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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/06/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 29.5.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti e le note scritte depositate in data 19.5.2025 e 22.5.2025; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa n. 769/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Orione, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, p.za Corvetto n. 2/5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Martini giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona c.so Mazzini n. 122, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni elena
[...]
; Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto fondato su diffida accertativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. La società ricorrente propone opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 e 617 c.p.c. al precetto notificato da parte resistente eccependo la violazione dell'art. 479 c.p.c. e la mancata notifica del titolo in forma esecutiva, l'inesistenza di un titolo esecutivo non potendo trovare applicazione lo strumento della diffida accertativa nei confronti del committente obbligato in solido, l'assenza di responsabilità solidale per gli
1 importi non aventi natura retributiva, la mancanza di prova che il lavoratore abbia prestato attività presso la per l'intero periodo in cui Parte_1 sono maturati gli emolumenti, o strumento della diffida accertativa per i crediti che sono frutto di valutazione discrezionale, la mancanza di prova della spettanza della XIII mensilità, la scarsa chiarezza dei conteggi compiuti dall'ispettorato. Chiede per tali motivi dichiararsi l'improcedibilità, la nullità, l'inammissibilità, l'invalidità e l'inefficacia del precetto opposto e dell'esecuzione. Costituendosi in giudizio, allega di avere prestato attività CP_1 lavorativa come dipendente d s.r.l. dal 8.1.2015 al 28.2.2023 sempre presso il cantiere navale della di Ancona. Sostiene di avere Parte_1 lavorato con un orario maggiore di quello contrattualmente previsto senza ottenere il pagamento di quanto spettante in quanto veniva applicata la paga globale, sicché gli emolumenti previsti dal contratto collettivo venivano utilizzati per erogare una retribuzione fissa oraria onnicomprensiva. Precisa che la diffida accertativa era stata regolarmente notificata a dall' Parte_1 di Ancona e costituiva titolo pienamente valido nei confr izza della prestazione per espressa disposizione di legge;
che la retribuzione comprendeva tutto quanto spettava al lavoratore in cambio della propria prestazione, sicché in essa rientrava anche l'indennità sostitutiva di ferie non godute, tanto più che nel caso di specie le ferie erano state registrate per lo più come assenze non retribuite privando il lavoratore del compenso spettante per il lavoro svolto;
che gli importi erano stati puntualmente calcolati dall' ; che è illegittimo il patto di conglobamento come affermato anche dalla giurisprudenza nel caso in cui non sia specificato il compenso erogato per le varie voci retributive. Chiede per tali ragioni il rigetto della avversa opposizione e la conferma della diffida accertativa. La causa è stata istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note autorizzate ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., all'esito delle quali si ritiene che il ricorso in opposizione debba essere accolto solo in parte.
2. Mancata notifica del titolo esecutivo e violazione dell'art. 479 c.p.c. Sostiene innanzitutto l'opponente che la diffida accertativa non è stata notificata dall'opposto come titolo esecutivo prima della notifica del precetto. A tale riguardo, risulta dai documenti in atti che la società ha ricevuto la notifica della diffida accertativa in data 1.3.2024 ad opera della (doc. 3 fascicolo ricorrente), sicché non essendo stato raggiunto un a do sul punto essa aveva acquisito efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 3 d.lgs. 124/2004. Non rileva a tale proposito che la notifica provenga da un ente pubblico piuttosto che dal creditore, essendo sufficiente al contrario che la società opponente sia stata adeguatamente messa al corrente del titolo esecutivo formatosi nei suoi confronti e sul quale si fonda il precetto opposto. Si ritiene, pertanto, che la notifica inoltrata dall' è Controparte_3 conforme con la struttura dell'istituto in esame e pienamente satisfattiva dei
2 requisiti di validità dell'atto di precetto di cui agli artt. 479 e 480 c.p.c.
3. Inammissibilità della diffida accertativa nei confronti dell'utilizzatore della prestazione. Afferma parte opponente che secondo la formulazione dell'art. 12 comma 1 d.lgs. 124/2004, che disciplina l'istituto della diffida accertativa, tale strumento sarebbe utilizzabile soltanto nei confronti del datore di lavoro e non nei confronti dell'utilizzatore, atteso che il legislatore ha previsto semplicemente che la diffida trovi applicazione rispetto a questi ultimi. A tale proposito, si ritiene che la diversa formulazione dei due periodi del primo comma dell'art. 12 in esame invero evidenzi l'estensione della disciplina dell'istituto anche nei confronti dell'utilizzatore evitando inutili ripetizioni. Ed infatti, il primo periodo dell'art. 12 comma 1 disciplina le modalità di funzionamento dell'istituto della diffida accertativa, prevedendo che “Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti”; il periodo successivo semplicemente estende tale normativa anche all'utilizzatore affermando che “La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”. Tale inciso non potrebbe avere alcun altro significato se non quello di estendere l'applicazione dell'istituto anche all'utilizzatore nei casi in cui è obbligato in solido con il datore di lavoro, con piena vigenza, dunque, anche nei suoi confronti dell'intera disciplina della diffida accertativa, ivi compresa la possibilità di promuovere il tentativo di conciliazione dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro o ricorrere al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto ai sensi del comma 2 del medesimo art. 12. Una simile lettura della disposizione normativa permette di superare le censure sollevate da parte opponente relativamente alla limitazione in capo al solo datore di lavoro degli strumenti di tutela e di partecipazione alla fase amministrativa del procedimento di diffida accertativa, con conseguente infondatezza sul punto del ricorso.
4. Ambito di estensione della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003: i crediti non retributivi. Premesso quanto sopra non vi è dubbio che la responsabilità solidale della operi con riguardo alle voci Parte_1 aventi evidente natura retribu nsilità, TFR, welfare aziendale, scatti di anzianità, elemento perequativo. Con riferimento, al contrario, ad altre voci pretese, quali indennità sostitutiva di permessi e ferie non goduti, l'opponente sostiene l'estraneità di tali importi all'obbligo solidale vista la natura non retributiva di essi. Al riguardo, la Corte di Cassazione anche di recente è tornata sul punto, ribadendo un principio già consolidato in passato e cui questo giudice ha più volte aderito. In particolare, argomenta il giudice di legittimità che “La giurisprudenza di questa S.C., invero, ha riconosciuto la natura mista dell'indennità per ferie non godute: è stato ritenuto (Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020;
3 Cass. n. 13473 del 2018; Cass. n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. È stato, dunque, affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016)”. (Cass. 1450/2025). Né l'obbligo solidale del committente può desumersi, come sostenuto dal lavoratore opposto, dal dettato del secondo periodo del primo comma dell'art. 12 d.lgs. 124/2004, nella parte in cui estende l'istituto della diffida a coloro che utilizzano la prestazione lavorativa “da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”. Al riguardo, si ritiene che la disposizione sia volta a disciplinare la procedura della diffida accertativa individuandone i destinatari e non ad istituire un obbligo solidale ulteriore rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente. L'inciso va, pertanto, inteso come estensione del procedimento di diffida accertativa anche a coloro che utilizzano la prestazione e che secondo le norme vigenti sono considerati obbligati in solido con il datore di lavoro per i crediti accertati, rientrandovi, dunque, anche il committente nei limiti in cui è responsabile in solido con il datore di lavoro ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003. Pertanto, l'atto di precetto deve ritenersi inefficace relativamente ai crediti per indennità sostitutiva di ferie o permessi non goduti.
5. Svolgimento della prestazione lavorativa presso l'utilizzatore. L'opponente contesta la mancanza di prova dello svolgimento della prestazione lavorativa presso i propri cantieri per l'intera durata del rapporto di lavoro durante il quale sono sorti i crediti vantati. A tale riguardo, i testi escussi che hanno lavorato per Navitalia s.r.l. per il periodo dal 2015 al 2023 hanno entrambi riferito di avere sempre prestato attività lavorativa presso la assieme al ricorrente (testi Parte_1 Tes_1
4 , ; tali dichiarazioni sono sufficienti per Testimone_2 Testimone_3
6. Esclusione della diffida accertativa per crediti di lavoro frutto di valutazioni discrezionali. Lamenta ancora il ricorrente l'illegittimità della diffida accertativa in quanto emessa a fronte di valutazioni degli ispettori su credito privo dei caratteri di certezza, liquidità e esigibilità. La norma di riferimento è l'art. 12 d.lgs. 124/2004 che riconosce un potere di diffida all'ispettorato del lavoro stabilendo che “Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti”. Non vi è, dunque, alcuna limitazione del potere di diffida che può essere esercitato ogni qual volta emergano crediti patrimoniali dei lavoratori per inosservanza della disciplina contrattuale. Nel caso di specie, gli ispettori hanno ritenuto che vi siano state plurime violazioni delle disposizioni del contratto collettivo con conseguente piena utilizzabilità dello strumento in esame. Né può ritenersi che il credito non possa considerarsi certo, liquido ed esigibile, in quanto non risulta da un documento certo. Come chiarito dalla stessa Circolare n. 1/2013, invocata dalla stessa società ricorrente, la certezza e liquidità del credito non deve preesistere all'accertamento ma può anche scaturire all'esito di esso aggiungendo che “quando un diritto sia accertato dall'organo di vigilanza, con un accertamento di tipo tecnico, ad esso vuol dire che la legge attribuisce quel particolare grado di certezza necessaria per fargli spiegare efficacia di titolo esecutivo”. Pertanto, nell'elencare i crediti che si assumono diffidabili, il vi CP_4 comprende i crediti legati alla mancata applicazione dei mini ivi anche in caso di lavoro in nero o sommerso (nei quali non vi è alcun credito certo e liquido prima dell'attività ispettiva), precisandosi nella citata circolare che, come avviene per i crediti di natura previdenziale, sussistendo un interesse pubblico alla regolarità dei rapporti di lavoro come evincibile anche dall'art. 8 lett. a) della legge delega 30/2003, si anticipa in una sorta di fase cautelare la formazione del titolo esecutivo, salva la successiva ed eventuale fase di opposizione instaurabile dal datore di lavoro ai fini di una cognizione giurisdizionale piena.
7. Analisi delle specifiche voci retributive richieste. Prova della XIII mensilità e dell'elemento perequativo. Mancanza di chiarezza dei conteggi effettuati dagli ispettori. Occorre da ultimo esaminare la sussistenza della prova con riferimento alle singole voci retributive richieste anche alla luce delle contestazioni di parte opponente. In particolare, sostiene quest'ultima che quanto alla tredicesima mensilità non vi sarebbe prova della sua spettanza, tenuto conto che vi è stata una corretta erogazione periodica di essa che viene imputata dagli ispettori al pagamento delle ore di lavoro straordinario senza che vi siano elementi che
5 possano supportare tale assunto. A tale proposito, dalla diffida accertativa emerge che risultano corrisposti in busta paga sia alcuni ratei di XIII mensilità sia anticipi a titolo di TFR che, secondo la ricostruzione dell'ispettorato del lavoro erano emolumenti che andavano a remunerare le ore di lavoro svolte in più rispetto al lavoro ordinario, mancando, dunque, nell'ambito di tale patto di conglobamento l'effettiva corresponsione della XIII mensilità e del TFR. Orbene, benché i conteggi effettuati dagli ispettori siano del tutto chiari e intellegibili, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, risulta infondata la pretesa di corresponsione delle somme spettanti per XIII mensilità e per ratei di TFR dal momento che nella stessa diffida accertativa riportata anche nella memoria dell'opposto si ammette che queste sono state indicate in busta paga e corrisposte in parte al lavoratore. Quel che rilevano gli ispettori è, invero, il mancato pagamento delle somme spettanti per il lavoro straordinario svolto, che, secondo un addotto patto di conglobamento stipulato con i singoli lavoratori, venivano coperte dalla corresponsione degli altri istituti retributivi previsti dalla normativa vigente. Ne consegue che la pretesa doveva avere ad oggetto il compenso per lavoro straordinario e non gli emolumenti che, al contrario, risultano essere stati effettivamente corrisposti. Ed infatti, il credito, come ricostruito dagli ispettori, si fonda su una modifica dell'imputazione dei pagamenti effettuati che non può ritenersi legittima dal momento che per regola generale è il debitore che individua il titolo cui imputare il pagamento ai sensi dell'art. 1193 c.c.. D'altro canto, dai conteggi contenuti nella diffida accertativa non emerge quante ore di lavoro straordinario siano state effettuate, quale fosse il compenso per queste dovuto, quale fosse la paga oraria pattuita con il lavoratore e come questa sia stata coperta tramite corresponsione di voci aggiuntive rispetto alla retribuzione ordinaria contrattualmente prevista in relazione al numero di ore di straordinario svolte;
peraltro, va rilevato che nelle buste paga risultano corrisposti anche compensi per lavoro straordinario in alcune mensilità, che non risultano affatto considerati dagli ispettori, sicché da tutto quanto esposto emerge una totale mancanza di specifica allegazione e prova. Poiché il lavoratore non ha formulato neppure in sede di opposizione alcuna domanda in relazione al compenso per lavoro straordinario (pretesa che, peraltro, avrebbe modificato del tutto il thema decidendum e conseguentemente il thema probandum con presumibile modifica anche delle difese di parte opponente) si ritiene che possano essere riconosciuti unicamente gli emolumenti che risultano non corrisposti e non al contrario gli importi che si ammette sono stati erogati e per i quali si sostiene una erronea registrazione ed imputazione. Quanto all'elemento perequativo, poi, l'opponente sostiene che esso spetti in assenza di contrattazione di secondo livello e nel caso in cui il lavoratore abbia percepito soltanto importi retributivi fissati dal CCNL senza
6 premi o superminimi ulteriori, circostanze di cui afferma non esserci prova alcuna in atti. Orbene, sul punto va rilevato che gli ispettori hanno esaminato le buste paga dei dipendenti ed hanno elencato le voci retributive in esse riscontrate da cui non emerge la corresponsione di emolumenti ulteriori rispetto ai minimi retributivi, riscontrandosi al contrario il mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate;
peraltro, il lavoratore costituendosi in giudizio ha prodotto tutte le buste paga ricevute dalle quali non emergono voci ulteriori rispetto alla retribuzione contrattuale, sicché la pretesa in merito risulta del tutto fondata.
8. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Applicando tali principi alle singole voci pretese si ritiene in conclusione che il lavoratore avrà diritto alle seguenti somme:
- Tredicesima mensilità limitatamente ai ratei omessi e non corrisposti per un totale di Euro 3.565,33;
- Corrispettivo delle ore di ferie e permessi retribuiti. Sul punto va rilevato che, nonostante nella diffida accertativa si accenni alla prassi di indicare come assenze non giustificate i periodi goduti a titolo di ferie, invero dalla tabella specifica riferita all'odierno lavoratore emerge che la pretesa riguarda nel caso di specie le ore di ferie e permessi non goduti e non liquidati in busta paga;
la circostanza viene confermata dall'esame delle buste paga in cui non risultano mai indicati giorni di assenza non giustificata. Pertanto, per le ragioni esposte, vista la natura non retributiva dell'indennità sostitutiva di ferie non godute nulla sarà dovuto a tale titolo;
- Pseudo-anticipazioni di TFR erroneamente scalate. Le somme richieste a tale titolo non sono dovute per le ragioni sopra esposte, avendo ammesso lo stesso lavoratore la percezione di esse come risulta peraltro anche dal verbale di diffida di accertamento e dalle buste paga prodotte;
- Importi indicati come dovuti in busta paga ma non corrisposti effettivamente o trattenuti senza titolo per Euro 3.006,00;
- Scatti di anzianità previsti dal contratto collettivo di cui non si ha traccia della corresponsione in busta paga per Euro 1.900,86;
- Elemento perequativo dovuto per le ragioni esposte per Euro 2.910,00;
- Welfare aziendale previsto dall'art. 17 CCNL di comparto e non erogato in busta paga per Euro 1.050,00. In conclusione, il totale spettante al lavoratore sarà pari a Euro 12.432,19. Su tale importo saranno, poi, dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al 30.4.2024 (data indicata nei conteggi contenuti nell'atto di precetto) ai sensi dell'art. 429 c.p.c., oltre accessori maturati successivamente sino al saldo. Quanto alle spese di lite, si rileva da un lato che la pretesa è stata riconosciuta fondata per meno della metà dell'importo richiesto e dall'altro che la domanda è stata accolta in misura non superiore alla proposta
7 conciliativa rifiutata dal lavoratore, sicché questi avrebbe diritto alla rifusione delle spese di lite nei limiti di quanto riconosciuto dovuto per le prime fasi del giudizio antecedenti la proposta transattiva, ma dovrebbe rifondere a controparte le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta. Pertanto, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara legittimi ed efficaci la diffida accertativa e il precetto conseguente limitatamente alla somma di Euro 12.432,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al 30.4.2024, ed ulteriori accessori maturati da tale data sino al saldo, nonché alle somme richieste nel precetto a titolo di compensi professionali e relativi accessori;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 20.6.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 29.5.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
8
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 29.5.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti e le note scritte depositate in data 19.5.2025 e 22.5.2025; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa n. 769/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Orione, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, p.za Corvetto n. 2/5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
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RICORRENTE
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Martini giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona c.so Mazzini n. 122, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni elena
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RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto fondato su diffida accertativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. La società ricorrente propone opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 e 617 c.p.c. al precetto notificato da parte resistente eccependo la violazione dell'art. 479 c.p.c. e la mancata notifica del titolo in forma esecutiva, l'inesistenza di un titolo esecutivo non potendo trovare applicazione lo strumento della diffida accertativa nei confronti del committente obbligato in solido, l'assenza di responsabilità solidale per gli
1 importi non aventi natura retributiva, la mancanza di prova che il lavoratore abbia prestato attività presso la per l'intero periodo in cui Parte_1 sono maturati gli emolumenti, o strumento della diffida accertativa per i crediti che sono frutto di valutazione discrezionale, la mancanza di prova della spettanza della XIII mensilità, la scarsa chiarezza dei conteggi compiuti dall'ispettorato. Chiede per tali motivi dichiararsi l'improcedibilità, la nullità, l'inammissibilità, l'invalidità e l'inefficacia del precetto opposto e dell'esecuzione. Costituendosi in giudizio, allega di avere prestato attività CP_1 lavorativa come dipendente d s.r.l. dal 8.1.2015 al 28.2.2023 sempre presso il cantiere navale della di Ancona. Sostiene di avere Parte_1 lavorato con un orario maggiore di quello contrattualmente previsto senza ottenere il pagamento di quanto spettante in quanto veniva applicata la paga globale, sicché gli emolumenti previsti dal contratto collettivo venivano utilizzati per erogare una retribuzione fissa oraria onnicomprensiva. Precisa che la diffida accertativa era stata regolarmente notificata a dall' Parte_1 di Ancona e costituiva titolo pienamente valido nei confr izza della prestazione per espressa disposizione di legge;
che la retribuzione comprendeva tutto quanto spettava al lavoratore in cambio della propria prestazione, sicché in essa rientrava anche l'indennità sostitutiva di ferie non godute, tanto più che nel caso di specie le ferie erano state registrate per lo più come assenze non retribuite privando il lavoratore del compenso spettante per il lavoro svolto;
che gli importi erano stati puntualmente calcolati dall' ; che è illegittimo il patto di conglobamento come affermato anche dalla giurisprudenza nel caso in cui non sia specificato il compenso erogato per le varie voci retributive. Chiede per tali ragioni il rigetto della avversa opposizione e la conferma della diffida accertativa. La causa è stata istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note autorizzate ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., all'esito delle quali si ritiene che il ricorso in opposizione debba essere accolto solo in parte.
2. Mancata notifica del titolo esecutivo e violazione dell'art. 479 c.p.c. Sostiene innanzitutto l'opponente che la diffida accertativa non è stata notificata dall'opposto come titolo esecutivo prima della notifica del precetto. A tale riguardo, risulta dai documenti in atti che la società ha ricevuto la notifica della diffida accertativa in data 1.3.2024 ad opera della (doc. 3 fascicolo ricorrente), sicché non essendo stato raggiunto un a do sul punto essa aveva acquisito efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 3 d.lgs. 124/2004. Non rileva a tale proposito che la notifica provenga da un ente pubblico piuttosto che dal creditore, essendo sufficiente al contrario che la società opponente sia stata adeguatamente messa al corrente del titolo esecutivo formatosi nei suoi confronti e sul quale si fonda il precetto opposto. Si ritiene, pertanto, che la notifica inoltrata dall' è Controparte_3 conforme con la struttura dell'istituto in esame e pienamente satisfattiva dei
2 requisiti di validità dell'atto di precetto di cui agli artt. 479 e 480 c.p.c.
3. Inammissibilità della diffida accertativa nei confronti dell'utilizzatore della prestazione. Afferma parte opponente che secondo la formulazione dell'art. 12 comma 1 d.lgs. 124/2004, che disciplina l'istituto della diffida accertativa, tale strumento sarebbe utilizzabile soltanto nei confronti del datore di lavoro e non nei confronti dell'utilizzatore, atteso che il legislatore ha previsto semplicemente che la diffida trovi applicazione rispetto a questi ultimi. A tale proposito, si ritiene che la diversa formulazione dei due periodi del primo comma dell'art. 12 in esame invero evidenzi l'estensione della disciplina dell'istituto anche nei confronti dell'utilizzatore evitando inutili ripetizioni. Ed infatti, il primo periodo dell'art. 12 comma 1 disciplina le modalità di funzionamento dell'istituto della diffida accertativa, prevedendo che “Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti”; il periodo successivo semplicemente estende tale normativa anche all'utilizzatore affermando che “La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”. Tale inciso non potrebbe avere alcun altro significato se non quello di estendere l'applicazione dell'istituto anche all'utilizzatore nei casi in cui è obbligato in solido con il datore di lavoro, con piena vigenza, dunque, anche nei suoi confronti dell'intera disciplina della diffida accertativa, ivi compresa la possibilità di promuovere il tentativo di conciliazione dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro o ricorrere al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto ai sensi del comma 2 del medesimo art. 12. Una simile lettura della disposizione normativa permette di superare le censure sollevate da parte opponente relativamente alla limitazione in capo al solo datore di lavoro degli strumenti di tutela e di partecipazione alla fase amministrativa del procedimento di diffida accertativa, con conseguente infondatezza sul punto del ricorso.
4. Ambito di estensione della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003: i crediti non retributivi. Premesso quanto sopra non vi è dubbio che la responsabilità solidale della operi con riguardo alle voci Parte_1 aventi evidente natura retribu nsilità, TFR, welfare aziendale, scatti di anzianità, elemento perequativo. Con riferimento, al contrario, ad altre voci pretese, quali indennità sostitutiva di permessi e ferie non goduti, l'opponente sostiene l'estraneità di tali importi all'obbligo solidale vista la natura non retributiva di essi. Al riguardo, la Corte di Cassazione anche di recente è tornata sul punto, ribadendo un principio già consolidato in passato e cui questo giudice ha più volte aderito. In particolare, argomenta il giudice di legittimità che “La giurisprudenza di questa S.C., invero, ha riconosciuto la natura mista dell'indennità per ferie non godute: è stato ritenuto (Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020;
3 Cass. n. 13473 del 2018; Cass. n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. È stato, dunque, affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016)”. (Cass. 1450/2025). Né l'obbligo solidale del committente può desumersi, come sostenuto dal lavoratore opposto, dal dettato del secondo periodo del primo comma dell'art. 12 d.lgs. 124/2004, nella parte in cui estende l'istituto della diffida a coloro che utilizzano la prestazione lavorativa “da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”. Al riguardo, si ritiene che la disposizione sia volta a disciplinare la procedura della diffida accertativa individuandone i destinatari e non ad istituire un obbligo solidale ulteriore rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente. L'inciso va, pertanto, inteso come estensione del procedimento di diffida accertativa anche a coloro che utilizzano la prestazione e che secondo le norme vigenti sono considerati obbligati in solido con il datore di lavoro per i crediti accertati, rientrandovi, dunque, anche il committente nei limiti in cui è responsabile in solido con il datore di lavoro ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003. Pertanto, l'atto di precetto deve ritenersi inefficace relativamente ai crediti per indennità sostitutiva di ferie o permessi non goduti.
5. Svolgimento della prestazione lavorativa presso l'utilizzatore. L'opponente contesta la mancanza di prova dello svolgimento della prestazione lavorativa presso i propri cantieri per l'intera durata del rapporto di lavoro durante il quale sono sorti i crediti vantati. A tale riguardo, i testi escussi che hanno lavorato per Navitalia s.r.l. per il periodo dal 2015 al 2023 hanno entrambi riferito di avere sempre prestato attività lavorativa presso la assieme al ricorrente (testi Parte_1 Tes_1
4 , ; tali dichiarazioni sono sufficienti per Testimone_2 Testimone_3
6. Esclusione della diffida accertativa per crediti di lavoro frutto di valutazioni discrezionali. Lamenta ancora il ricorrente l'illegittimità della diffida accertativa in quanto emessa a fronte di valutazioni degli ispettori su credito privo dei caratteri di certezza, liquidità e esigibilità. La norma di riferimento è l'art. 12 d.lgs. 124/2004 che riconosce un potere di diffida all'ispettorato del lavoro stabilendo che “Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti”. Non vi è, dunque, alcuna limitazione del potere di diffida che può essere esercitato ogni qual volta emergano crediti patrimoniali dei lavoratori per inosservanza della disciplina contrattuale. Nel caso di specie, gli ispettori hanno ritenuto che vi siano state plurime violazioni delle disposizioni del contratto collettivo con conseguente piena utilizzabilità dello strumento in esame. Né può ritenersi che il credito non possa considerarsi certo, liquido ed esigibile, in quanto non risulta da un documento certo. Come chiarito dalla stessa Circolare n. 1/2013, invocata dalla stessa società ricorrente, la certezza e liquidità del credito non deve preesistere all'accertamento ma può anche scaturire all'esito di esso aggiungendo che “quando un diritto sia accertato dall'organo di vigilanza, con un accertamento di tipo tecnico, ad esso vuol dire che la legge attribuisce quel particolare grado di certezza necessaria per fargli spiegare efficacia di titolo esecutivo”. Pertanto, nell'elencare i crediti che si assumono diffidabili, il vi CP_4 comprende i crediti legati alla mancata applicazione dei mini ivi anche in caso di lavoro in nero o sommerso (nei quali non vi è alcun credito certo e liquido prima dell'attività ispettiva), precisandosi nella citata circolare che, come avviene per i crediti di natura previdenziale, sussistendo un interesse pubblico alla regolarità dei rapporti di lavoro come evincibile anche dall'art. 8 lett. a) della legge delega 30/2003, si anticipa in una sorta di fase cautelare la formazione del titolo esecutivo, salva la successiva ed eventuale fase di opposizione instaurabile dal datore di lavoro ai fini di una cognizione giurisdizionale piena.
7. Analisi delle specifiche voci retributive richieste. Prova della XIII mensilità e dell'elemento perequativo. Mancanza di chiarezza dei conteggi effettuati dagli ispettori. Occorre da ultimo esaminare la sussistenza della prova con riferimento alle singole voci retributive richieste anche alla luce delle contestazioni di parte opponente. In particolare, sostiene quest'ultima che quanto alla tredicesima mensilità non vi sarebbe prova della sua spettanza, tenuto conto che vi è stata una corretta erogazione periodica di essa che viene imputata dagli ispettori al pagamento delle ore di lavoro straordinario senza che vi siano elementi che
5 possano supportare tale assunto. A tale proposito, dalla diffida accertativa emerge che risultano corrisposti in busta paga sia alcuni ratei di XIII mensilità sia anticipi a titolo di TFR che, secondo la ricostruzione dell'ispettorato del lavoro erano emolumenti che andavano a remunerare le ore di lavoro svolte in più rispetto al lavoro ordinario, mancando, dunque, nell'ambito di tale patto di conglobamento l'effettiva corresponsione della XIII mensilità e del TFR. Orbene, benché i conteggi effettuati dagli ispettori siano del tutto chiari e intellegibili, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, risulta infondata la pretesa di corresponsione delle somme spettanti per XIII mensilità e per ratei di TFR dal momento che nella stessa diffida accertativa riportata anche nella memoria dell'opposto si ammette che queste sono state indicate in busta paga e corrisposte in parte al lavoratore. Quel che rilevano gli ispettori è, invero, il mancato pagamento delle somme spettanti per il lavoro straordinario svolto, che, secondo un addotto patto di conglobamento stipulato con i singoli lavoratori, venivano coperte dalla corresponsione degli altri istituti retributivi previsti dalla normativa vigente. Ne consegue che la pretesa doveva avere ad oggetto il compenso per lavoro straordinario e non gli emolumenti che, al contrario, risultano essere stati effettivamente corrisposti. Ed infatti, il credito, come ricostruito dagli ispettori, si fonda su una modifica dell'imputazione dei pagamenti effettuati che non può ritenersi legittima dal momento che per regola generale è il debitore che individua il titolo cui imputare il pagamento ai sensi dell'art. 1193 c.c.. D'altro canto, dai conteggi contenuti nella diffida accertativa non emerge quante ore di lavoro straordinario siano state effettuate, quale fosse il compenso per queste dovuto, quale fosse la paga oraria pattuita con il lavoratore e come questa sia stata coperta tramite corresponsione di voci aggiuntive rispetto alla retribuzione ordinaria contrattualmente prevista in relazione al numero di ore di straordinario svolte;
peraltro, va rilevato che nelle buste paga risultano corrisposti anche compensi per lavoro straordinario in alcune mensilità, che non risultano affatto considerati dagli ispettori, sicché da tutto quanto esposto emerge una totale mancanza di specifica allegazione e prova. Poiché il lavoratore non ha formulato neppure in sede di opposizione alcuna domanda in relazione al compenso per lavoro straordinario (pretesa che, peraltro, avrebbe modificato del tutto il thema decidendum e conseguentemente il thema probandum con presumibile modifica anche delle difese di parte opponente) si ritiene che possano essere riconosciuti unicamente gli emolumenti che risultano non corrisposti e non al contrario gli importi che si ammette sono stati erogati e per i quali si sostiene una erronea registrazione ed imputazione. Quanto all'elemento perequativo, poi, l'opponente sostiene che esso spetti in assenza di contrattazione di secondo livello e nel caso in cui il lavoratore abbia percepito soltanto importi retributivi fissati dal CCNL senza
6 premi o superminimi ulteriori, circostanze di cui afferma non esserci prova alcuna in atti. Orbene, sul punto va rilevato che gli ispettori hanno esaminato le buste paga dei dipendenti ed hanno elencato le voci retributive in esse riscontrate da cui non emerge la corresponsione di emolumenti ulteriori rispetto ai minimi retributivi, riscontrandosi al contrario il mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate;
peraltro, il lavoratore costituendosi in giudizio ha prodotto tutte le buste paga ricevute dalle quali non emergono voci ulteriori rispetto alla retribuzione contrattuale, sicché la pretesa in merito risulta del tutto fondata.
8. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Applicando tali principi alle singole voci pretese si ritiene in conclusione che il lavoratore avrà diritto alle seguenti somme:
- Tredicesima mensilità limitatamente ai ratei omessi e non corrisposti per un totale di Euro 3.565,33;
- Corrispettivo delle ore di ferie e permessi retribuiti. Sul punto va rilevato che, nonostante nella diffida accertativa si accenni alla prassi di indicare come assenze non giustificate i periodi goduti a titolo di ferie, invero dalla tabella specifica riferita all'odierno lavoratore emerge che la pretesa riguarda nel caso di specie le ore di ferie e permessi non goduti e non liquidati in busta paga;
la circostanza viene confermata dall'esame delle buste paga in cui non risultano mai indicati giorni di assenza non giustificata. Pertanto, per le ragioni esposte, vista la natura non retributiva dell'indennità sostitutiva di ferie non godute nulla sarà dovuto a tale titolo;
- Pseudo-anticipazioni di TFR erroneamente scalate. Le somme richieste a tale titolo non sono dovute per le ragioni sopra esposte, avendo ammesso lo stesso lavoratore la percezione di esse come risulta peraltro anche dal verbale di diffida di accertamento e dalle buste paga prodotte;
- Importi indicati come dovuti in busta paga ma non corrisposti effettivamente o trattenuti senza titolo per Euro 3.006,00;
- Scatti di anzianità previsti dal contratto collettivo di cui non si ha traccia della corresponsione in busta paga per Euro 1.900,86;
- Elemento perequativo dovuto per le ragioni esposte per Euro 2.910,00;
- Welfare aziendale previsto dall'art. 17 CCNL di comparto e non erogato in busta paga per Euro 1.050,00. In conclusione, il totale spettante al lavoratore sarà pari a Euro 12.432,19. Su tale importo saranno, poi, dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al 30.4.2024 (data indicata nei conteggi contenuti nell'atto di precetto) ai sensi dell'art. 429 c.p.c., oltre accessori maturati successivamente sino al saldo. Quanto alle spese di lite, si rileva da un lato che la pretesa è stata riconosciuta fondata per meno della metà dell'importo richiesto e dall'altro che la domanda è stata accolta in misura non superiore alla proposta
7 conciliativa rifiutata dal lavoratore, sicché questi avrebbe diritto alla rifusione delle spese di lite nei limiti di quanto riconosciuto dovuto per le prime fasi del giudizio antecedenti la proposta transattiva, ma dovrebbe rifondere a controparte le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta. Pertanto, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara legittimi ed efficaci la diffida accertativa e il precetto conseguente limitatamente alla somma di Euro 12.432,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al 30.4.2024, ed ulteriori accessori maturati da tale data sino al saldo, nonché alle somme richieste nel precetto a titolo di compensi professionali e relativi accessori;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 20.6.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 29.5.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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