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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
UR NT, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259002739326/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259002739326/000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259002739326/000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259002739326/000 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 623/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 15/5/2025
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento avente n.09220259002739326000 notificata a mezzo PEC il 6/5/2025 unitamente alle cinque presupposte cartelle di pagamento riportate nei distinti carichi tributari, eccependo la prescrizione in considerazione del fatto che la pretesa creditoria fa riferimento a cartelle di pagamento notificate negli anni dal 2011 e fino al 2015.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità
e improponibilità dell'opposizione avverse le cartelle di pagamento impugnate per esistenza di un giudicato dovuto a precedenti impugnazioni riferite alle stesse cartelle di pagamento. Concludeva per l'inammissibilità
e improponibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, essendo esistente un giudicato riferito alle stesse cartelle di pagamento, con condanna alle spese anche per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Effettivamente l'AdER ha prodotto in giudizio la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza
n.311/3/2019 pronunciata l'8/2/2019 e depositata in Segreteria il 9/4/2019, con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 in relazione a numerose cartelle di pagamento, comprese le cinque oggetto dell'odierna controversia.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale Sez. 2, che con sentenza n.59/23 pronunciata l'1/3/2023 e depositata in Segreteria il 10/3/2023 ha rigettato l'appello ed ha condannato il ricorrente alle spese.
La produzione in giudizio delle sentenze sopra richiamate esclude che possa essersi verificata la prescrizione, posto che le somme dovute dal contribuente a seguito di una sentenza si prescrivono nel termine decennale.
Infatti, col passaggio in giudicato la sentenza diviene il titolo giuridico della pretesa tributaria e la riscossione del relativo credito segue il regime di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
Inoltre, l'AdER ha prodotto in giudizio numerosi atti interruttivi della prescrizione, rispetto ai quali parte ricorrente è rimasta del tutto silente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di AdER della somma di € 1.000,00 (euro 1.000,00 ). Potenza 18/12/2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
UR NT, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259002739326/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259002739326/000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259002739326/000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259002739326/000 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 623/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 15/5/2025
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento avente n.09220259002739326000 notificata a mezzo PEC il 6/5/2025 unitamente alle cinque presupposte cartelle di pagamento riportate nei distinti carichi tributari, eccependo la prescrizione in considerazione del fatto che la pretesa creditoria fa riferimento a cartelle di pagamento notificate negli anni dal 2011 e fino al 2015.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità
e improponibilità dell'opposizione avverse le cartelle di pagamento impugnate per esistenza di un giudicato dovuto a precedenti impugnazioni riferite alle stesse cartelle di pagamento. Concludeva per l'inammissibilità
e improponibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, essendo esistente un giudicato riferito alle stesse cartelle di pagamento, con condanna alle spese anche per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Effettivamente l'AdER ha prodotto in giudizio la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza
n.311/3/2019 pronunciata l'8/2/2019 e depositata in Segreteria il 9/4/2019, con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 in relazione a numerose cartelle di pagamento, comprese le cinque oggetto dell'odierna controversia.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale Sez. 2, che con sentenza n.59/23 pronunciata l'1/3/2023 e depositata in Segreteria il 10/3/2023 ha rigettato l'appello ed ha condannato il ricorrente alle spese.
La produzione in giudizio delle sentenze sopra richiamate esclude che possa essersi verificata la prescrizione, posto che le somme dovute dal contribuente a seguito di una sentenza si prescrivono nel termine decennale.
Infatti, col passaggio in giudicato la sentenza diviene il titolo giuridico della pretesa tributaria e la riscossione del relativo credito segue il regime di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
Inoltre, l'AdER ha prodotto in giudizio numerosi atti interruttivi della prescrizione, rispetto ai quali parte ricorrente è rimasta del tutto silente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di AdER della somma di € 1.000,00 (euro 1.000,00 ). Potenza 18/12/2025