Sentenza 8 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
"Pot 1 00 0 9 8 /03 Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. TO SENESE Presidente R.G. nn. 13586/01 e 13587/01 Dott. GI MAZZARELLA Consigliere Cron. 99 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere C.C. 5 giugno 2002 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Prof. Bruno BALLETTI Cons. rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (r.g. 13586/01) per REVOCAZIONE proposto da EO OR (nato a [...] [...]), rappresentato e difeso dall'avv. GI Rinaldi e con lo stesso domiciliato ex lege in Roma (piazza Cavour) presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
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contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - لا I.N.P.S. " in persona del suo legale rappresentante pro tempore, تا rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Cantarini e Pilerio Spadafora, presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura ritualmente depositata;
- resistente - nonchè EO OR (nato a [...] il [...]), non costituito;
- intimato -
nonché sul ricorso (r.g. 13587/01) per REVOCAZIONE proposto da AC NI (nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso dall'avv. GI Rinaldi e con lo stesso elettivamente domiciliato ex lege in Roma (piazza Cavour) presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE L.N.P.S. , rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato;
resistente - nonchè AC NI (nato a [...] il [...]), non } costituito;
} } 2
- intimato -
per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 9851/2000 ༧RG. 42del 17 aprile/27 luglio 2000; RG. 10804/38; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. GI Giacalone, che ha concluso per "l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dei ricorsi con i provvedimenti conseguenti per legge". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con "ricorso in revocazione e di correzione d'errore materiale" (r.g. 13856/2001) ritualmente notificato il 10/14 maggio 2001 TO ME (nato a [...] 1'8 aprile 1959) ha richiesto "la modifica e/o la correzione" della sentenza di questa Corte n. 9851/2000 depositata in data 27 luglio 2000 nel giudizio avente il n. di r.g. 10804/1998. Con analogo ricorso (r.g. 13857/2001) pure notificato il 10/14 maggio 2001 IN RA (nato a [...] il [...]) ha richiesto "la modifica e/o la correzione" della medesima sentenza 20 summenzionata nello stesso giudizio suindicato. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio depositando procura difensiva. 3 Gli altri intimati ME TO (nato a [...] il [...]) e RA IN (nato a [...] il [...]) non si sono costituiti in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi proposti contro la medesima sentenza. II -. In generale, sull'ammissibilità per revocazione avverso le sentenze della Cassazione, si rimarca che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. ed idoneo a costituire (a seguito delle decisioni nn. 17 del 1986 e 36 del 1991 della Corte Costituzionale, nonchè dell'entrata in vigore dell'art. 391 bis nel testo di cui alla legge n. 353 del 1990) motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, a) deve consistere al pari dell'errore revocatorio - imputabile al giudizio di merito nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, b) deve essere decisivo (nel senso che deve sussistere un nesso di causalità necessaria tra l'erronea supposizione e la decisione resa), c) non deve cadere su di un punto controverso sul quale la corte si sia pronunciata, e d) deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività; per cui è inammissibile il rimedio 4 MR della revocazione in relazione ad errori che non rilevino con assoluta immediatezza, ma richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non siano decisivi in se stessi, ma debbano essere valutati nel più ampio contesto delle risultanze di causa, o, infine, errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello realmente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall'ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall'erronea interpretazione di essi (cfr. Cass. sez. un. n. 5303/1997, Cass. n. 10635/1998). -e conclusivamente su tale punto essenziale al fine In sostanza della decisione - l'errore di fatto deve essere frutto di falsa percezione della realtà immediatamente rilevabile, sicchè è da escludere quando lo stesso costituisca circostanza controversa, 0 valutazione delle risultanze processuali in senso difforme alle aspettative della parte, ovvero non abbia il carattere di essenzialità rispetto alla decisione assunta. -Alla stregua di quanto testè rimarcato e precisato, i ricorsi per III revocazioni proposti da TO ME e da IN RA debbono essere respinti. Sul punto il S. Procuratore Generale - nel pervenire alla - a) ha rilevato che dagli atti allegati ai medesima conclusione 5 PR ricorsi e dalla sentenza di codesta S.C. n. 8920/00 (per il ricorso r.g. 13586/01) e n. 8752/00 (per il ricorso r.g. 13587/01) non emerge che questa sia stata emessa in favore di persona non legittimata a proporre ricorso per cassazione [si noti che la sent. Trib. Catania n. 1976/97 risulta emessa nei confronti di un solo soggetto denominato (per il ricorso r.g. 13586/01) ME TO e (per il ricorso r.g. 13587/01) RA IN] e che, comunque incombe sull'interessato l'onere di provare il difetto di legittimazione allorché si ipotizzi un caso di omonimia (Cass. 14 aprile 1970 n. 1020; Cass. 30 marzo 1967 n. 697), prova, che, per quanto esposto, non risulta adeguatamente dedotta né documentata nel presente ricorso>>; b) di conseguenza, ha ritenuto che non sussiste né un errore revocatorio della prima sentenza né l'esigenza di rettificare la seconda, che non contempla l'odierno ricorrente solo perchè la prima ne ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso collettivamente proposto>>. IV . Alle cennate incisive argomentazioni è da aggiungere che: A) questa Corte con la sentenza n. 9851/2000 ha espressamente limitato la statuizione concernente la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 1976/1997 ai lavoratori individuati specificamente in SC NO, ON LO, ND RL, TO NZ, EN RO, EN GI (e, per esso, nei suoi eredi OV e NI VI), IS NT, De LU GI, AS ET, 6 MR NG GA, AV VI, SC LI, CA GI, OR ET, CA VA, NE TO, ER CO, NN AR, VE ER, IT GI, VI NC, LO ROrio, Lo ER LE, AP LO, OR LO, OR AR e RA AR;
B) tra i cennati ventisette lavoratori non sono compresi gli odierni ricorrenti per revocazione ME TO e RA IN, che non possono in questa sede addurre un errore ex art. 391 - bis cod. proc. civ. relativamente alla cennata statuizione, sostenendo che il loro mancato inserimento nel dispositivo della sentenza n. 9851/2000 è stato determinato dal fatto che i ricorrenti ME TO e RA IN di cui alle sentenze (rispettivamente) n. 8920/2000 e n. 8752/2000 erano loro omonimi (cioè che si trattava di due persone diverse), in quanto della pretesa denunziata omonimia gli stessi ricorrenti per revocazione non hanno indicato specificamente gli atti da cui detta omonimia risultava e, in particolare, le prove della medesima con trascrizione integrale delle eventuali risultanze documentali a comprova della doglianza proposta. In sostanza quanto ora richiesto dai ricorrenti in revocazione si connota per la sua assoluta genericità anche per l'indeterminatezza V delle conclusioni rassegnate al termine dei ricorsi, ribadendosi altresì E che la sentenza n. 9851/2000 - atteso il contenuto della stessa come di- 7 nanzi riportato - non riguarda affatto i cennati ricorrenti (non legittima- ti, quindi, a proporre ricorso per revocazione avverso detta sentenza). Siffatti decisivi rilievi confermano l'inammissibilità dei ricorsi per revocazione de quibus considerato che l'errore di fatto o materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ., che giustifica la revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, consiste in un errore di percezione o in sua mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza 0 l'inesistenza di un fatto che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o dei documenti di causa che, a pena, di inammissibilità, debbono essere specificamente indicati alla stregua del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione applicabile anche al ricorso per revocazione. V In definitiva, i ricorsi per revocazione proposti da TO ME e IN RA debbono essere dichiarati inammissibili. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 "disp. att." cod. proc. civ. anche per la mancata richiesta di accertamento di sussistenza della “temerarietà" della pretesa-per una pronunzia a favore dell'I.N.P.S. di rimborso delle spese del presente giudizio. Nessuna pronunzia, inoltre, deve essere assunta in merito alle spese a favore degli altri intimati in quanto gli stessi non si sono costituiti in giudizio. 8 R B N 84-8-11 35517 V N TONES T OLLINIC O ORSIEN 889 COTTON I VISODKI VⱭ HLNISH IS INDO VO O VIS
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi r.g. 13586/01 e r.g. 13587/01; dichiara inammissibili gli stessi;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 5 giugno 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore ey R. Patificestuva IL CANCELLIERE,Phill ее Depositato in Cancelleria A - 8 GEN. 2003 M E R Boggi, P U S IL CANCELL 9