Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
Ordinanza collegiale 13 novembre 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2025, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Pangaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università' degli Studi Udine, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;;
per l'annullamento
- del Provvedimento Dirigenziale -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in data 02 luglio 2025, avente ad oggetto l'esclusione della odierna istante dal corso di formazione iniziale abilitante all'insegnamento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso il Decreto Rettorale -OMISSIS- e successivamente modificato dal Decreto Rettorale -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa NU GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 14 luglio 2025, la dott.ssa -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Direttore generale dell’Università degli Studi di Udine in epigrafe compiutamente indicato, con cui, in asserita applicazione dell’art. 3 del Manifesto degli Studi emanato con decreto rettorale -OMISSIS-, come successivamente modificato dal decreto rettorale -OMISSIS-, è stata esclusa dalla frequenza dei Percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado D.P.C.M. 4 agosto 2023 a.a. 2024/2025 – per la Classe di concorso A-28 Matematica e Scienze, in ragione del fatto che ha acquisito parte degli 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO, richiesti per l’ammissione alla detta classe di concorso successivamente alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di ammissione.
Segnatamente, per essere risultata in difetto, alla data del 12 marzo 2025 (termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione ai Percorsi , definito dall’art. 5 del Manifesto degli Studi), di 9 CFU in MAT.
A sostegno dell’istanza incidentale ex art. 55 c.p.a., proposta contestualmente al ricorso, ha, inoltre, specificamente dedotto che il provvedimento impugnato le arreca “un pregiudizio grave e irreparabile, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, in quanto spirato il primo termine utile della sessione di esami nel mese di luglio, quello successivo è rinvenibile nella sessione di ottobre, termine oltre il quale non sono previste ulteriori sessioni di esami. Tale circostanza incide negativamente sugli interessi e sui diritti della ricorrente poiché il prossimo bando di concorso per l’accesso alla professione di docente, già previsto per l’autunno 2025, se pubblicato entro la data del 31.12.2025, sarà riservato esclusivamente ai candidati in possesso del titolo di abilitazione”.
Questo Tribunale Amministrativo Regionale, con ordinanza cautelare -OMISSIS- in data 15 settembre 2025, apprezzando favorevolmente i vizi dedotti dalla ricorrente (violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni di legge e principi di diritto ed eccesso di potere sotto plurimi profili), ha interinalmente accolto tale istanza, ai fini del riesame della decisione gravata.
L’Università degli Studi di Udine ha dimesso in atti in data 25 settembre 2025 copia del provvedimento del Direttore generale -OMISSIS-, con il quale, in esito all’asserito riesame esperito, ha confermato l’esclusione della ricorrente “dalla frequenza del Percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado D.P.C.M. 4 agosto 2023 a.a. 2024/2025 – per la Classe di concorso A-28 Matematica e Scienze, già disposta con Provvedimento Dirigenziale n. 624/2025 prot. n. 90508 d.d. 01/07/2025”.
Esperito con esito negativo l’incidente di esecuzione ex art. 59 c.p.a. proposto dalla ricorrente medesima (ord. caut. -OMISSIS- in data 5 novembre 2025, alla cui lettura si fa integrale rinvio), l’affare è stato in seguito chiamato alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 (27 gennaio 2026 a seguito della modifica del calendario delle udienze, disposta con decreto presidenziale n. 31/Pres del 5 novembre 2025), nel corso della quale il Collegio ha rilevato d’ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a. la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse in ragione della mancata impugnazione da parte dell’interessata del provvedimento con cui è stata confermata la sua esclusione “dalla frequenza del Percorsi universitari di formazione iniziale” che qui assumono rilievo e, in ogni caso, per l’omessa presentazione (e/o documentazione) da parte della medesima della domanda di partecipazione al Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado , recentemente bandito, corredata da contestuale richiesta di ammissione con riserva alla procedura ai sensi di quanto stabilito dal relativo Bando.
Udito il rilievo, il difensore della ricorrente nulla ha replicato.
La causa è stata, indi, introitata per la decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in capo alla ricorrente a coltivarlo, per le ragioni sinteticamente compendiate nel rilievo d’ufficio di cui sopra e qui di seguito compiutamente esplicitate.
Rileva, sotto un primo profilo, la mancata impugnazione da parte dell’interessata del provvedimento del Direttore generale -OMISSIS-, con il quale, in esito all’asserito riesame esperito, è stata confermata la sua esclusione “dalla frequenza del Percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado D.P.C.M. 4 agosto 2023 a.a. 2024/2025 – per la Classe di concorso A-28 Matematica e Scienze, già disposta con Provvedimento Dirigenziale n. 624/2025 prot. n. 90508 d.d. 01/07/2025”.
Su tale provvedimento parrebbe, infatti, essere traslato l’interesse a ricorrere della dott.ssa Ciciulla, con conseguente onere della medesima di gravarlo in sede giurisdizionale entro il termine decadenziale previsto, decorrente dalla data di perfezionamento della relativa notifica.
Tale termine è, però, da tempo spirato.
In tal senso, depone, invero, inequivocabilmente, quanto confessoriamente dichiarato dall’interessata nell’istanza per l'esecuzione delle misure cautelari ex art. 59, 112, 114 c.p.a. notificata a mezzo pec in data 17 ottobre 2025 all’Università degli Studi di Udine e depositata il successivo 19 ottobre 2025 ovvero che la notifica del provvedimento con cui è stata confermata la sua esclusione dal Percorso di formazione iniziale è stata effettuata nei suoi confronti a mezzo pec il giorno 24 settembre 2025.
Sotto un secondo profilo e, segnatamente, laddove dovesse ritenersi che il su indicato provvedimento non ha natura confermativa dell’originaria esclusione disposta, ma meramente confermativa della stessa, assume, in ogni caso, dirimente rilievo la circostanza che non vi è alcuna evidenza in atti che l’odierna ricorrente abbia presentato domanda di partecipazione al Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, bandito dal Direttore della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione e del merito in data 9 ottobre 2025, n. 2939 e, in particolare, che, facendo valere la pendenza del presente giudizio vertente sulla sua esclusione dal percorso universitario di formazione iniziale, abbia chiesto di avvalersi dell’ammissione con riserva alla procedura di cui all’art. 4, comma 7, del Bando (“... in considerazione della tempistica di conclusione da parte delle università dei percorsi di formazione iniziale del personale docente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 relativi all’anno accademico 2024/2025, possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti comuni coloro che sono iscritti per l’anno accademico 2024/2025 ai percorsi di abilitazione di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La riserva è sciolta positivamente qualora l’abilitazione sia conseguita entro il 31 gennaio 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 15 dicembre 2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 tramite un’apposita istanza on-line. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura. Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali”).
E’ indubbio, infatti, che il bene finale della vita, al cui conseguimento la ricorrente mirava con la proposizione del ricorso era proprio la possibilità di partecipare al concorso di che trattasi, alla quale era necessariamente funzionale il previo conseguimento del titolo abilitativo all’insegnamento ovvero il superamento con esito positivo del relativo esame, dalla cui partecipazione è stata, invece, sostanzialmente esclusa (n.d.r. si rammenta che il primo provvedimento gravato è stato emesso dall’Università degli Studi di Udine proprio a ridosso della sessione di esami di luglio ovvero quando la ricorrente aveva concluso la frequenza alle lezioni programmate, partecipato alle esercitazioni assegnate ed eseguito il c.d. tirocinio diretto di 140 ore).
Sicché, allo stato degli atti, è evidente che alcuna utilità potrebbe trarre la ricorrente dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato e – in tesi – meramente confermato dall’Università degli Studi di Udine con quello emesso all’esito del riesame, atteso che il termine del 29 ottobre 2025 ore 23:59 per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso su indicato, determinato in applicazione dell’art. 10, comma 2, del relativo Bando (“... a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze”) è oramai da tempo scaduto e, come già evidenziato, non consta che la ricorrente abbia chiesto di parteciparvi con riserva di conseguimento del titolo abilitante d’accesso richiesto nei termini stabiliti dal Bando stesso.
In definitiva, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e tale va dichiarato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Come afferma giurisprudenza unanime ( ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2008, n. 6530), la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è invero, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell'utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest'ultimo (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1).
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite, atteso che, successivamente alla fase cautelare e/o all’incidente di esecuzione, in esito ai quali erano state già regolate, le parti non hanno svolto alcuna ulteriore attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosi sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
NU GO, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU GO | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.