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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente
RI RT HE, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 558/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Già Società_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 1 - Sede Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REVISIONE ACC. n. PROT.22357 RU DOGANE DAZI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Chiede accogliersi il ricorso.
Resistente: Insiste per il respingimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato il provvedimento denominato: “Revisione d'accertamento d'ufficio relativa alla bolletta doganale d'importazione IM A reg. 4 n. 34002 Z del 27.09.2021”, emesso dall'Agenzia delle Accise Dogane e dei Monopoli, recante € 1.478,87 a titolo di dazio, € 31.647,78 a titolo di dazio antidumping ed € 7.287,86 a titolo di Iva all'importazione, oltre interessi.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell'art. 103, comma 1, Reg. UE 952/2013. Decadenza dal potere di accertamento;
2) violazione dell'art. 103, comma 2, Reg. UE 952/2013 e dell'art. 48 dell'Allegato 1 del d. lgs. n. 141/2024. Decadenza dal potere di accertamento;
3) configurabilità dell'abuso del diritto;
assenza di sanzioni;
4) difetto di motivazione;
5) difetto di motivazione in ordine alla classificazione doganale della merce. Deficit istruttorio e di prova;
6) contraddittorietà dell'azione amministrativa e violazione del legittimo affidamento.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 20.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
3. Con i primi due di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, la ricorrente deduce la decadenza dall'azione accertatrice, per inutile decorso del termine triennale stabilito dall'art. 103 par. 1 Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione – CDU).
Il motivo è infondato.
4. L'art. 103 par. 1 CDU stabilisce che: “Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale”.
Dispone poi il par. 2 del medesimo art. 103 che: “Quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 è esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale”.
Tale ultima previsione normativa – di delega al legislatore nazionale quanto all'individuazione concreta del termine di prescrizione nel caso di fatti penalmente rilevanti – ha trovato attuazione nell'ordinamento italiano mediante la previsione di cui all'art. 84 comma 2 d.P.R. n. 43/73 (Testo Unico delle Leggi Doganali (UL), secondo cui: “Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni”.
Stesso termine è poi previsto dall'art. 48 d. lgs. n. 141/24 (Disposizioni nazionali complementare al Codice
Doganale).
Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione, esso è stabilito dall'art. 103 par. 1 CDU, che lo ancora alla “data in cui è sorta l'obbligazione doganale”. Ai sensi dell'art. 77, par. 2, CDU “L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana”.
5. All'evidenza, la citata previsione dell'art. 84 UL (a differenza della previgente formulazione, che ancorava la prescrizione alla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, fossero divenuti irrevocabili) è a contenuto ampio, avendo come parametro di riferimento il “comportamento penalmente perseguibile”, e dunque non necessariamente quello perseguito mediante l'instaurazione del procedimento penale.
Per tali ragioni, devono ritenersi inconferenti i richiami giurisprudenziali operati dalla ricorrente, in quanto riferiti alla previgente previsione normativa.
6. Orbene, considerato che la ricorrente ha presentato le dichiarazioni doganali (con conseguente sorgere dell'obbligazione doganale, e relativo dies a quo di decorrenza della prescrizione) in data 27.9.2021, e l'informativa LA – contenenti gli estremi di un fatto penalmente rilevante – è pervenuta all'Ufficio delle
Dogane in data 21.4.2022, con successiva notifica dell'atto impugnato in data 15.5.2025, nessuna prescrizione settennale risulta utilmente verificata.
7. Allo stesso risultato si perviene anche nelle ipotesi in cui si ritenga necessaria una comunicazione di notizia di reato entro il triennio dal sorgere dell'obbligazione tributaria. Invero, come or ora esposto,
l'informativa LA è pervenuta all'Ufficio delle Dogane in data 21.4.2022. Tale informativa conteneva gli estremi di un fatto penalmente rilevante, ed è intervenuta circa sette mesi dopo dal sorgere dell'obbligazione tributaria (27.9.2021), talché anche sotto tale profilo, essendo la comunicazione della notizia di reato effettuata entro il triennio dal sorgere dell'obbligazione doganale, opera l'allungamento dei termini (sette anni) di cui all'art. 84 UL.
8. Per tali ragioni, i relativi motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi, non essendo a tal fine necessaria una pronuncia interpretativa della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c, non presentando la fattispecie in esame alcuna difficoltà interpretativa.
9. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente deduce la non applicabilità della previsione di cui all'art. 103 comma 2 CDU, dovendo la fattispecie in esame essere inquadrata nell'ambito dell'abuso del diritto, disciplinato da una specifica previsione normativa (art. 10 bis l. n. 212/2000).
L'assunto è infondato, e va pertanto disatteso, non avendo l'Amministrazione in alcun modo fatto riferimento alla fattispecie dell'abuso del diritto, richiamata pertanto dalla ricorrente in maniera del tutto apodittica e assertiva, non avendo tale norma alcuna rilevanza nel caso concreto.
10. Con il quarto e quinto motivo di gravame la ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato, nonché il difetto di istruttoria in ordine alla classificazione doganale della merce.
Gli assunti sono infondati.
11. La ricorrente ha dichiarato alle autorità doganali l'importazione di “costruzioni e parti di costruzioni” (per esempio ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature) classificati alla voce doganale 7610909095.
Senonché, a seguito del rapporto OLAF, sono emersi i seguenti elementi:
- la presenza delle due spedizioni in argomento nei file ZB1 e ZB2 trasmessi dall'LA, che attestano il trasbordo effettuato in Malesia di merce partita dalla Cina,
- l'assenza di lavorazione sulle merci presso il punto franco di Port Klang;
- la società ha ordinato la merce importata direttamente dal fornitore cinese;
- il beneficiario del pagamento della merce importata dalla ricorrente non è l'operatore malesiano Nom_1 di Kuala Lumpur, indicato quale esportatore nella bolla doganale e nella documentazione commerciale, bensì l'operatore cinese Società_2 Import e Export di Shangai;
- la merce in esame consisteva in profilati di alluminio (Voce doganale 7604). Nel verbale, nei documenti allegati, e nell'atto impositivo sono indicati tutti gli elementi che dimostrano come si trattasse in realtà di semilavorati (VD 7604).
12. In sostanza, le indagini dell'OLAF hanno accertato che i beni erano classificati nelle voci doganali soggette a dazio antidumping, venivano spediti dalla Cina, transitavano per la Malesia, e venivano trasbordati con cambio di container senza alcuna lavorazione, e quindi mantenendo l'origine non preferenziale cinese.
Tali elementi, tutti contenuti nell'atto impugnato e nei verbali posti a fondamento dello stesso, consentono di evidenziare in maniera chiara la peculiare tipologia di attività posta in essere dalla ricorrente. Attività consistente nell'attivazione di un meccanismo teso a far risultare le merci in esame come merci malesi, come tali non soggette a dazi antidumping.
Per tali ragioni, nessun vulnus può dirsi arrecato alle garanzie difensive della ricorrente, avendo quest'ultima ben compreso il tenore delle violazioni contestate a suo carico.
13. Ne consegue il rigetto delle relative censure.
14. Va infine rigettato l'ultimo motivo di gravame, con il quale la ricorrente deduce la violazione del legittimo affidamento, non essendovi alcun affidamento da tutelare in presenza di attività costituente illecito doganale.
15. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Amministrazione resistente, liquidate in € 3.000 per onorario, oltre accessori se dovuti. Venezia,
20.1.2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente
RI RT HE, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 558/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Già Società_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 1 - Sede Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REVISIONE ACC. n. PROT.22357 RU DOGANE DAZI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Chiede accogliersi il ricorso.
Resistente: Insiste per il respingimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato il provvedimento denominato: “Revisione d'accertamento d'ufficio relativa alla bolletta doganale d'importazione IM A reg. 4 n. 34002 Z del 27.09.2021”, emesso dall'Agenzia delle Accise Dogane e dei Monopoli, recante € 1.478,87 a titolo di dazio, € 31.647,78 a titolo di dazio antidumping ed € 7.287,86 a titolo di Iva all'importazione, oltre interessi.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell'art. 103, comma 1, Reg. UE 952/2013. Decadenza dal potere di accertamento;
2) violazione dell'art. 103, comma 2, Reg. UE 952/2013 e dell'art. 48 dell'Allegato 1 del d. lgs. n. 141/2024. Decadenza dal potere di accertamento;
3) configurabilità dell'abuso del diritto;
assenza di sanzioni;
4) difetto di motivazione;
5) difetto di motivazione in ordine alla classificazione doganale della merce. Deficit istruttorio e di prova;
6) contraddittorietà dell'azione amministrativa e violazione del legittimo affidamento.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 20.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
3. Con i primi due di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, la ricorrente deduce la decadenza dall'azione accertatrice, per inutile decorso del termine triennale stabilito dall'art. 103 par. 1 Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione – CDU).
Il motivo è infondato.
4. L'art. 103 par. 1 CDU stabilisce che: “Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale”.
Dispone poi il par. 2 del medesimo art. 103 che: “Quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 è esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale”.
Tale ultima previsione normativa – di delega al legislatore nazionale quanto all'individuazione concreta del termine di prescrizione nel caso di fatti penalmente rilevanti – ha trovato attuazione nell'ordinamento italiano mediante la previsione di cui all'art. 84 comma 2 d.P.R. n. 43/73 (Testo Unico delle Leggi Doganali (UL), secondo cui: “Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni”.
Stesso termine è poi previsto dall'art. 48 d. lgs. n. 141/24 (Disposizioni nazionali complementare al Codice
Doganale).
Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione, esso è stabilito dall'art. 103 par. 1 CDU, che lo ancora alla “data in cui è sorta l'obbligazione doganale”. Ai sensi dell'art. 77, par. 2, CDU “L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana”.
5. All'evidenza, la citata previsione dell'art. 84 UL (a differenza della previgente formulazione, che ancorava la prescrizione alla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, fossero divenuti irrevocabili) è a contenuto ampio, avendo come parametro di riferimento il “comportamento penalmente perseguibile”, e dunque non necessariamente quello perseguito mediante l'instaurazione del procedimento penale.
Per tali ragioni, devono ritenersi inconferenti i richiami giurisprudenziali operati dalla ricorrente, in quanto riferiti alla previgente previsione normativa.
6. Orbene, considerato che la ricorrente ha presentato le dichiarazioni doganali (con conseguente sorgere dell'obbligazione doganale, e relativo dies a quo di decorrenza della prescrizione) in data 27.9.2021, e l'informativa LA – contenenti gli estremi di un fatto penalmente rilevante – è pervenuta all'Ufficio delle
Dogane in data 21.4.2022, con successiva notifica dell'atto impugnato in data 15.5.2025, nessuna prescrizione settennale risulta utilmente verificata.
7. Allo stesso risultato si perviene anche nelle ipotesi in cui si ritenga necessaria una comunicazione di notizia di reato entro il triennio dal sorgere dell'obbligazione tributaria. Invero, come or ora esposto,
l'informativa LA è pervenuta all'Ufficio delle Dogane in data 21.4.2022. Tale informativa conteneva gli estremi di un fatto penalmente rilevante, ed è intervenuta circa sette mesi dopo dal sorgere dell'obbligazione tributaria (27.9.2021), talché anche sotto tale profilo, essendo la comunicazione della notizia di reato effettuata entro il triennio dal sorgere dell'obbligazione doganale, opera l'allungamento dei termini (sette anni) di cui all'art. 84 UL.
8. Per tali ragioni, i relativi motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi, non essendo a tal fine necessaria una pronuncia interpretativa della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c, non presentando la fattispecie in esame alcuna difficoltà interpretativa.
9. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente deduce la non applicabilità della previsione di cui all'art. 103 comma 2 CDU, dovendo la fattispecie in esame essere inquadrata nell'ambito dell'abuso del diritto, disciplinato da una specifica previsione normativa (art. 10 bis l. n. 212/2000).
L'assunto è infondato, e va pertanto disatteso, non avendo l'Amministrazione in alcun modo fatto riferimento alla fattispecie dell'abuso del diritto, richiamata pertanto dalla ricorrente in maniera del tutto apodittica e assertiva, non avendo tale norma alcuna rilevanza nel caso concreto.
10. Con il quarto e quinto motivo di gravame la ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato, nonché il difetto di istruttoria in ordine alla classificazione doganale della merce.
Gli assunti sono infondati.
11. La ricorrente ha dichiarato alle autorità doganali l'importazione di “costruzioni e parti di costruzioni” (per esempio ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature) classificati alla voce doganale 7610909095.
Senonché, a seguito del rapporto OLAF, sono emersi i seguenti elementi:
- la presenza delle due spedizioni in argomento nei file ZB1 e ZB2 trasmessi dall'LA, che attestano il trasbordo effettuato in Malesia di merce partita dalla Cina,
- l'assenza di lavorazione sulle merci presso il punto franco di Port Klang;
- la società ha ordinato la merce importata direttamente dal fornitore cinese;
- il beneficiario del pagamento della merce importata dalla ricorrente non è l'operatore malesiano Nom_1 di Kuala Lumpur, indicato quale esportatore nella bolla doganale e nella documentazione commerciale, bensì l'operatore cinese Società_2 Import e Export di Shangai;
- la merce in esame consisteva in profilati di alluminio (Voce doganale 7604). Nel verbale, nei documenti allegati, e nell'atto impositivo sono indicati tutti gli elementi che dimostrano come si trattasse in realtà di semilavorati (VD 7604).
12. In sostanza, le indagini dell'OLAF hanno accertato che i beni erano classificati nelle voci doganali soggette a dazio antidumping, venivano spediti dalla Cina, transitavano per la Malesia, e venivano trasbordati con cambio di container senza alcuna lavorazione, e quindi mantenendo l'origine non preferenziale cinese.
Tali elementi, tutti contenuti nell'atto impugnato e nei verbali posti a fondamento dello stesso, consentono di evidenziare in maniera chiara la peculiare tipologia di attività posta in essere dalla ricorrente. Attività consistente nell'attivazione di un meccanismo teso a far risultare le merci in esame come merci malesi, come tali non soggette a dazi antidumping.
Per tali ragioni, nessun vulnus può dirsi arrecato alle garanzie difensive della ricorrente, avendo quest'ultima ben compreso il tenore delle violazioni contestate a suo carico.
13. Ne consegue il rigetto delle relative censure.
14. Va infine rigettato l'ultimo motivo di gravame, con il quale la ricorrente deduce la violazione del legittimo affidamento, non essendovi alcun affidamento da tutelare in presenza di attività costituente illecito doganale.
15. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Amministrazione resistente, liquidate in € 3.000 per onorario, oltre accessori se dovuti. Venezia,
20.1.2026.