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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 15/01/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 388/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente
SALVUCCI DAVID, OR
FAILLA CARMELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4923/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzallo - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 584/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2
e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1038 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 584/2/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Ragusa il 10.11.2023, depositata l'1.7.2024, con la quale è stato rigettato il ricorso che lo stesso aveva proposto avverso l'avviso di accertamento n. 1038 col quale era stata accertata la TARI dovuta al
Comune di Pozzallo per l'anno 2016 nella misura di 744,00 € ed erano state irrogate sanzioni per 126,88
€, oltre spese per un totale di 214,25 €. Con la stessa sentenza il Ricorrente_1 è stato condannato alla refusione delle spese sostenute dalla controparte, liquidate nella misura di 250,00 € oltre accessori nella misura di legge.
Si è costituito in giudizio, controdeducendo, il Comune di Pozzallo.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame il Ricorrente_1 continua a lamentare il deficit motivazionale dell'atto impositivo in origine impugnato, nello specifico evidenziando che il pregresso sollecito di pagamento n. 1250/2021 - facendo riferimento al quale il primo giudice aveva ritenuto che l'avviso di accertamento impugnato fosse adeguatamente motivato - non indicava la tariffa applicata, sicché non era stato posto nella condizione di conoscere la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali. Aggiunge l'appellante, poi, sempre in tema di tariffa, che questa non era stata approvata seguendo la procedura normativamente imposta, dovendo essere determinata in conformità al piano economico finanziario, che nella specie non era stato mai approvato.
Ebbene, premesso che quest'ultima censura, piuttosto che afferire al difetto di motivazione, va più correttamente qualificata come contestazione sul quantum richiesto per vizio della determinazione delle tariffe applicate, deve evidenziarsi che la tariffa che nella specie ha trovato applicazione era desumibile da un atto generale – sottoposto a regime di pubblicità legale e proprio in ragione di tanto agevolmente conoscibile dal contribuente – quale la delibera n. 38 del 30.7.2016 con la quale il Consiglio Comunale di
Pozzallo ha appunto determinato le tariffe della TARI per l'anno 2016 e che è stata puntualmente richiamata nel sollecito di pagamento n. 1250/2021 per relationem al quale il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che l'atto impositivo fosse motivato.
Deve evidenziarsi, poi, emergendo sempre dalla delibera consiliare da ultimo richiamata, che le tariffe della
TARI per l'anno 2016 sono state determinate sulla base del Piano Economico Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti approvato dalla Giunta Comunale di Pozzallo con delibera n. 123 del 30.7.2016, come quest'ultimo organo era legittimato a fare, atteso che il comma 683 dell'art. 1 legge 147/2013 recita: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili” sicché, in assenza di una espressa riserva in favore del Consiglio Comunale, non pare che la Giunta Comunale non fosse legittimata ad approvare il Piano Economico Finanziario funzionale alla determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2016.
E comunque si consideri che i predetti rilievi risultano superati dal fatto, pacifico - valorizzato dal primo giudice in riposta al motivo di ricorso a tenore del quale le tariffe TARI per l'anno 2016 di cui alla delibera n.
38 del 31.7.2016 erano state adottate oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, che per quell'anno era stato ulteriormente differito fino al 30.4.2016 e non al 31.7.2016, come invece vorrebbe il
Comune di Pozzallo, valendo tale secondo termine soltanto per le città metropolitane e le province (cfr. art. 1 del Decreto Ministero Interno dell'1.3.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7.3.2016) - che per l'anno 2016 di fatto hanno trovato applicazione le stesse tariffe TARI dell'anno precedente, quelle del
2015. Queste ultime, infatti, nell'anno successivo non sono state cambiate, sicché, come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, risulta rispettato il principio - di carattere generale - secondo il quale la conseguenza della eventuale illegittimità di una delibera tariffaria ha, come conseguenza, non già la liberazione della contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta rifiuti, quanto, piuttosto, l'applicazione della tariffa vigente in precedenza, appunto quella per l'anno 2015 di cui alla delibera consiliare n. 106 del 5.11.2014, legittimamente adottata facendo riferimento al Piano Economico Finanziario adottato per l'anno 2014, protocollo n. 24486/2014 che parte appellata ha legittimamente prodotto nel presente grado di giudizio, atteso che trattasi di un documento indispensabile ai fini della decisione della causa, risultando così rispettati i crismi per l'ammissione di nuovi documenti in appello cui all'art. 58 d.lgs
546/1992.
Anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, pertanto, devono essere rigettati.
Il fatto che la decisione si àncori ad un documento prodotto dal Comune di Pozzallo soltanto nel presente grado di giudizio legittima la compensazione, tra le parti, delle spese del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia - sezione 17 staccata di Catania, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, compensando, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 19.12.2025.
Il giudice relatore ed estensore
VI SALVUCCI
Il Presidente
Giambattista SCHININA'
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente
SALVUCCI DAVID, OR
FAILLA CARMELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4923/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzallo - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 584/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2
e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1038 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 584/2/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Ragusa il 10.11.2023, depositata l'1.7.2024, con la quale è stato rigettato il ricorso che lo stesso aveva proposto avverso l'avviso di accertamento n. 1038 col quale era stata accertata la TARI dovuta al
Comune di Pozzallo per l'anno 2016 nella misura di 744,00 € ed erano state irrogate sanzioni per 126,88
€, oltre spese per un totale di 214,25 €. Con la stessa sentenza il Ricorrente_1 è stato condannato alla refusione delle spese sostenute dalla controparte, liquidate nella misura di 250,00 € oltre accessori nella misura di legge.
Si è costituito in giudizio, controdeducendo, il Comune di Pozzallo.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame il Ricorrente_1 continua a lamentare il deficit motivazionale dell'atto impositivo in origine impugnato, nello specifico evidenziando che il pregresso sollecito di pagamento n. 1250/2021 - facendo riferimento al quale il primo giudice aveva ritenuto che l'avviso di accertamento impugnato fosse adeguatamente motivato - non indicava la tariffa applicata, sicché non era stato posto nella condizione di conoscere la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali. Aggiunge l'appellante, poi, sempre in tema di tariffa, che questa non era stata approvata seguendo la procedura normativamente imposta, dovendo essere determinata in conformità al piano economico finanziario, che nella specie non era stato mai approvato.
Ebbene, premesso che quest'ultima censura, piuttosto che afferire al difetto di motivazione, va più correttamente qualificata come contestazione sul quantum richiesto per vizio della determinazione delle tariffe applicate, deve evidenziarsi che la tariffa che nella specie ha trovato applicazione era desumibile da un atto generale – sottoposto a regime di pubblicità legale e proprio in ragione di tanto agevolmente conoscibile dal contribuente – quale la delibera n. 38 del 30.7.2016 con la quale il Consiglio Comunale di
Pozzallo ha appunto determinato le tariffe della TARI per l'anno 2016 e che è stata puntualmente richiamata nel sollecito di pagamento n. 1250/2021 per relationem al quale il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che l'atto impositivo fosse motivato.
Deve evidenziarsi, poi, emergendo sempre dalla delibera consiliare da ultimo richiamata, che le tariffe della
TARI per l'anno 2016 sono state determinate sulla base del Piano Economico Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti approvato dalla Giunta Comunale di Pozzallo con delibera n. 123 del 30.7.2016, come quest'ultimo organo era legittimato a fare, atteso che il comma 683 dell'art. 1 legge 147/2013 recita: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili” sicché, in assenza di una espressa riserva in favore del Consiglio Comunale, non pare che la Giunta Comunale non fosse legittimata ad approvare il Piano Economico Finanziario funzionale alla determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2016.
E comunque si consideri che i predetti rilievi risultano superati dal fatto, pacifico - valorizzato dal primo giudice in riposta al motivo di ricorso a tenore del quale le tariffe TARI per l'anno 2016 di cui alla delibera n.
38 del 31.7.2016 erano state adottate oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, che per quell'anno era stato ulteriormente differito fino al 30.4.2016 e non al 31.7.2016, come invece vorrebbe il
Comune di Pozzallo, valendo tale secondo termine soltanto per le città metropolitane e le province (cfr. art. 1 del Decreto Ministero Interno dell'1.3.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7.3.2016) - che per l'anno 2016 di fatto hanno trovato applicazione le stesse tariffe TARI dell'anno precedente, quelle del
2015. Queste ultime, infatti, nell'anno successivo non sono state cambiate, sicché, come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, risulta rispettato il principio - di carattere generale - secondo il quale la conseguenza della eventuale illegittimità di una delibera tariffaria ha, come conseguenza, non già la liberazione della contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta rifiuti, quanto, piuttosto, l'applicazione della tariffa vigente in precedenza, appunto quella per l'anno 2015 di cui alla delibera consiliare n. 106 del 5.11.2014, legittimamente adottata facendo riferimento al Piano Economico Finanziario adottato per l'anno 2014, protocollo n. 24486/2014 che parte appellata ha legittimamente prodotto nel presente grado di giudizio, atteso che trattasi di un documento indispensabile ai fini della decisione della causa, risultando così rispettati i crismi per l'ammissione di nuovi documenti in appello cui all'art. 58 d.lgs
546/1992.
Anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, pertanto, devono essere rigettati.
Il fatto che la decisione si àncori ad un documento prodotto dal Comune di Pozzallo soltanto nel presente grado di giudizio legittima la compensazione, tra le parti, delle spese del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia - sezione 17 staccata di Catania, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, compensando, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 19.12.2025.
Il giudice relatore ed estensore
VI SALVUCCI
Il Presidente
Giambattista SCHININA'