dei danni da sosta tecnica non essendovi prova dell'uso produttivo del veicolo" censura la sentenza gravata nella parte in cui non ha considerato che "per tutto il periodo necessario per la riparazione della sua vettura la ricorrente ha dovuto sopportare le spese di bollo di circolazione, del premio di assicurazione ed il costo di ammortamento del veicolo" e "tali danni vanno liquidati in via equitativi a norma dell'art. 1226 c.c. quanto meno nella misura di lire 500.000".
5. La deduzione è inammissibile.
Come assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice che nella specie deve ulteriormente confermarsi, i motivi del ricorso per Cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni che hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado, non essendo consentito in sede di legittimità la proposizione di nuove questioni di diritto ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di Cassazione (Cass. 15 maggio 1998 n. 4900. Non diversamente, Cass. 16 ottobre 1998 n. 10265). Deriva da quanto sopra, da un lato, che è inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione che sollevi una questione, per la quale siano necessari accertamenti di fatto, che non abbia formato oggetto del giudizio di appello, come fissato e delimitato dalle impugnazioni delle parti (Cass., sez. un., 20 gennaio 1998 n. 494), dall'altro, che ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 5 ottobre 1998 n. 9861; Cass. 13 novembre 1996 n. 9941).
Non controverso quanto precede, atteso che la questione specifica non risulta trattata dalla sentenza gravata e considerato, altresì, che il ricorrente non ha indicato in quale sede, nel corso del giudizio di merito, abbia prospettato di avere subito un "danno" per gli esborsi di cui sopra, nel periodo in cui la sua vettura è stata ferma per riparazioni, è palese la inammissibilità della deduzione, come sopra anticipato.
6. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ancora, "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 n. 3 c.p.c, in relazione all'art. 2059 c.c. e 590 c.p.", nella parte in cui ha negato il diritto di essa concludente al risarcimento del danno morale per le lesioni riportate in esito al sinistro per cui è causa.
Pur ritenendo corretto il principio di diritto fatto proprio dai giudici del merito (non sussiste diritte al risarcimento dei danni morali, ove la responsabilità del sinistro sia affermata sulla base della colpa "presunta" dei conducenti, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.) la ricorrente assume che lo stesso non poteva trovare applicazione nel caso di specie, atteso "che nel caso di specie la...
responsabilità (penale) era stata accertata dal giudice, il quale l'aveva individuata nel comportamento abnorme della IM...".
7. La censura non può trovare accoglimento.
Come osservato sopra, infatti, i giudici del merito hanno escluso sussistessero, in atti, elementi di sorta che consentissero di superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. e sono pervenuti alla affermazione di pari responsabilità dei due conducenti esclusivamente in applicazione del ricordato art. 2054, comma 2, c.c.. È palese, pertanto, alla luce degli stessi principi invocati dalla ricorrente, che correttamente i giudici del merito non hanno liquidato alcun importo, in favore della MO, a titolo di danno morale.
Pacifico quanto precede e non controverso che a seguito del rigetto del primo motivo di ricorso non può più dubitarsi che nella specie deve trovare applicazione, quanto all'accertamento della responsabilità per il verificarsi del sinistro per cui è causa, il più volte ricordato art. 2054, comma 2, c.c. è palese, anche sotto tale profilo, l'infondatezza del motivo ora in esame.
8. Con il quarto motivo la ricorrente denunziando "insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, art. 360 n. 5 c.p.c, violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 115 c.p.c. e 1226 c.c. e 2056 c.c." censura la sentenza gravata nella parte in cui la stessa senza valida motivazione non ha liquidato il danno nella misura indicata dal c.t.u. "sostenendo che la patologia riconosciuta dalla MO era in parte preesistente e quindi il danno andava liquidato in via equitativa". "Nel fare ciò - assume la ricorrente - il tribunale ha violato l'art. 115 c.p.c. poiché non ha portato a fondamento della decisione le prove raccolte in corso di causa", considerato che il c.t.u. aveva riconosciuto due punti di permanente danno biologico tenendo presente il quadro patologico della MO anteriormente al sinistro.
9. Il motivo è manifestamente infondato.
Infatti:
- nel ritenere la esistenza di una patologia artrosica a carico della MO già in epoca anteriore al sinistro per cui è controversia i giudici del merito non hanno fatto riferimento alla loro scienza privata, ne' a non consentite presunzioni;
- è, per contro, certo, che tali patologie sono state accertate dal c.t.u. per cui è evidente che non sussiste alcuna violazione dell'art. 115 c.p.c;
- non esiste, contemporaneamente, alcuna insufficiente o contraddittoria motivazione, allorché i giudici del merito hanno ritenuto di dovere riconoscere unicamente un solo punto di percentuale di danno biologico, anziché i due riconosciuti dal c.t.u.;
- il c.t.u., infatti - come risulta chiaramente dal brano della relazione riportato in ricorso - ha riconosciuto "due punti di permanente" "tenuto conto di quanto riportato sopra nella stessa relazione e di quanto obiettivato cioè concretamente accertato". Poiché tra le notizie riportate è anche la "patologia artrosica iniziale preesistente al trauma" è palese che i due punti di invalidità erano stati riconosciuti anche in considerazione della situazione preesistente;
- correttamente e congruamente, pertanto, i giudici del merito "non potendosi effettuare un'operazione matematica volta a quantificare la percentuale di malattia preesistente e quella dovuta al sinistro" hanno ritenuto "equo attribuire al sinistro una efficienza causale dimezzata e, quindi, riconoscere un solo punto di percentuale di danno biologico".
10. Con il quinto e ultimo motivo la ricorrente denunziando "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 n. 3 c.p.c, in relazione all'art. 1226 c.c., insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla mancata liquidazione del danno richiesto per spese mediche e medicinali, di cura e di assistenza" censura la sentenza gravata nella parte in cui non ha liquidato alcun importo per spese mediche.
"Il giudice di appello sostiene - si precisa - che se è vero che in mancanza di prove sul quantum il giudice può sopperire con liquidazione equitativa, è anche vero che ciò è possibile quando siano state fornite prove sull'an".
"Non si comprende - prosegue parte ricorrente - quale sia il rapporto tra prove sull'an e quantum". "Le prime attengono alla responsabilità e le seconde all'entità del danno subito. L'accertamento della responsabilità in modo presuntivo o meno non influisce sull'accertamento del danno subito".
11. Il motivo è manifestamente infondato.
Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, la valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. presuppone che il pregiudizio economico, di cui la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, per cui se tale certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice di merito nonostante l'affermazione generica e astratta di un virtuale diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi, dovendo anche in tale caso procedersi in applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio e secondo cui actore non probante reus absolvitur. (Da ultimo in tale senso, ad esempio, cfr. Cass., 25 ottobre 2002, n. 15085, specie in motivazione). In altri termini il potere discrezionale, riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c. di liquidare equitativamente il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare non esonera la parte dall'onere di offrire gli elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso e di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno. (In termini, ad esempio, Cass., 25 ottobre 2002, n. 15103, specie in motivazione). Pacifico quanto precede è palese che allorché i giudici del merito hanno affermato che "in mancanza di prova sul guantum il giudice può sopperire con liquidazione equitativa... (ma) ciò è possibile quando sia stata fornita prova sull'an, cosa che non è, non potendosi ritenere raggiunta la prova mediante presunzioni" non ha fatto riferimento - come assume parte ricorrente - alla "responsabilità" del sinistro, ma alla circostanza che era onere della MO (cfr. art. 2697 c.c.) dimostrare di avere subito esborsi sia per cure mediche, sia per medicinali, sia per cura e per assistenza e che la stessa è venuta meno a detto onere. È irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione, è quanto si afferma nel motivo allorché si osserva che "vi è in atti la prova dei danni subiti dalla ricorrente che si è dovuta spostare molte volte, per sottoporsi a visite specialistiche e controlli medici e strumentali, nonché a cure mediche per le quali ha avuto bisogno di assistenza".
A prescindere dal fatto che i giudici del merito hanno escluso, in linea di fatto, l'esistenza di tali prove agli atti di causa (per cui un eventuale opposto assunto doveva essere fatto valere non con ricorso per Cassazione ma mediante revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c.), si osserva che comunque la deduzione è estremamente generica e, pertanto, inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c. 12. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione deve rigettarsi. Nulla sulle spese di lite, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2003