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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3698/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4516/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso, notificato in data 16 luglio 2025, avverso il silenzio-rifiuto da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e Brianza formatosi in merito all'istanza, presentata in data 4 aprile 2023, per ottenere il rimborso della somma complessiva di € 6.474,39 relativa a
IRPEF trattenuta in eccesso sulla liquidazione dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto liquidata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il ricorrente è stato dipendente del Ministero delle Finanze fino al 1° dicembre 2021 e durante il corso di tale rapporto è stato iscritto al Fondo di Previdenza per il Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
(di seguito il “Fondo”) percependo, al termine del rapporto stesso, un'indennità di fine rapporto lorda pari a
€ 56.932,00 00, per un importo netto di € 43.837,64 (ritenuta alla fonte pari a € 13.094,36).
Tuttavia, il Fondo avrebbe erroneamente determinato le ritenute ai sensi del combinato disposto degli artt.
17, comma I, lett. a, e 19, comma II, del TUIR, qualificando l'indennità corrisposta quale “altra indennità”
(avente trattamento impositivo equiparato a quello cui è assoggettato il TFS). Al contrario, secondo quanto ritenuto dal ricorrente, il Fondo avrebbe dovuto considerare l'indennità corrisposta quale “indennità equipollente”, assoggettata ad un trattamento impositivo più favorevole ai sensi dell'art. 19, comma II bis, del TUIR.
Il ricorrente rileva, altresì, che con l'istanza, il cui diniego viene qui impugnato, chiedeva anche la riduzione dell'imponibile ritenendo che nel computo si dovesse tener conto delle disposizioni contenute nella Circolare
3 del 28/02/2012 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Normativa - relativa all'imposizione fiscale delle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17 del TUIR, richiesta per la quale precisa di non voler più insistere in ragione dell'evolversi della giurisprudenza fiscale.
Chiede, pertanto, in via principale, in accoglimento dell'istanza formulata in data 4 aprile 2023, di disporre il rimborso dell'importo di € 6.474,39, in quanto illegittimamente ritenuto dal Fondo di Previdenza, per i motivi esposti in ricorso;
in via subordinata, riliquidare l'indennità aggiuntiva erogata dal Fondo sulla base delle disposizioni richiamate nel provvedimento del 01/03/2023, oltre agli interessi di legge e, nel contempo, considerata l'inerzia tenuta dall'Ufficio di Monza nell'erogazione del rimborso nonostante le istruzioni ricevute e tenuto conto che altri Uffici dell'Agenzia hanno già provveduto con immediatezza al pagamento dell'indennità in questione, in ogni caso, di condannare la convenuta Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata telematicamente, ritiene che il contribuente abbia parzialmente ragione,
Ed, infatti, afferma che avendo il Fondo natura composita essendo alimentato in massima parte da premi di produttività o incentivi all'attività d'istituto, ma non da contributi versati dai lavoratori, non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2-bis, ultimo periodo, del T.U.I.R.
(stante, per l'appunto, l'assenza di quote contributive a carico del dipendente), mentre va riconosciuta la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2-bis del T.U.I.R.
Nel caso di specie, tale ultimo importo sarebbe pari a € 3.064,52, di cui il ricorrente avrebbe diritto al rimborso mentre nulla sarebbe dovuto rispetto alla rimanente somma di € 3.409,87.
Chiede, pertanto, di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere in merito al diritto al rimborso riconosciuto dall'Ufficio nell'importo di € 3.064,52; per il resto, di rigettare il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025 è presente il solo rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di poter accogliere solo parzialmente il ricorso presentato dal contribuente.
Quest'ultimo ha presentato istanza di rimborso all'Ufficio per un importo complessivamente pari a € 6.474,39, ritenendo che il Fondo abbia erroneamente determinato le ritenute alla fonte operate sulla somma a titolo di indennità aggiuntiva di fine rapporto corrisposta al ricorrente medesimo, una volta cessato il rapporto di lavoro già in essere con il Ministero delle Finanze. Secondo il ricorrente, infatti, il Fondo avrebbe errato nel ritenere e, quindi, nell'assoggettare a ritenuta tale somma quale “altra indennità”.
Tale rilievo appare corretto. Come del resto anche riconosciuto dallo stesso Ufficio, l'indennità versata dal
Fondo ai dipendenti iscritti al Fondo stesso al momento della cessazione del rapporto di lavoro deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, ed è imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
Pertanto, il ricorrente ha diritto a usufruire del trattamento previsto dal primo periodo dell'art. 19, comma 2- bis, del TUIR, norma che prevede che “Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a € 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale”. Conseguentemente, il contribuente ha diritto al rimborso dell'importo di € 3.064,52, tenuto conto dell'anzianità di servizio (43 anni) e della l'aliquota media applicabile (23%).
Non spetta, viceversa, il rimborso della rimanente somma richiesta dal ricorrente in ragione di quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR, norma che si applica laddove il dipendente abbia provveduto a versare al Fondo propri contributi. Ed infatti, il Fondo si alimenta grazie ai proventi della vendita di beni confiscati, al recupero di crediti statali, alle sanzioni pecuniarie, a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita).
In assenza di contribuzione al Fondo da parte del ricorrente, quest'ultimo non può giovarsi del criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile ivi previsto e, quindi, non ha diritto al rimborso della ritenuta così determinata.
In ragione di quanto sopra, la Corte accoglie in parte il ricorso sulla base di quanto liquidato dall'Ufficio.
Quanto alle spese di lite, stante la parziale soccombenza, si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso sulla base di quanto liquidato dall'Ufficio. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 2 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
UI De RO GI NI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3698/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4516/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso, notificato in data 16 luglio 2025, avverso il silenzio-rifiuto da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e Brianza formatosi in merito all'istanza, presentata in data 4 aprile 2023, per ottenere il rimborso della somma complessiva di € 6.474,39 relativa a
IRPEF trattenuta in eccesso sulla liquidazione dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto liquidata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il ricorrente è stato dipendente del Ministero delle Finanze fino al 1° dicembre 2021 e durante il corso di tale rapporto è stato iscritto al Fondo di Previdenza per il Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
(di seguito il “Fondo”) percependo, al termine del rapporto stesso, un'indennità di fine rapporto lorda pari a
€ 56.932,00 00, per un importo netto di € 43.837,64 (ritenuta alla fonte pari a € 13.094,36).
Tuttavia, il Fondo avrebbe erroneamente determinato le ritenute ai sensi del combinato disposto degli artt.
17, comma I, lett. a, e 19, comma II, del TUIR, qualificando l'indennità corrisposta quale “altra indennità”
(avente trattamento impositivo equiparato a quello cui è assoggettato il TFS). Al contrario, secondo quanto ritenuto dal ricorrente, il Fondo avrebbe dovuto considerare l'indennità corrisposta quale “indennità equipollente”, assoggettata ad un trattamento impositivo più favorevole ai sensi dell'art. 19, comma II bis, del TUIR.
Il ricorrente rileva, altresì, che con l'istanza, il cui diniego viene qui impugnato, chiedeva anche la riduzione dell'imponibile ritenendo che nel computo si dovesse tener conto delle disposizioni contenute nella Circolare
3 del 28/02/2012 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Normativa - relativa all'imposizione fiscale delle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17 del TUIR, richiesta per la quale precisa di non voler più insistere in ragione dell'evolversi della giurisprudenza fiscale.
Chiede, pertanto, in via principale, in accoglimento dell'istanza formulata in data 4 aprile 2023, di disporre il rimborso dell'importo di € 6.474,39, in quanto illegittimamente ritenuto dal Fondo di Previdenza, per i motivi esposti in ricorso;
in via subordinata, riliquidare l'indennità aggiuntiva erogata dal Fondo sulla base delle disposizioni richiamate nel provvedimento del 01/03/2023, oltre agli interessi di legge e, nel contempo, considerata l'inerzia tenuta dall'Ufficio di Monza nell'erogazione del rimborso nonostante le istruzioni ricevute e tenuto conto che altri Uffici dell'Agenzia hanno già provveduto con immediatezza al pagamento dell'indennità in questione, in ogni caso, di condannare la convenuta Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata telematicamente, ritiene che il contribuente abbia parzialmente ragione,
Ed, infatti, afferma che avendo il Fondo natura composita essendo alimentato in massima parte da premi di produttività o incentivi all'attività d'istituto, ma non da contributi versati dai lavoratori, non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2-bis, ultimo periodo, del T.U.I.R.
(stante, per l'appunto, l'assenza di quote contributive a carico del dipendente), mentre va riconosciuta la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2-bis del T.U.I.R.
Nel caso di specie, tale ultimo importo sarebbe pari a € 3.064,52, di cui il ricorrente avrebbe diritto al rimborso mentre nulla sarebbe dovuto rispetto alla rimanente somma di € 3.409,87.
Chiede, pertanto, di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere in merito al diritto al rimborso riconosciuto dall'Ufficio nell'importo di € 3.064,52; per il resto, di rigettare il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025 è presente il solo rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di poter accogliere solo parzialmente il ricorso presentato dal contribuente.
Quest'ultimo ha presentato istanza di rimborso all'Ufficio per un importo complessivamente pari a € 6.474,39, ritenendo che il Fondo abbia erroneamente determinato le ritenute alla fonte operate sulla somma a titolo di indennità aggiuntiva di fine rapporto corrisposta al ricorrente medesimo, una volta cessato il rapporto di lavoro già in essere con il Ministero delle Finanze. Secondo il ricorrente, infatti, il Fondo avrebbe errato nel ritenere e, quindi, nell'assoggettare a ritenuta tale somma quale “altra indennità”.
Tale rilievo appare corretto. Come del resto anche riconosciuto dallo stesso Ufficio, l'indennità versata dal
Fondo ai dipendenti iscritti al Fondo stesso al momento della cessazione del rapporto di lavoro deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, ed è imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
Pertanto, il ricorrente ha diritto a usufruire del trattamento previsto dal primo periodo dell'art. 19, comma 2- bis, del TUIR, norma che prevede che “Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a € 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale”. Conseguentemente, il contribuente ha diritto al rimborso dell'importo di € 3.064,52, tenuto conto dell'anzianità di servizio (43 anni) e della l'aliquota media applicabile (23%).
Non spetta, viceversa, il rimborso della rimanente somma richiesta dal ricorrente in ragione di quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR, norma che si applica laddove il dipendente abbia provveduto a versare al Fondo propri contributi. Ed infatti, il Fondo si alimenta grazie ai proventi della vendita di beni confiscati, al recupero di crediti statali, alle sanzioni pecuniarie, a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita).
In assenza di contribuzione al Fondo da parte del ricorrente, quest'ultimo non può giovarsi del criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile ivi previsto e, quindi, non ha diritto al rimborso della ritenuta così determinata.
In ragione di quanto sopra, la Corte accoglie in parte il ricorso sulla base di quanto liquidato dall'Ufficio.
Quanto alle spese di lite, stante la parziale soccombenza, si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso sulla base di quanto liquidato dall'Ufficio. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 2 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
UI De RO GI NI