Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 82
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Errata determinazione delle ritenute alla fonte sull'indennità di fine rapporto

    La Corte ha ritenuto corretto il rilievo del contribuente, confermando che l'indennità deve essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR e che il contribuente ha diritto al trattamento previsto dal primo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR, con conseguente diritto al rimborso di € 3.064,52.

  • Rigettato
    Applicazione della riduzione dell'imponibile ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR

    La Corte ha rigettato tale richiesta poiché il Fondo si alimenta tramite proventi diversi dai contributi dei lavoratori (es. proventi vendita beni confiscati, recupero crediti statali, sanzioni pecuniarie, percentuali vincite lotto). In assenza di contribuzione da parte del ricorrente, non può giovarsi del criterio di riduzione dell'imponibile previsto.

  • Altro
    Compensazione delle spese di lite

    La Corte ha ritenuto equo disporre la compensazione delle spese di lite stante la parziale soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 82
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 82
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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