Art. 3.
Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sono stabilite la misura e la durata di cessione dei contributi di cui agli articoli precedenti, dei quali i Comuni potranno avvalersi ai sensi e con le norme della legge 25 giugno 1956, n. 702 .
Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sono stabilite la misura e la durata di cessione dei contributi di cui agli articoli precedenti, dei quali i Comuni potranno avvalersi ai sensi e con le norme della legge 25 giugno 1956, n. 702 .