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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1338/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa-Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003964308000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, con ricorso sospinto avverso la Regione Calabria ed il concessionario per la riscossione, la cartella di pagamento in atti indicata, notificata il 28.7.2025 e relativa a tassa
Automobilistica richiesta per l'annualità d'imposta 2020.
A sostegno del ricorso ha dedotto, mediante le più estese argomentazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, i seguenti motivi di impugnazione:
1) omessa notifica del previo avviso di accertamento
2) nonché prescrizione della tassa richiesta in pagamento.
Ha quindi concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
La Regione Calabria ha rappresentato di aver proceduto in autotutela allo sgravio del carico tributario (e della conseguente cartella) come da provvedimento allegato in atti (da cui risulta, quale indicazione della causale, “cessata materia del contendere”).
Ha quindi chiesto dichiararsi estinto il giudizio poichè cessata la materia del contendere.
Il concessionario non si è costituito in giudizio.
Parte ricorrente ha insistito, con successive note di replica, nella condanna alle spese della costituita resistente in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che l'ente impositore ha provveduto allo sgravio del ruolo, così riconoscendo che nulla è dovuto dal contribuente in relazione a quanto richiesto con l'atto impugnato, dichiara l'estinzione del giudizio poiché cessata la materia del contendere.
Le spese vanno poste a carico della Regione Calabria secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, tanto più che nel caso in esame non si versa in ipotesi di vizio sopravvenuto dell'atto opposto ed il contribuente
è stato costretto ad agire in giudizio per conseguire lo sgravio con implicito riconoscimento delle proprie doglianze.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio, perché cessata la materia del contendere, e condannala Regione Calabria al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 220,00 (oltre accessori dovuti come per legge) con distrazione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1338/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa-Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003964308000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, con ricorso sospinto avverso la Regione Calabria ed il concessionario per la riscossione, la cartella di pagamento in atti indicata, notificata il 28.7.2025 e relativa a tassa
Automobilistica richiesta per l'annualità d'imposta 2020.
A sostegno del ricorso ha dedotto, mediante le più estese argomentazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, i seguenti motivi di impugnazione:
1) omessa notifica del previo avviso di accertamento
2) nonché prescrizione della tassa richiesta in pagamento.
Ha quindi concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
La Regione Calabria ha rappresentato di aver proceduto in autotutela allo sgravio del carico tributario (e della conseguente cartella) come da provvedimento allegato in atti (da cui risulta, quale indicazione della causale, “cessata materia del contendere”).
Ha quindi chiesto dichiararsi estinto il giudizio poichè cessata la materia del contendere.
Il concessionario non si è costituito in giudizio.
Parte ricorrente ha insistito, con successive note di replica, nella condanna alle spese della costituita resistente in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che l'ente impositore ha provveduto allo sgravio del ruolo, così riconoscendo che nulla è dovuto dal contribuente in relazione a quanto richiesto con l'atto impugnato, dichiara l'estinzione del giudizio poiché cessata la materia del contendere.
Le spese vanno poste a carico della Regione Calabria secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, tanto più che nel caso in esame non si versa in ipotesi di vizio sopravvenuto dell'atto opposto ed il contribuente
è stato costretto ad agire in giudizio per conseguire lo sgravio con implicito riconoscimento delle proprie doglianze.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio, perché cessata la materia del contendere, e condannala Regione Calabria al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 220,00 (oltre accessori dovuti come per legge) con distrazione.