TRIB
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/08/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente relatore
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. n. 2853/2025 V.G. promosso congiuntamente da:
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Tomaso Grego
Domicilio eletto: Genova, Via Roma 5/8 presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensori: Avv.ti Alessandra Vignoli, Camilla Sciaraffa, Riccardo Bernardini
Domicilio eletto: Genova, Via XX settembre 3/15 presso lo studio degli Avv.ti Alessandra Vignoli Camilla Sciaraffa
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 07.07.2025)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso congiunto depositato il 24.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo e Parte_1 CP_1 allegavano in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver avuto una relazione sentimentale a seguito della quale in data 03.09.2008 è nata;
Persona_1
ER
- Che sin dalla nascita ha abitato con la madre e il padre
[...]
ha frequentato con regolarità la figlia, contribuendo Parte_1 economicamente al suo mantenimento;
- Che l'affidamento, la collocazione ed i rapporti economici sono stati regolamentati sull'accordo come da decreto del Tribunale di Genova 21.5.2021 prodotto in atti;
- Di aver successivamente modificato l'accordo precedente nei termini di cui al decreto 30.6.2023, prodotto in atti, come dettagliatamente indicato in ricorso;
ER
- Che la figlia ha manifestato nel corso del 2024 gravi problematiche psichiche che hanno comportato numerosi ricoveri presso la clinica psichiatrica dell'ospedale San Martino di Genova;
ER
- Di aver acconsentito all'inserimento di presso la “Comunità Terapeutica Porto d'attracco” situata in Genova su parere della psichiatra Dott.ssa Francesca Sibilla;
- Che, conseguentemente, le condizioni precedentemente pattuite venivano temporaneamente e concordemente sospese sine die come specificato in ricorso.
Su tali presupposti le parti davano atto di aver convenuto di modificare i ER precedenti accordi relativi alla figlia minore e chiedevano la pronuncia della modifica della precedente regolamentazione relativa alla stessa secondo le condizioni indicate nel ricorso, dando atto che le premesse del ricorso introduttivo, sottoscritto dai difensori per rinuncia alla solidarietà, costituiscono parte essenziale dell'accordo.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
Ritenuto che
le nuove condizioni relative alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della prole concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, devono essere recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di collocazione, regime di visita e mantenimento della figlia minore ER
, a parziale modifica del citato decreto 30.6.2023 del Tribunale di
Genova, pubblicato il 04.07.2023, nel procedimento RG n. 1383/2022 V.G., ferme tutte le altre condizioni dello stesso, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
(c. f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.03.1992
E
(c. f. ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
30.08.1988
1) le premesse costituiscono parte essenziale del presente accordo.
2) La collocazione materna, il regime di frequentazione paterno e
l'assegno di mantenimento vengono temporaneamente sospesi sino a ER quando non avrà recuperato, su parere dei medici preposti alla sua
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 cura, piena stabilità psicofisica con cessazione della permanenza in struttura. ER 3) Resta fermo il concorso nelle eventuali spese straordinarie di nella misura del 50% ciascuno e delle eventuali spese per la comunità, comunque, da concordare come da verbale del Tribunale di Genova del
15.9.2016.
4) autorizza la signora a percepire Parte_1 CP_1
integralmente (al 100%) l'assegno unico impegnandosi a sottoscrivere
i relativi documenti.
5) Spese compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà.
Fermo il resto.
Spese compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente relatore
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. n. 2853/2025 V.G. promosso congiuntamente da:
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Tomaso Grego
Domicilio eletto: Genova, Via Roma 5/8 presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensori: Avv.ti Alessandra Vignoli, Camilla Sciaraffa, Riccardo Bernardini
Domicilio eletto: Genova, Via XX settembre 3/15 presso lo studio degli Avv.ti Alessandra Vignoli Camilla Sciaraffa
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 07.07.2025)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso congiunto depositato il 24.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo e Parte_1 CP_1 allegavano in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver avuto una relazione sentimentale a seguito della quale in data 03.09.2008 è nata;
Persona_1
ER
- Che sin dalla nascita ha abitato con la madre e il padre
[...]
ha frequentato con regolarità la figlia, contribuendo Parte_1 economicamente al suo mantenimento;
- Che l'affidamento, la collocazione ed i rapporti economici sono stati regolamentati sull'accordo come da decreto del Tribunale di Genova 21.5.2021 prodotto in atti;
- Di aver successivamente modificato l'accordo precedente nei termini di cui al decreto 30.6.2023, prodotto in atti, come dettagliatamente indicato in ricorso;
ER
- Che la figlia ha manifestato nel corso del 2024 gravi problematiche psichiche che hanno comportato numerosi ricoveri presso la clinica psichiatrica dell'ospedale San Martino di Genova;
ER
- Di aver acconsentito all'inserimento di presso la “Comunità Terapeutica Porto d'attracco” situata in Genova su parere della psichiatra Dott.ssa Francesca Sibilla;
- Che, conseguentemente, le condizioni precedentemente pattuite venivano temporaneamente e concordemente sospese sine die come specificato in ricorso.
Su tali presupposti le parti davano atto di aver convenuto di modificare i ER precedenti accordi relativi alla figlia minore e chiedevano la pronuncia della modifica della precedente regolamentazione relativa alla stessa secondo le condizioni indicate nel ricorso, dando atto che le premesse del ricorso introduttivo, sottoscritto dai difensori per rinuncia alla solidarietà, costituiscono parte essenziale dell'accordo.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
Ritenuto che
le nuove condizioni relative alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della prole concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, devono essere recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di collocazione, regime di visita e mantenimento della figlia minore ER
, a parziale modifica del citato decreto 30.6.2023 del Tribunale di
Genova, pubblicato il 04.07.2023, nel procedimento RG n. 1383/2022 V.G., ferme tutte le altre condizioni dello stesso, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
(c. f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.03.1992
E
(c. f. ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
30.08.1988
1) le premesse costituiscono parte essenziale del presente accordo.
2) La collocazione materna, il regime di frequentazione paterno e
l'assegno di mantenimento vengono temporaneamente sospesi sino a ER quando non avrà recuperato, su parere dei medici preposti alla sua
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 cura, piena stabilità psicofisica con cessazione della permanenza in struttura. ER 3) Resta fermo il concorso nelle eventuali spese straordinarie di nella misura del 50% ciascuno e delle eventuali spese per la comunità, comunque, da concordare come da verbale del Tribunale di Genova del
15.9.2016.
4) autorizza la signora a percepire Parte_1 CP_1
integralmente (al 100%) l'assegno unico impegnandosi a sottoscrivere
i relativi documenti.
5) Spese compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà.
Fermo il resto.
Spese compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4