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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1609 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1609 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ARCECI LEANNE ( ) CodiceFiscale_2
e nato in [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. LUPO FILIPPO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 02/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17.05.2012, a Borgo Maggiore (RSM), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 22.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi, acconsentendo alla loro separazione personale, con contestuale comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo Maggiore (RSM) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, vivranno separati portandosi reciproco rispetto, astenendosi da qualsiasi vicendevole riferimento malevolo.
2) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla sarà dovuto dall'uno all'altro coniuge a titolo di contributo di mantenimento, disponendo i Sig.ri e Pt_1 Pt_2 di redditi e di sostanze sufficienti per provvedere ciascuno al proprio sostentamento.
3) I coniugi si impegnano a non interferire l'uno nella vita dell'altro ed a tenere un comportamento di reciproco rispetto.
4) I coniugi si impegnano a rispettare le condizioni indicate nel presente atto sin dalla data di sua sottoscrizione e quindi anche antecedentemente alla celebrazione dell'udienza presidenziale.
5) Le parti stabiliscono che ogni deroga e/o variazione di quanto contenuto nel presente atto dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le stesse.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento de matrimonio contratto da e Parte_1 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_2 trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1609 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ARCECI LEANNE ( ) CodiceFiscale_2
e nato in [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. LUPO FILIPPO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 02/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17.05.2012, a Borgo Maggiore (RSM), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 22.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi, acconsentendo alla loro separazione personale, con contestuale comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo Maggiore (RSM) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, vivranno separati portandosi reciproco rispetto, astenendosi da qualsiasi vicendevole riferimento malevolo.
2) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla sarà dovuto dall'uno all'altro coniuge a titolo di contributo di mantenimento, disponendo i Sig.ri e Pt_1 Pt_2 di redditi e di sostanze sufficienti per provvedere ciascuno al proprio sostentamento.
3) I coniugi si impegnano a non interferire l'uno nella vita dell'altro ed a tenere un comportamento di reciproco rispetto.
4) I coniugi si impegnano a rispettare le condizioni indicate nel presente atto sin dalla data di sua sottoscrizione e quindi anche antecedentemente alla celebrazione dell'udienza presidenziale.
5) Le parti stabiliscono che ogni deroga e/o variazione di quanto contenuto nel presente atto dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le stesse.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento de matrimonio contratto da e Parte_1 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_2 trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi