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11 novembre 2003
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31 luglio 2012
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Art. 20. (Operazioni di scrutinio) 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi e' effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalita' delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall' articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 .
3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonche' le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non puo' riesaminare le schede gia' scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 maggio 2012, n. 67 , convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis, lettera e)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 , gli articoli 19 e 20 sono abrogati.
2. Per le modalita' delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall' articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 .
3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonche' le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non puo' riesaminare le schede gia' scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 maggio 2012, n. 67 , convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis, lettera e)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 , gli articoli 19 e 20 sono abrogati.
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/11/2022, n. 14336Provvedimento: […] A fondamento del ricorso è stata dedotta, con unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 18 e 20 della legge 286/2003, dell'art. 22 del DPR 395/2003, dell'art. 48 della Costituzione, del principio di espressione della volontà elettorale e dell'espressione del voto, […] pure a fronte dell'opposizione del Presidente e di un altro componente, non ha proceduto al riesame dei 104 voti contestati e provvisoriamente non assegnati dal seggio elettorale alla lista “Il NT”, provvedendo alla proclamazione degli eletti, e ciò – a giudizio del Collegio – proprio in violazione del predetto art. 20 della legge 286/2003 ”; ed ha, pertanto, […]Leggi di più...
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