TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Civitavecchia
Sezione Civile Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone all'udienza del 25 11.2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Roma, viale Giuseppe Mazzini n.13, C.F._1 presso lo studio dell'avvocato Mirella Tavano (C.F. ) che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti (P.E.C.:
) Email_1
-ricorrente- contro
nato in [...], il [...], Controparte_1 residente in [...], scala B, int. 02, C.F.: , CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Antenucci ( C.F.: ) ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Francesco Caracciolo n. 10, giusta procura in atti (PEC: ) Email_2 resistente NONCHE'
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 [...]
) e residente a [...]; C.F._5 resistente contumace CONCLUSIONI: come in atti Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 19.1.2024 il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio il Sig. e la di lui madre Controparte_1 [...] chiedendo al Tribunale di : - “accertare e dichiarare che il signor Controparte_2 occupa senza titolo alcuno l'unità immobiliare e relative Controparte_1 sita a Ladispoli via Sorrento n. 28 – Via Pisa s.n.c., Parte_1
e per l'effetto condannare il signor a rilasciare libero e sgombero Controparte_1 da sé, persone e cose l'immobile so legittimo possesso del signor
fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
– condannare il signor Pt_1 [...]
e la signora solidalm Controparte_1 Controparte_2 pagamento della indennità di occupazione nell'ammontare di euro 500/mese da calcolarsi dal giorno 24/05/2023, data di scadenza del contratto di comodato, al giorno del rilascio effettivo dei locali;
”. Premetteva l'istante di essere proprietario di un'unità immobiliare, con relative 1 pertinenze sita in Ladispoli, via Sorrento n. 28 ( Foglio 65, part. 884, sub. 8 e 63 graffati;
nonché Posto auto scoperto Via Sorrento n. 30, identificato con il n. 12 e Autorimessa coperta Via Pisa snc ( foglio 65, part. 884, sub 33); che l'immobile era occupato senza titolo dal Sig. , figlio della Sig.ra Controparte_1 Controparte_2 comodataria dell'immobile stesso e coniuge divorziato del Sig. che
[...] Parte_1
l'immobile era stato concesso in comodato d'uso alla Sig.ra Controparte_2
nell'ambito degli accordi di divorzio, con contratto sottoscritto il 23.05.2022,
[...] registrato il 09.06.2022 al n. 1347; che alla scadenza del 23.05.2023, la Sig.ra Controparte_2
su richiesta del Sig. in data 08.06.2023 aveva provveduto a
[...] Pt_1 riconsegnare i locali consapevole che erano occupati dal Sig. Controparte_1
(figlio di primo letto della sola Sig.ra ); che
[...] Controparte_2 erano esitati negativamente i tentativi di ottenere la restituzione dell'immobile. Si costituiva con memoria e documenti, che eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso in quanto, da una parte, non era stata ritualmente esperita la mediazione, dall'altra per non essere stata esperita la negoziazione assistita.
Nel merito non contestava di vivere nell'immobile di Ladispoli Via Sorrento n. 28 ed avere lì la sua residenza;
contestava invece il possesso e utilizzo del posto auto scoperto in Via Sorrento n. 30, identificato con il n. 12 e/o l'autorimessa coperta in Via Pisa snc ( foglio 65, part. 884, sub 33 ), perché non era titolare di patente di guida, non aveva motoveicoli, scooter, automobili e non aveva le chiavi dell'autorimessa posta al piano seminterrato al quale si accedeva tramite rampa di accesso carrabile lungo la strada di collegamento tra via Pisa e Via Sorrento. Con riferimento alle dette pertinenze, deduceva il resistente, la controparte era stata già immessa nel possesso con la riconsegna delle chiavi da parte della Sig.ra in data 08.06.2023, essendo tali pertinenze libere. Controparte_2
Contestava quindi la richiesta di indennità di occupazione abnorme e non provata e la decorrenza delle somme, dovute, semmai, dalla domanda non essendo egli al corrente dei rapporti intercorsi fra e né avendo mai Parte_1 Controparte_2 alcuno avanzato nei suoi confronti alcuna pretesa per l'indennità di occupazione, se non con il ricorso introduttivo. Rimaneva contumace la Sig.ra Controparte_2
Il Giudice formulava una proposta conciliativa: “rilascio dell'immobile entro il mese di novembre 2024, corresponsione da parte del convenuto di una indennità di occupazione di € 350,00 mensili da gennaio 2024 sino al rilascio, spese compensate”, rinviando all'udienza cartolare del 20.06.2024 per consentire alle parti di manifestare la loro volontà in merito all'adesione alla proposta. Alla citata udienza, il ricorrente accettava la proposta formulata dal Magistrato insistendo nel caso di non accettazione della controparte o di inesatto adempimento della proposta, nell'emissione di un provvedimento urgente di rilascio dell'immobile da parte del resistente. All'udienza del 20 giugno 2024, il resistente non aderiva alla proposta Controparte_1 del Giudice “in quanto a seguito di informazioni assunte presso il Comune di Ladispoli, dove ha presentato richiesta di alloggio popolare (documenti agli atti) per salire in graduatoria è necessario che vi sia una sentenza del Giudice che ordini il rilascio dell'immobile, mentre non avrebbe tale valenza, a dire del predetto Comune, un accordo raggiunto tra le parti, seppur su proposta del Magistrato…”. Il Giudice, preso atto dell'esito negativo della proposta, rinviava la causa all'udienza del 29.09.2026, stante il carico del ruolo.
2 Di nuovo, il ricorrente, in data 30.09.2024, proponeva istanza per l'emissione con urgenza di un'ordinanza di rilascio dell'immobile, sito in Ladispoli, via Sorrento n. 28, illegittimamente occupato dal resistente istanza che Controparte_1 veniva rigettata. Pertanto, in data 04.12.2024, il ricorrente iscriveva ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, per ottenere in sostanza il rilascio dell'immobile. Veniva emessa ordinanza di rilascio comunicata via PEC il 04.03.2025, riguardante il solo immobile di Ladispoli, Via Sorrento n. 28 (NCEU foglio 65, part. 884, sub 3 e 63 graffati), con autorizzazione altresì anche all'intervento dell'Ufficiale Giudiziario a cura del ricorrente, qualora l'ordine di sgombero non fosse adempiuto spontaneamente. In difetto di richieste istruttorie la causa veniva decisa all'udienza del 25.11.2025.
Sulle eccezioni preliminari di improcedibilità Il resistente ha sollevato due eccezioni di improcedibilità Una con riferimento alla posizione della resistente contumace per la mancata attivazione sia della negoziazione assistita che della mediazione obbligatoria, la prima non introdotta e la seconda avviata dal ricorrente dinanzi all'Organismo di mediazione solo CP_3 nei confronti del . Controparte_1
L'eccezione va respinta in quanto sollevata da soggetto non legittimato. Quella relativa alla mancanza di una condizione di procedibilità è una eccezione in senso proprio, che va proposta entro termini ristretti dalla parte (o rilevata d'ufficio dal giudice) : nessuna delle due ipotesi si è verificata. In base alla seconda eccezione sollevata la improcedibilità conseguirebbe alla
“invalidità” del verbale dell'incontro di mediazione svolto in data 22.11.23 (all.4 parte ricorrente). L'eccezione va respinta potendosi considerarsi assolta la condizione di procedibilità. Il resistente non contesta, infatti, di avere partecipato al detto incontro previa regolare convocazione né contesta l'esito (negativo) dell'incontro rilevando solo che il verbale non risulterebbe firmato. Infatti il primo verbale “per un mero errore materiale… è stato sottoscritto da un mediatore diverso da quello assegnato” (doc.1 – PEC dell'organismo in data . 22.02.2024), e pertanto veniva di nuovo inviato il link, perché tutti potessero procedere alla firma dello stesso. La difesa del resistente – si legge nella comparsa di costituzione – aveva proceduto alla sottoscrizione, come riscontrato via mail dall'Organismo di mediazione ( doc. 2 – mail 22.02.2024 ), ma non era poi pervenuto il verbale di mediazione con la sottoscrizione corretta di tutte le parti e del mediatore. Ebbene poiché è pacifico che l'incontro di mediazione c'è stato effettivamente con esito negativo non può certo dirsi non soddisfatta la condizione di procedibilità che mira nella sostanza aa fare in modo che le parti abbino un contatto prima del giudizio per la ricerca di un eventuale accordo: ciò è quanto esattamente avvenuto. Nel merito la domanda del ricorrente è fondata e va accolta per quanto di ragione. Il ricorrente è proprietario di una unità immobiliare, con relative pertinenze, sita Pt_1
a Ladispoli in via Sorrento n.28 - via Pisa SNC - e censito presso il Comune di Ladispoli con la seguente ripartizione: immobile ad uso civile abitazione via Sorrento n.28 (Foglio 65, Part. 884, sub. 8 e 63 graffati); posto auto scoperto via Sorrento n.30 identificato con il numero 12; e autorimessa coperta via Pisa SNC (Foglio 65, Part. 884, sub.33). Tale immobile era stato concesso, nell'ambito degli accordi di divorzio, in comodato d'uso alla signora CP_2
3 madre del sig. , tramite contratto sottoscritto in data 23.05.2022 e CP_2 Controparte_1 registrato in data 09.06.2022 al numero 1347. Al momento della stipula del suindicato contratto di comodato il sig. non era convivente con la madre, tant'è che Controparte_1 non è prevista, nel contratto di comodato, la sua presenza all'interno dell'appartamento (doc. n.1 del fascicolo principale). Attesa la scadenza del comodato in data 23.05.2023 la sig. ha effettuato un rilascio in data 08.06.2023 solo formale e Controparte_2 affatto liberatorio giacchè dichiarava ella stessa (doc.2) che all'interno dell'immobile vi era il signor che rifiutava di rilasciarlo. Controparte_1
Pertanto l'azione proposta è fondata sia nei confronti della sig. Controparte_2 che di fatto non ha adempiuto alla propria obbligazione contrattuale di rilascio del
[...] ben concesso in comodato sia nei confronti del sig. che non vanta alcun Controparte_1 titolo di detenzione (anche se si volesse immaginare un subcomodato al figlio anche questo è risultato travolto dalla cessazione del comodato principale). Quanto alla circostanza dedotta dal sig. di ignorare che il fosse Controparte_1 Pt_1 il proprietario e che intendeva rientrare nel possesso dell'immobile la stessa è confutata quantomeno dall'ottobre 2023 allorchè il resistente ha ricevuto la convocazione per la mediazione. Quanto alla domanda risarcitoria occorre distinguere la questione delle spese sostenute per l'immobile (danno emergente) dall'indennità di occupazione (lucro cessante o mancato guadagno). Quanto alle prime la domanda va respinta in quanto non provati gli esborsi per oneri condominiali riferibili al periodo di vigenza del comodato o di occupazione del sig.
Come doc. 3 del sub procedimento cautelare sono state prodotte, infatti, due Pt_2 ricevute di cui un bonifico per € 300,00 nel marzo 2024 e uno screenshot di un bonifico postale di € 100,00 del luglio 2023, riportanti genericamente la causale “rata Condominio Serafini Giuliano”. Quanto al pagamento delle rate di mutuo sono state prodotte nel sub procedimento tre ricevute di pagamento di un mutuo (all.2) che non è possibile ricondurrei all'immobile di causa e sue pertinenze. La pretesa relativa alla indennità di occupazione va anch'essa respinta in difetto di allegazione e prova del danno. La prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14222/2012 e n. 20823/2015) ha stabilito che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Da ultimo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 39 del 07.10.2021, ha affermato che “il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018, Rv. 648709)”; né, prosegue la Corte, è sufficiente aver “riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione, senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali”.,
4 Anche di recente la suprema corte - SS.UU Civile Sent. Num. 33645/2022 - ha chiarito, in ordine al c.d. “danno in re ipsa” – che tale appunto non è – che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Nel caso che ci occupa non è stata fornita alcuna prova che la parte ricorrente volesse mettere sul mercato l'immobile per trarne un redito o guadagno . Le spese di lite come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone così provvede nel giudizio avente RG. 71/2024: accoglie la domanda del ricorrente per quanto di ragione e condanna
[...]
e al rilascio in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'attore dell'unità immobiliare, con relative pertinenze sita in Ladispoli, via Sorrento n. 28 ( Foglio 65, part. 884, sub. 8 e 63 graffati;
Posto auto scoperto Via Sorrento n. 30, identificato con il n. 12; Autorimessa coperta Via Pisa snc ( foglio 65, part. 884, sub 33; condanna i resistenti in solido alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 110,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 25.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Nardone
5