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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1329/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2459/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumefreddo Di Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6390/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 19/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2797 SI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2400/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 17.9.2021 e iscritto al n. 1809/2021 R.G.R., Ricorrente_1 proponeva ricorso, nei confronti del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, , avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe , relativo a SI per l'anno di imposta 2015 e avente l'importo complessivo di euro 2.771,00 .
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato perché l'atto in tutta evidenza conteneva grossolani errori nella identificazione delle aree oggetto dell'imposizione ( ad esempio, le 10 aree venivano indicate tutte con la stessa estensione di euro 4.100 mq ) e perché comunque le aree de quibus non erano aree effettivamente edificabili.
Non si costituiva in giudizio il Comune di Paternò, cui il ricorso era stato notificato a mezzo pec in data
19.5.2021.
Alla pubblica udienza del 19.9.2023 , ove era presente il procuratore della ricorrente che insisteva nelle sue difese, la causa veniva posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è inammissibile, non essendovi prova agli atti della sua tempestività.
Il ricorso è stato notificato al Comune ( non costituitosi ) in data 19.5.2021.
La circostanza che l'atto impugnato – emesso in data 23.11.2020 - sia notificato all'odierno ricorrente in data
20.12.2020 è una circostanza da quest'ultimo solo dedotta, ma non provata.
Non vi è infatti agli atti prova di tale notifica e in mancanza di costituzione del Comune di Fiumefreddo, tale affermazione non può dirsi corroborata dalla “ non contestazione” da parte del detto ente.
In tale situazione non vi è prova che il ricorso sia ammissibile perché notificato nei termini di legge, anche doverosamente considerando che risulta notificata a cura del ricorrente istanza di accertamento con adesione al Comune in data 22.2.2021 e che pertanto i termini per la notifica del ricorso hanno subito la sospensione di giorni 90.
In mancanza agli atti della prova della notifica dell'atto impugnato, non può infatti affermarsi che l'istanza di adesione sia stata presentata entro il termine di cui all'art. 21 D.Legisl. 31.12.92 e che pertanto la rituale presentazione della stessa abbia comportato la sospensione dello stesso per giorni 90.
Nulla per spese, attesa la ragione della decisione e la mancanza di costituzione dell'ente resistente.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 20 Maggio 2024 deducendo i seguenti motivi.
La Ricorrente_1 ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento in data 20.12.2020 così come evidenziato nel ricorso di prime cure.
Tale prova inconfutabile, tuttavia, può essere fornita esclusivamente mediante la relata di notifica dell'avviso di accertamento, documento che, trovandosi in esclusivo possesso del notificante, non può essere fornita dalla parte privata. Se il notificante non appone timbro e firma con indicazione della data di consegna, al ricevente non può essere contestata alcuna responsabilità che riguardi la mancata dimostrazione della data di ricevimento.
Appare evidente dalla lettura dell'avviso di accertamento che ben 9 particelle sulle 10 accertate hanno, secondo l'ente resistente, la stessa identica estensione.
Tale elemento è ciò che immediatamente emerge in modo evidente sulla valutazione e la correttezza dell'operato dell'ufficio tributi del Comune di Fiumefreddo;
invero, non è solo inverosimile ma realmente impossibile che lo stesso proprietario possegga nel medesimo comune ben 10 aree aventi tutte la medesima estensione peraltro a cifra tonda, cioè gli accertati 4100mq.
Al fine di meglio evidenziare il grossolano errore dell'ente locale, questa difesa rende noto all'odierno Giudice che la contribuente è coinvolta in numerosi contenziosi tributari con il comune di Fiumefreddo di Sicilia il quale si ostina, nonostante anche una sentenza già favorevole alla Ric._1, a notificare ogni anno dal 2013 degli avvisi di accertamento IMU per le medesime aree identificandole quali immediatamente edificabili anche se nella realtà esse sono di difficilissima ed improbabile edificazione.
Anche in materia di SI sulle aree edificabili è fondamentale identificare il valore in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione; ebbene nel caso in esame nulla viene descritto dall'odierno resistente.
Volgendo l'attenzione alle aree fabbricabili, invece, si solleva l'eccezione relativa all'assoluto vizio di motivazione in quanto la delibera n. 36/2011 con la quale l'ente avrebbe determinato il valore delle aree edificabili non è stata emessa per l'anno 2015 ma ben 4 anni prima e comunque la stessa non è in alcun modo reperibile.
Ne deriva che l'atto è carente di tutti i requisiti utili e necessari per consentire al contribuente di verificare la correttezza delle somme richieste nonché per comprendere come la somma intimata sia stata determinata.
Inoltre, un'area edificabile è soggetta a SI sulla base del peculiare valore di mercato al primo gennaio dell'anno di imposizione e tale valore non solo non è stato determinato per l'anno 2015 (ma appunto 4 anni prima) ma, altresì, non esiste alcun atto del Comune di Fiumefreddo che estenda le eventuali precedenti determinazioni, anche per le annualità successive.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6390/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 8 e depositata il 19
Ottobre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
In data 20 Novembre 2025 parte ricorrente deposita memorie.
All'udienza del 19 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Con l'atto di appello la contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di prova della tempestività, chiedendone la riforma;
ha altresì riproposto le censure di merito dirette all'annullamento dell'avviso di accertamento SI (vizi motivazionali, erronea determinazione della base imponibile/valore, asserita non concreta edificabilità, illegittimità delle sanzioni, dedotta “doppia imposizione”). Il Collegio esamina quindi: in via preliminare, la tempestività del ricorso introduttivo (oggetto della declaratoria di inammissibilità in prime cure); in subordine, i motivi di merito, nei limiti della loro specificità e della prova offerta.
L'appello è fondato nella parte in cui censura la pronuncia di inammissibilità. Dalla documentazione prodotta in questa fase (copia della notificazione postale con A/R) risulta che l'avviso di accertamento SI è stato ricevuto dalla contribuente in data 07.01.2021. Tale elemento, non disponibile nel fascicolo di primo grado, consente ora di ancorare con certezza il dies a quo per il computo dei termini di impugnazione. Ne consegue che la decisione di prime cure, basata sull'assenza di prova circa la data di notifica dell'atto, deve essere riformata limitatamente a tale capo, dovendosi ritenere il ricorso introduttivo tempestivo.
Superata la preclusione processuale, l'appello va tuttavia rigettato nel merito, per le ragioni che seguono.
La contribuente contesta l'attendibilità dei dati riportati nell'avviso, evidenziando che più particelle risulterebbero valorizzate con identica estensione (indicata come “4100 mq”) e richiamando asserite incongruenze rispetto ad altri atti relativi a precedenti annualità. Tali deduzioni, per quanto astrattamente rilevanti, non sono supportate da un corredo documentale tecnico e catastale idoneo a dimostrare l'errore nella determinazione della superficie imponibile, quali: visure catastali storiche e attuali, estratti di mappa, atti di frazionamento;
perizia/relazione tecnica asseverata o rilievi metrici;
documentazione comparativa completa (atti e prospetti ufficiali) che dimostri la duplicazione della medesima base imponibile. Il richiamo a contenziosi pregressi e ad atti di altre annualità, in assenza di una puntuale prova della coincidenza oggettiva delle porzioni di terreno e dei relativi presupposti impositivi, non è sufficiente a fondare l'annullamento dell'avviso oggetto del presente giudizio, che mantiene autonomia.
La contribuente denuncia il difetto di motivazione dell'avviso, deducendo che l'Ufficio avrebbe richiamato delibere comunali senza esporre i parametri concreti utilizzati e senza una stima riferita all'annualità
d'imposta. Il Collegio osserva che, ai fini dell'annullamento dell'atto per carenza motivazionale, non è sufficiente allegare in modo generico l'assenza di analiticità: occorre dimostrare che la motivazione sia effettivamente inidonea a rendere intellegibili: il presupposto della pretesa SI, i dati identificativi dei beni,
i criteri essenziali di determinazione della base imponibile e del tributo richiesto, ovvero che l'eventuale rinvio ad atti esterni non fosse concretamente conoscibile o determinasse un impedimento reale all'esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, la parte appellante non ha depositato una stima alternativa attendibile
(perizia estimativa, comparabili, atti di compravendita, elementi di mercato oggettivati) idonea a dimostrare che la quantificazione operata dal Comune sia affetta da errore determinante o da manifesta irragionevolezza. Le doglianze restano quindi sul piano della contestazione assertiva e non raggiungono la soglia dimostrativa richiesta per l'annullamento dell'avviso.
La contribuente sostiene che le aree, pur inserite in zona edificabile, non sarebbero concretamente edificabili per assenza di opere di urbanizzazione, oneri ingenti e mancati interventi pubblici, e che il fondo sarebbe di fatto utilizzato come agrumeto. Tali elementi, in astratto idonei a incidere sulla stima del valore, necessitano tuttavia di dimostrazione puntuale mediante: certificazione urbanistica aggiornata (CDU), NTA applicabili, indici, vincoli;
atti amministrativi sullo stato della pianificazione attuativa e delle urbanizzazioni;
documentazione tecnica che dimostri impedimenti giuridici/di fatto incidenti in modo significativo sul valore al riferimento temporale dell'imposta. Nel caso concreto, tali riscontri non risultano acquisiti in modo completo e specifico;
pertanto, la dedotta “non concreta edificabilità” non può condurre, allo stato, all'annullamento dell'atto impositivo SI.
La censura di “doppia imposizione” non è supportata da una ricostruzione documentale che consenta al
Collegio di verificare: quali atti si assumano duplicativi;
la perfetta coincidenza di particelle, periodo d'imposta, presupposto e base imponibile;
l'eventuale intervenuto pagamento o giudicato favorevole con effetti preclusivi specificamente riferibili alla medesima pretesa. In difetto, la doglianza resta indimostrata. Quanto alle sanzioni, la contribuente lamenta carenza di motivazione ed assenza dell'elemento soggettivo.
Il Collegio rileva che l'esclusione delle sanzioni richiede la dimostrazione di circostanze concrete idonee a integrare: mancanza di colpevolezza;
obiettiva incertezza normativa o fattuale rilevante;
affidamento incolpevole ingenerato da condotte dell'Amministrazione. Nel caso in esame tali circostanze non risultano specificamente provate, né emerge una carenza motivazionale tale da determinare la nullità della parte sanzionatoria dell'atto.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va accolto limitatamente alla censura sulla tempestività, mentre l'appello va rigettato nel merito, non essendo emersi vizi dell'avviso di accertamento SI idonei a determinarne l'annullamento
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello limitatamente alla questione di tempestività del ricorso;
Rigetta nel merito l'appello e conferma, per l'effetto, la legittimità dell'atto impositivo impugnato. Nulla per le spese. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 19 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2459/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumefreddo Di Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6390/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 19/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2797 SI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2400/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 17.9.2021 e iscritto al n. 1809/2021 R.G.R., Ricorrente_1 proponeva ricorso, nei confronti del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, , avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe , relativo a SI per l'anno di imposta 2015 e avente l'importo complessivo di euro 2.771,00 .
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato perché l'atto in tutta evidenza conteneva grossolani errori nella identificazione delle aree oggetto dell'imposizione ( ad esempio, le 10 aree venivano indicate tutte con la stessa estensione di euro 4.100 mq ) e perché comunque le aree de quibus non erano aree effettivamente edificabili.
Non si costituiva in giudizio il Comune di Paternò, cui il ricorso era stato notificato a mezzo pec in data
19.5.2021.
Alla pubblica udienza del 19.9.2023 , ove era presente il procuratore della ricorrente che insisteva nelle sue difese, la causa veniva posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è inammissibile, non essendovi prova agli atti della sua tempestività.
Il ricorso è stato notificato al Comune ( non costituitosi ) in data 19.5.2021.
La circostanza che l'atto impugnato – emesso in data 23.11.2020 - sia notificato all'odierno ricorrente in data
20.12.2020 è una circostanza da quest'ultimo solo dedotta, ma non provata.
Non vi è infatti agli atti prova di tale notifica e in mancanza di costituzione del Comune di Fiumefreddo, tale affermazione non può dirsi corroborata dalla “ non contestazione” da parte del detto ente.
In tale situazione non vi è prova che il ricorso sia ammissibile perché notificato nei termini di legge, anche doverosamente considerando che risulta notificata a cura del ricorrente istanza di accertamento con adesione al Comune in data 22.2.2021 e che pertanto i termini per la notifica del ricorso hanno subito la sospensione di giorni 90.
In mancanza agli atti della prova della notifica dell'atto impugnato, non può infatti affermarsi che l'istanza di adesione sia stata presentata entro il termine di cui all'art. 21 D.Legisl. 31.12.92 e che pertanto la rituale presentazione della stessa abbia comportato la sospensione dello stesso per giorni 90.
Nulla per spese, attesa la ragione della decisione e la mancanza di costituzione dell'ente resistente.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 20 Maggio 2024 deducendo i seguenti motivi.
La Ricorrente_1 ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento in data 20.12.2020 così come evidenziato nel ricorso di prime cure.
Tale prova inconfutabile, tuttavia, può essere fornita esclusivamente mediante la relata di notifica dell'avviso di accertamento, documento che, trovandosi in esclusivo possesso del notificante, non può essere fornita dalla parte privata. Se il notificante non appone timbro e firma con indicazione della data di consegna, al ricevente non può essere contestata alcuna responsabilità che riguardi la mancata dimostrazione della data di ricevimento.
Appare evidente dalla lettura dell'avviso di accertamento che ben 9 particelle sulle 10 accertate hanno, secondo l'ente resistente, la stessa identica estensione.
Tale elemento è ciò che immediatamente emerge in modo evidente sulla valutazione e la correttezza dell'operato dell'ufficio tributi del Comune di Fiumefreddo;
invero, non è solo inverosimile ma realmente impossibile che lo stesso proprietario possegga nel medesimo comune ben 10 aree aventi tutte la medesima estensione peraltro a cifra tonda, cioè gli accertati 4100mq.
Al fine di meglio evidenziare il grossolano errore dell'ente locale, questa difesa rende noto all'odierno Giudice che la contribuente è coinvolta in numerosi contenziosi tributari con il comune di Fiumefreddo di Sicilia il quale si ostina, nonostante anche una sentenza già favorevole alla Ric._1, a notificare ogni anno dal 2013 degli avvisi di accertamento IMU per le medesime aree identificandole quali immediatamente edificabili anche se nella realtà esse sono di difficilissima ed improbabile edificazione.
Anche in materia di SI sulle aree edificabili è fondamentale identificare il valore in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione; ebbene nel caso in esame nulla viene descritto dall'odierno resistente.
Volgendo l'attenzione alle aree fabbricabili, invece, si solleva l'eccezione relativa all'assoluto vizio di motivazione in quanto la delibera n. 36/2011 con la quale l'ente avrebbe determinato il valore delle aree edificabili non è stata emessa per l'anno 2015 ma ben 4 anni prima e comunque la stessa non è in alcun modo reperibile.
Ne deriva che l'atto è carente di tutti i requisiti utili e necessari per consentire al contribuente di verificare la correttezza delle somme richieste nonché per comprendere come la somma intimata sia stata determinata.
Inoltre, un'area edificabile è soggetta a SI sulla base del peculiare valore di mercato al primo gennaio dell'anno di imposizione e tale valore non solo non è stato determinato per l'anno 2015 (ma appunto 4 anni prima) ma, altresì, non esiste alcun atto del Comune di Fiumefreddo che estenda le eventuali precedenti determinazioni, anche per le annualità successive.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6390/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 8 e depositata il 19
Ottobre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
In data 20 Novembre 2025 parte ricorrente deposita memorie.
All'udienza del 19 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Con l'atto di appello la contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di prova della tempestività, chiedendone la riforma;
ha altresì riproposto le censure di merito dirette all'annullamento dell'avviso di accertamento SI (vizi motivazionali, erronea determinazione della base imponibile/valore, asserita non concreta edificabilità, illegittimità delle sanzioni, dedotta “doppia imposizione”). Il Collegio esamina quindi: in via preliminare, la tempestività del ricorso introduttivo (oggetto della declaratoria di inammissibilità in prime cure); in subordine, i motivi di merito, nei limiti della loro specificità e della prova offerta.
L'appello è fondato nella parte in cui censura la pronuncia di inammissibilità. Dalla documentazione prodotta in questa fase (copia della notificazione postale con A/R) risulta che l'avviso di accertamento SI è stato ricevuto dalla contribuente in data 07.01.2021. Tale elemento, non disponibile nel fascicolo di primo grado, consente ora di ancorare con certezza il dies a quo per il computo dei termini di impugnazione. Ne consegue che la decisione di prime cure, basata sull'assenza di prova circa la data di notifica dell'atto, deve essere riformata limitatamente a tale capo, dovendosi ritenere il ricorso introduttivo tempestivo.
Superata la preclusione processuale, l'appello va tuttavia rigettato nel merito, per le ragioni che seguono.
La contribuente contesta l'attendibilità dei dati riportati nell'avviso, evidenziando che più particelle risulterebbero valorizzate con identica estensione (indicata come “4100 mq”) e richiamando asserite incongruenze rispetto ad altri atti relativi a precedenti annualità. Tali deduzioni, per quanto astrattamente rilevanti, non sono supportate da un corredo documentale tecnico e catastale idoneo a dimostrare l'errore nella determinazione della superficie imponibile, quali: visure catastali storiche e attuali, estratti di mappa, atti di frazionamento;
perizia/relazione tecnica asseverata o rilievi metrici;
documentazione comparativa completa (atti e prospetti ufficiali) che dimostri la duplicazione della medesima base imponibile. Il richiamo a contenziosi pregressi e ad atti di altre annualità, in assenza di una puntuale prova della coincidenza oggettiva delle porzioni di terreno e dei relativi presupposti impositivi, non è sufficiente a fondare l'annullamento dell'avviso oggetto del presente giudizio, che mantiene autonomia.
La contribuente denuncia il difetto di motivazione dell'avviso, deducendo che l'Ufficio avrebbe richiamato delibere comunali senza esporre i parametri concreti utilizzati e senza una stima riferita all'annualità
d'imposta. Il Collegio osserva che, ai fini dell'annullamento dell'atto per carenza motivazionale, non è sufficiente allegare in modo generico l'assenza di analiticità: occorre dimostrare che la motivazione sia effettivamente inidonea a rendere intellegibili: il presupposto della pretesa SI, i dati identificativi dei beni,
i criteri essenziali di determinazione della base imponibile e del tributo richiesto, ovvero che l'eventuale rinvio ad atti esterni non fosse concretamente conoscibile o determinasse un impedimento reale all'esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, la parte appellante non ha depositato una stima alternativa attendibile
(perizia estimativa, comparabili, atti di compravendita, elementi di mercato oggettivati) idonea a dimostrare che la quantificazione operata dal Comune sia affetta da errore determinante o da manifesta irragionevolezza. Le doglianze restano quindi sul piano della contestazione assertiva e non raggiungono la soglia dimostrativa richiesta per l'annullamento dell'avviso.
La contribuente sostiene che le aree, pur inserite in zona edificabile, non sarebbero concretamente edificabili per assenza di opere di urbanizzazione, oneri ingenti e mancati interventi pubblici, e che il fondo sarebbe di fatto utilizzato come agrumeto. Tali elementi, in astratto idonei a incidere sulla stima del valore, necessitano tuttavia di dimostrazione puntuale mediante: certificazione urbanistica aggiornata (CDU), NTA applicabili, indici, vincoli;
atti amministrativi sullo stato della pianificazione attuativa e delle urbanizzazioni;
documentazione tecnica che dimostri impedimenti giuridici/di fatto incidenti in modo significativo sul valore al riferimento temporale dell'imposta. Nel caso concreto, tali riscontri non risultano acquisiti in modo completo e specifico;
pertanto, la dedotta “non concreta edificabilità” non può condurre, allo stato, all'annullamento dell'atto impositivo SI.
La censura di “doppia imposizione” non è supportata da una ricostruzione documentale che consenta al
Collegio di verificare: quali atti si assumano duplicativi;
la perfetta coincidenza di particelle, periodo d'imposta, presupposto e base imponibile;
l'eventuale intervenuto pagamento o giudicato favorevole con effetti preclusivi specificamente riferibili alla medesima pretesa. In difetto, la doglianza resta indimostrata. Quanto alle sanzioni, la contribuente lamenta carenza di motivazione ed assenza dell'elemento soggettivo.
Il Collegio rileva che l'esclusione delle sanzioni richiede la dimostrazione di circostanze concrete idonee a integrare: mancanza di colpevolezza;
obiettiva incertezza normativa o fattuale rilevante;
affidamento incolpevole ingenerato da condotte dell'Amministrazione. Nel caso in esame tali circostanze non risultano specificamente provate, né emerge una carenza motivazionale tale da determinare la nullità della parte sanzionatoria dell'atto.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va accolto limitatamente alla censura sulla tempestività, mentre l'appello va rigettato nel merito, non essendo emersi vizi dell'avviso di accertamento SI idonei a determinarne l'annullamento
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello limitatamente alla questione di tempestività del ricorso;
Rigetta nel merito l'appello e conferma, per l'effetto, la legittimità dell'atto impositivo impugnato. Nulla per le spese. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 19 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)