Sentenza 20 gennaio 2009
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Non si applica al sequestro preventivo la disposizione che disciplina, in riferimento al sequestro probatorio, le modalità di restituzione della cosa previo pagamento di una cauzione a garanzia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2009, n. 5606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5606 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/01/2009
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 141
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 25133/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, in data 11.6.2008;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Enrico Delehaye, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
Uditi i difensori Avv. Krogh Massimo ed Avv. Di Nacci Filippo i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto d'urgenza in data 24.7.2007 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma dispose il sequestro preventivo del compendio immobiliare sito in Roma via Cassia Antica n. 28 di proprietà della Stabili S.p.A. (già Mangili S.r.l.), nell'ambito di procedimento penale a carico anche di AL IO, ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con provvedimento in data 3.8.2007 convalidò il provvedimento d'urgenza.
Contro tale provvedimento fu proposta istanza di riesame rigettata con ordinanza 4.10.2007 del Tribunale di Roma. Con provvedimento del 25.3.2008, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma rigettò l'istanza di revoca del sequestro preventivo, a lui trasmessa dal P.M. con parere contrario.
Avverso tale provvedimento AL IO propose appello ma il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 11.6.2008 lo rigettò. Ricorrono per cassazione i difensori di AL IO deducendo violazione dell'art. 85 disp. att. c.p.p. e dell'art. 321 c.p.p., e vizio di motivazione per avere l'ordinanza impugnata ritenuto insussistenti i presupposti per la revoca del sequestro preventivo sulla base di una errata interpretazione della norma richiamata, previa assenza di motivazione.
Ad avviso dei ricorrenti difensori sarebbe errata la interpretazione dell'art. 85 disp. att. c.p.p. data dal Tribunale in quanto non sarebbe vero che l'onere di offrire cauzione debba gravare sull'interessato e non su terzi, limitandosi la norma a richiedere il consenso di quest'ultimo. Ciò anche alla luce delle finalità della disposizione, richiamata per il sequestro preventivo dall'art. 104 disp. att. c.p.p., di evitare gravi pregiudizi, che nel caso concreto ricadrebbero sui promissari acquirenti, i quali avevano dato la disponibilità all'operazione prospettata dalla difesa. La provenienza delle somme non potrebbe essere fatta rientrare neppure tra le specifiche prescrizioni impartite dall'autorità giudiziaria a cui fa riferimento l'art. 85 disp. att. c.p.p.. Di tale assunto non vi sarebbe traccia nella pronunzia di primo grado sicché il giudice d'appello si sarebbe pronunziato su una questione non devoluta. In ogni caso pretendere la somma dall'interessato anziché da soggetti che a lui devono la somma esulerebbe dalle prescrizioni. La somma offerta di Euro 2.040.000,00 non sarebbe cauzione, ma somma equivalente in sostituzione della cosa su cui grava la misura reale. In ogni caso mancherebbe motivazione a sostegno della tesi esposta e ciò si risolverebbe in una violazione di legge.
La doglianza della mancanza di motivazione sotto il profilo della violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 è manifestamente infondata. È infatti irrilevante il fatto che, sul punto dell'interpretazione dell'art. 85 disp. att. c.p.p., il provvedimento di appello sia carente di motivazione, giacché ciò che integra il vizio è l'omessa motivazione in fatto e non quella in diritto (v. Cass. Sez. 4, sent. 6243 del 7.3.1988 dep. 24.5.1988 rv 178442: "Il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza ex art.475 c.p.p., n. 3 è quello in fatto e non già quello in diritto, nel senso che non può esservi ragione di doglianza allorquando la soluzione di una questione di diritto, anche se immotivata o contraddittoriamente ed illogicamente motivata, sia comunque esatta, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano", resa sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930, ma che non vi sono ragioni che impongano una diversa valutazione sotto il vigente codice di rito).
La deduzione di questioni di diritto con atto di impugnazione non impedisce al giudice del gravame di modificare integrare o sostituire l'interpretazione in diritto data dal primo giudice, fermo restando il divieto di reformatio in pejus, ove operante, che peraltro non attiene alla motivazione ma al dispositivo.
La doglianza relativa alla violazione dell'art. 85 disp. att. c.p.p., è infondata.
La predetta disposizione è, come si afferma nel ricorso, applicabile al sequestro preventivo ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.p. (v. Cass. Sez. Sez. 3 sent. n. 56 del 11.1.2000 dep. 27.3.2000 rv 216211).
Tuttavia tale disposizione non può essere intesa nel senso che sia possibile prestare cauzione per ottenere il dissequestro, ovvero sostituire ai beni in sequestro la somma offerta quando si sia in presenza di sequestro preventivo.
Infatti la possibilità di cauzione per ottenere il dissequestro è consentita soltanto in relazione al sequestro conservativo dall'art.319 c.p.p., mentre nessuna disposizione analoga è dettata in materia di sequestro preventivo.
La mancata previsione di una possibilità simile a quella prevista per il sequestro conservativo, con riferimento al sequestro preventivo non consente ne' il ricorso in via generale all'analogia, nè un'interpretazione estensiva dell'art. 85 disp. att. c.p.p., fino a far rientrare nelle prescrizioni dell'autorità giudiziaria la prestazione di cauzione o la sostituzione dei beni in sequestro, in base al principio ubi lex voluit dixit, ubi voluit non dixit. Del resto l'art. 321 c.p.p. prevede il sequestro di cose pertinenti a reato o destinate ad essere confiscate e come tali tendenzialmente infungibili.
Ad una diversa soluzione si potrebbe forse pervenire in ipotesi di sequestro preventivo finalizzato a confisca per equivalente (essendo stato tale istituto introdotto successivamente alla originaria disciplina codicistica ed essendo irrilevante, a tal fine, l'identità dei beni sequestrati), ma non consta che nel caso di specie, sia stato dedotto nel ricorso che si versi in tale ipotesi. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2009