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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4708 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5526 /2025
Segue verbale di udienza del 09/12/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa IA LA, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 5526/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GERONIMO MICHELE Parte_1 Ricorrente
e di
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Resistente
Oggetto: risarcimento del danno;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 14.04.2025, l'istante in epigrafe indicato chiedeva la condanna della azienda sanitaria convenuta al pagamento della somma di € 2.393,29 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica da mancato riposo settimanale, nonché
l'accoglimento delle ulteriori conclusioni rassegnate in ricorso, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
*
Rileva preliminarmente il giudicante che non è stata depositata la relata di notifica del ricorso alla parte resistente, che peraltro non è costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
14.04.2025 da , così provvede: Parte_1
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, lì 09.12.2025
Il Giudice
IA LA
2
Segue verbale di udienza del 09/12/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa IA LA, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 5526/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GERONIMO MICHELE Parte_1 Ricorrente
e di
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Resistente
Oggetto: risarcimento del danno;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 14.04.2025, l'istante in epigrafe indicato chiedeva la condanna della azienda sanitaria convenuta al pagamento della somma di € 2.393,29 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica da mancato riposo settimanale, nonché
l'accoglimento delle ulteriori conclusioni rassegnate in ricorso, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
*
Rileva preliminarmente il giudicante che non è stata depositata la relata di notifica del ricorso alla parte resistente, che peraltro non è costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
14.04.2025 da , così provvede: Parte_1
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, lì 09.12.2025
Il Giudice
IA LA
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