Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A 03586/0 1 37.. 實 事 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 3673/1997 Presidente Dott. Michele Annunziata - 66 Giovanni Prestipino - Consigliere 6666 Pietro Cuoco Rep. 66 Cron.7263 66 Alessandro De Renzis 66 Pasquale Picone Relatore 66 Ud. 17.1.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GI EN, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 29, presso l'avv. Claudio Bevilacqua, che lo rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente- contro 188 PRAMAC INDUSTRIALE SpA - già L'Europea SpA -, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via D. Chelini, n. 5, presso l'avv. Alessandro Nicoletti, rappresentata e difesa dall'avv. Tullio Zanchi con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Siena n. 518 in data 19 dicembre 1996 (R.G. 167/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.1.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Barbara Piccini per delega dell'avv. Bevilacqua;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Siena, in accoglimento dell'appello della "Pramac SpA", già "L'europea SpA", contro la sentenza del Pretore della stessa sede, ha dichiarato inefficaci gli atti di precetto notificati alla società il 4.7.1994 e il 13.3.1995 ad istanza di EN LI. Il LI aveva notificato gli indicati atti di precetto sulla base del titolo esecutivo costituito dal verbale di transazione della causa avente ad oggetto il licenziamento intimatogli da "L'Europea SpA". La parte debitrice, proponendo opposizione all'esecuzione, aveva sostenuto di avere esattamente proceduto ai pagamenti rateali previsti dall'atto di transazione, in quanto la somma pattuita di £ 120.000.000/ doveva intendersi al lordo delle ritenute fiscali e non al netto come preteso dal LI. 2 Il Tribunale, giungendo a conclusioni opposte rispetto all'esito del giudizio di primo grado, ha rilevato che dalla lettera dell'accordo non emergeva alcun elemento circa una specifica pattuizione sugli oneri fiscali, anzi, al contrario, vi era stata una successiva dichiarazione del LI secondo cui la somma concordata escludeva qualsiasi altro onere a carico della società. La cassazione della sentenza è chiesta da EN LI con ricorso articolato in due motivi;
ha resistito con controricorso la Pramac Industriale SpA., prospettando altresì che la controversia instaurata dal LI presentava gli estremi della causa tributaria, di competenza del giudice tributario. Della causa sono state perciò, investite le sezioni unite della Corte, le quali, con sentenza n. 1194 del 2000 hanno deciso la questione di giurisdizione, dichiarando la competenza del giudice ordinario, con rimessione della causa alla sezione Lavoro per l'esame dei motivi di ricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1363, 1366 c.c., il ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso di considerare adeguatamente il contenuto del verbale di conciliazione, nella parte in cui si stabiliva che il pagamento della somma pattuita era da intendersi a titolo esclusivamente risarcitorio ai sensi dell'art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti dell'industria e, quindi, nell'intenzione delle parti, sottratta all'incidenza delle detrazioni fiscali secondo la disciplina legislativa dell'epoca (successivamente modificata del 1995); ciò dimostrava che la volontà dei contraenti era stata nel senso di pattuire il pagamento di una somma netta, mentre la successiva dichiarazione unilaterale del LI non recava alcun elemento che potesse intendersi riferito agli aspetti della regolamentazione fiscale (certamente 3 non disponibili ad opera della volontà negoziale), limitandosi a definire l'importo quale "costo aziendale", cioè componente negativa del reddito di impresa e confermando per altro verso che l'importo di £ 120.000 era quello che doveva essere "versato". Il secondo motivo denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perché il Tribunale avrebbe dovuto considerare il legittimo affidamento risposto dal LI sul pagamento della somma senza decurtazioni, nel presupposto, comune alla società, che non dovessero operarsi ritenute fiscali alla stregua del regime fiscale dell'epoca, sicché, ove la società avesse voluto sottoporre a ritenuta fiscale l'erogazione delle somme dovute, ciò avrebbe dovuto costituire oggetto di una manifesta ed inequivoca dichiarazione negoziale. La Corte, esaminati unitariamente i due motivi di ricorso per la loro evidente connessione, li giudica infondati. 8 L'interpretazione di un atto negoziale compete esclusivamente al giudice del merito ed il risultato dell'operazione di ermeneutica non può formare oggetto di diretta contestazione in sede di legittimità, dovendosi limitare il controllo della Corte alla verifica del rispetto degli art. 1362 ss. c.c. e dell'obbligo di una congrua motivazione. Nella fattispecie, in contrasto con l'intestazione recata dal primo motivo di ricorso, nessuna specifica violazione delle disposizioni di legge sull'interpretazione dei contratti viene in realtà imputata al Tribunale. Sotto il profilo della correttezza della motivazione, l'argomento principale di censura è la mancata considerazione del fatto che, stante la disciplina fiscale vigente all'epoca della stipulazione del negozio ed il dichiarato titolo risarcitorio dell'erogazione, la comune intenzione dei contraenti era stata quella di concordare l'ammontare di 120.000.000 quale somma che il lavoratore avrebbe dovuto effettivamente ricevere, senza decurtazioni di sorta. Si tratta però di argomento non significativo, dal punto di vista logico-giuridico, ai fini della ricostruzione della volontà dei contratti, che, anzi, rafforza la prospettiva interpretativa assunta dal giudice del merito. Invero, atteso che l'obbligazione fiscale grava esclusivamente sul percettore del reddito, l'eventuale erroneo convincimento in ordine al regime fiscale, potrebbe venire in rilievo ai fini della contestazione della stabilità del patto negoziale (sotto il profilo dell'annullabilità per errore o della risoluzione per presupposizione) ma non certo per condurre al risultato di ritenere che il debitore si fosse impegnato non a pagare soltanto £ I 120.000.000 ma una somma superiore e tale da compensare gli effetti dell'imposizione fiscale. Al riguardo, il Tribunale ha osservato che nessun elemento induceva a ritenere che fosse intervenuta una simile pattuizione e, a rafforzare il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, concorre la considerazione che il patto preordinato al pagamento di una somma netta presenta profili di marcata atipicità, necessitando di una specifica regolamentazione preordinata, non ad attuare lo spostamento dell'incidenza dell'obbligo tributario (non consentito dalla legge), ma ad aumentare il quantum dell'obbligazione assunta dall'erogatore del reddito, in modo che, applicando la ritenuta fiscale, la somma netta non sia inferiore ad una determinata soglia. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato perché al ricorrente non riesce il tentativo di dimostrare che il Tribunale ha violato le regole legali sull'interpretazione dei contratti, ovvero è incorso in omissioni, insufficienze o contraddizioni, nel ricostruire il contenuto negoziale nel senso che la società si era 5 impegnata a pagare proprio la somma risultante dal tenore letterale dell'atto, non una somma di maggiore importo, circostanza che è rimasta sul piano di un'affermazione inammissibilmente contrapposta all'accertamento di fatto di segno contrario compiuto nella sede competente. Il difforme esito dei giudizi di merito induce a compensare per giusti motivi fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente тарии M. A Hall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 9 MAR 2001 E B P U IL CANCELLIERE I D E N O Ph , A O S L S 0 L 1 A . O T 3 , B T 3 A I R 5 S D 'A E : L P A N S L T I E S 3 N D O -7 G I P S O -8 IM N A 1 E A D 1 S D E I , E A E O T G R O N G T T E E IS IT S L E G IR E A R D L L O E D 6