Sentenza 20 febbraio 2007
Massime • 1
Nel caso in cui in sede di legittimità sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa qualificazione giuridica, per effetto della quale rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado, oltre a quella di appello, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2007, n. 10730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10730 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 20/02/2007
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI PA - Consigliere - N. 447
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO PA Antonio - Consigliere - N. 16682/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI PA GI, N. IL 24/04/1965;
avverso SENTENZA del 13/01/2006 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del sost. proc. gen. Dr. W. De Nunzio che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
quanto segue:
Di PA RG, appartenente alla Polizia di Stato, è stato condannato per furto di una radio di servizio (in secondo grado la pena è stata rideterminata in melius). I giudici del merito hanno valutato a suo carico essenzialmente quattro emergenze processuali:
1) il fatto che la radio fu certamente sottratta dalla vettura denominata "Verona 15" dopo le ore 1 del 6.12.2004 e prima che l'auto fosse aperta dai colleghi del Di PA montanti nel nuovo turno;
in tale periodo l'imputato fu presente in sezione ed ebbe la disponibilità delle chiavi della vettura, che poi furono ritrovare fuori posto, 2) il fatto che, subito dopo la fine del suo turno, il Di PA si allontanò dal posto di lavoro a bordo della sua vettura privata "a velocità non moderata", 3) il fatto che la radio in questione fu poi ritrovata nel bagno di una gioielleria gestita dalla moglie dell'agente CC, bagno che era stato frequentato dall'imputato, 4) il fatto che il Di PA, cui il CC aveva rimproverato la sua condotta, non solo non aveva negato l'addebito, ma aveva ricordato che precedentemente l'episodio si era verificato a parti invertite, in quanto un coltellino era stato fatto ritrovare nel suo armadietto di servizio, con il rischio che egli fosse imputato o comunque sospettato di furto. Ricorre per cassazione il difensore e deduce:
a) erronea applicazione della legge penale, in quanto, a tutto voler concedere, la corretta ipotesi da contestare non era quella di furto aggravato, ma quella di appropriazione indebita, se non addirittura il reato di peculato;
ne conseguirebbe però la incompetenza del giudice di primo grado, essendo stato il Di PA giudicato dal Tribunale in composizione monocratica.
In ogni caso, dalle dichiarazioni di un collega del Di PA, tale Di IR, si evince che nell'autovettura "Verona 15" una radio era presente, ma non è possibile stabilire di quale radio si trattasse. Nulla consente di affermare che successivamente sia stato proprio l'imputato a prelevare la radio in questione, ne' che la radio mancante fosse proprio quella che era a bordo della predetta vettura. Il furto poi è reato a dolo specifico, il che mal si concilia con la condotta attribuita al Di PA, il quale, secondo la tesi di accusa, avrebbe depositato la radio nel bagno della gioielleria sopra indicata. Dunque egli avrebbe agito non a scopo di profitto, ma per ragioni personali, forse legate al suo rapporto col CC, come anche provato dalla esiguità del valore del bene che non avrebbe giustificato un intento di appropriazione,
b) manifesta illogicità della motivazione, la quale si fonda su illazioni, dalle quali è scaturito un processo indiziario privo di fondamento logico ciò in quanto si assume che Di PA era l'unico presente "in entrambi i momenti" e che lo stesso non negò il proprio ruolo durante il colloquio con CC. Ebbene arbitrariamente la Corte di appello esclude la possibilità che altri abbiano lasciato la radio nel bagno della gioielleria, atteso, ad esempio, che nessuna indagine è stata effettuata nei confronti del CC o degli altri colleghi del Di PA, che avevano utilizzato la medesima vettura. Al proposito, va anzi notato che la scomparsa della radio fu denunziata con ritardo;
il che indurrebbe ragionevolmente a sospettare che la stessa possa essere stata persa dai compagni di lavoro dell'imputato. Non è poi stato chiarito quanto tempo sia intercorso dal momento in cui il Di PA visitò il bagno della gioielleria al giorno in cui la radio fu rinvenuta, ne' alcun accertamento fu condotto sul foglio di giornale che avvolgeva la radio. Quanto al colloquio tra l'imputato e il CC, la Corte neanche si pone il problema di una possibile diversa interprefazione del suo contenuto, ben potendo l'allusione alla scomparsa del coltello essere "letta"come negazione della verosimiglianza del fatto;
su tale aspetto invero le dichiarazioni rese da CC nelle sommarie informazioni fornite nella immediatezza dei fatti sono in contraddizione con quelle rese in dibattimento e non confermate Dall'Isp. De Rita. Tanto premesso, osserva questo Collegio che la qualificazione giuridica del fatto, così come contestato al Di PA, è errata. La questione, come premesso, risulta dedotta dal ricorrente e ben può essere affrontata in questa sede, atteso che essa certamente rientra nel novero delle questioni su cui la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609 c.p.p., comma 2, anche se non siano state dedotte con i motivi di appello, sempre che la soluzione non necessiti di accertamenti in punto di fatto (ASN 200545583 - RV 232773).
Tale è il caso di specie, atteso che all'imputato (indubbiamente un PU) è contestato di aver sottratto una cosa mobile di proprietà della PA, della quale egli aveva, sia pure pro tempore, la disponibilità per ragioni attinenti al suo ufficio (e tale disponibilità costituisce un antecedente della condotta illecita cfr. ASN 199505799 - RV 201680).
Orbene, se come gli si contesta- detta sottrazione è avvenuta a fine di impossessamento, non è dubbio che il Di PA debba essere chiamato a rispondere del delitto ex art 314 c.p.; se, viceversa, dalla istruttoria dibattimentale, fosse emersa diversa finalità, altra ancora avrebbe potuto essere la corretta qualificazione giuridica (es. la calunnia cd. reale in danno del CC, cfr. ASN 199203784 - RV 189793). Va comunque considerato che il "fatto" per il quale l'imputato è stato rinviato a giudizio e giudicato ("fatto" inteso nei suoi elementi costitutivi di condotta ed elemento psicologico) consiste, allo stato, nella appropriazione di una res di pertinenza del Corpo di polizia nel quale il ricorrente era organicamente inquadrato. Stante quanto sopra, va allora considerato fondato il rilievo formulato dal ricorrente in base al quale il Di PA è stato giudicato in primo grado da giudice incompetente. Il peculato invero è reato di competenza del Tribunale in composizione collegiale e, se l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del Tribunale, quando consista nell'intervento del giudice collegiale in luogo di quello monocratico cui la legge avrebbe attribuito la cognizione del giudizio, non legittima l'annullamento della sentenza di primo grado, da parte del giudice della impugnazione (neppure se sia stata tempestivamente eccepita e se l'eccezione risulti riproposta con i motivi di gravame, cfr. ASN 200407179 - RV 228230), ciò non può valere nel caso inverso, vale a dire quando il giudice monocratico abbia conosciuto di materia della quale avrebbe dovuto essere investito il giudice collegiale. In tale ipotesi, infatti, non può operare la regola posta all'art. 33 - octies c.p.p., comma 2 mentre, nel caso in esame, non può trovare applicazione neanche la preclusione ex art 33 quinquies c.p.p., atteso che la incompetenza era rilevabile solo a seguito della corretta riqualificazione giuridica del fatto, sempre possibile, come detto (anche innanzi al giudice di legittimità), alle condizioni sopra indicate.
A tutto quanto sin qui scritto, consegue la necessità di annullare (senza rinvio), non solo la sentenza impugnata, ma -necessariamente- anche quella di primo grado, con consequenziale trasmissione degli atti al P.M. competente (che è quello presso il Tribunale di Roma) per il corso ulteriore;
ciò ai sensi dell'art 23 c.p.p., da interpretare alla luce della sentenza Corte cost. 76/93 (cfr. ASN 200412317 - RV 227447) e 33 octies c.p.p..
P.Q.M.
la Corte, qualificato il fatto come peculato e ritenuta la incompetenza per materia del giudice di primo grado, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2007