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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3114/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920249011019738000 CONTRIB. BONIF. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2140/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento emesso da AdE-R della Provincia di Lecce, con il quale l'ufficio ha sollecitato il versamento di €. 1.296,10 portato da due distinte cartelle esattoriali, asseritamente notificate alla ricorrente il 19/09/2023 (Cartella n. 059 2023 0023414540 per l'importo di €.
56,27) ed il 26/04/2024 (Cartella n. 059 2024 0034785789 per l'importo di €. 1.239,83). L'impugnazione è tuttavia limitata al sollecito inerente la cartella di pagamento n. 05920240034785789/000 attinente l'omesso versamento, in favore del Consorzio Speciale per la Bonifica di AR (ora Consorzio di Bonifica Centro -
Sud Puglia), del contributo di bonifica anno 2023, che la ricorrente afferma non esserle mai stata notificata.
Le censure di parte ricorrente attengono dunque alla mancata notifica degli atti prodromici l'impugnato sollecito di pagamento ed i vizi della cartella esattoriale presupposta (Insussistenza del presupposto legittimante l'assoggettamento del terreno all'onere consortile;
vizio di motivazione).
Si sono ritualmente costituiti entrambi gli enti convenuti che hanno contestato l'ex adverso eccepito e dedotto, hanno rilevato la tardività del ricorso, ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92, relativamente alla presupposta cartella esattoriale, n. 05920240034785789000, di cui è stata fornita la prova della rituale notifica effettuata con pec in data 26/04/2024, non impugnata, con conseguente preclusione per il giudice in ordine all'analisi dei motivi d'impugnazione nel merito, ed hanno concluso per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite. L'AdE-R ha sottolineato che l'impugnato sollecito di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, non ha natura provvedimentale e deve assimilarsi ad un semplice atto di cortesia. Ha infine eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure relative alla sussistenza dell'obbligazione recata nell'atto opposto.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte rileva che nella fattispecie in esame si procede tramite ruolo con la semplice notifica della cartella e che la cartella esattoriale n. 059 2024 0034785789 (presupposta all'emissione del successivo sollecito di pagamento) è stata ritualmente notificata all'indirizzo PEC della ricorrente (Email_4) il giorno 26/04/2024 alle ore 09:42:43, dall'indirizzo PEC "notifica.acc.puglia@pec. agenziariscossione.gov.it" (Identificativo messaggio di consegna: 31A4C4F6.01F9FE93.195B36D4.018AC875. Email_5 ). Conseguentemente ogni censura riferita a tale atto impositivo è preclusa in questa sede, perché tardiva, ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92. Conseguentemente la pretesa impositiva è ormai consolidata.
Ciò premesso si sottolinea che il sollecito di pagamento dell'AdE-R per cartelle già notificate è impugnabile solo se il sollecito rappresenta l'occasione per cui si viene a conoscenza della pretesa tributaria, ovvero in presenza di vizi attinenti la notifica della cartella presupposta;
nel caso di specie, tuttavia, la cartella presupposta era stata notificata in modo del tutto regolare e la contribuente avrebbe potuto contestarla tempestivamente. La ricorrente è pertanto decaduta dalla possibilità di proporre censure attinenti l'accertamento e la verifica della sottesa posizione debitoria portata dalla cartella stessa. Né sussistono “fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo”, peraltro non formulati in una specifica contestazione, atteso che il tributo contestato ha avuto genesi nell'anno 2023. Il sollecito di pagamento de quo, pertanto, può essere impugnato solo per vizi propri, essendo divenuta definitiva la presupposta cartella esattoriale. Né sussiste vizio di motivazione del sollecito di pagamento atteso che esso è una sorta di “promemoria” che viene inviato al debitore con l'invito a mettersi in regola con i pagamenti di cui egli è già stato edotto con la prodromica cartella esattoriale ritualmente notificata, richiamata compiutamente nel sollecito stesso. Il riferimento all'atto presupposto (cartella di pagamento) è pertanto sufficiente a dare specifica indicazione della pretesa per la quale si procede, presumendo l'intervenuta conoscenza del contenuto obbligatorio motivazionale stabilito per legge per gli atti impo-esattivi tipici.
La contribuente è stata messa quindi in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirle sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Peraltro, l'analiticità degli atti difensivi prodotti evidenzia che la ricorrente ha avuto piena contezza del tributo in questione.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore degli enti convenuti, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore di parte resistente, che liquida nella somma di €. 400,00 oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore di ciascun ente costituito, con distrazione –quanto alle spese di lite dovute al Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia- in favore dell'Avv. Difensore_2, difensore del Consorzio medesimo.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3114/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920249011019738000 CONTRIB. BONIF. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2140/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento emesso da AdE-R della Provincia di Lecce, con il quale l'ufficio ha sollecitato il versamento di €. 1.296,10 portato da due distinte cartelle esattoriali, asseritamente notificate alla ricorrente il 19/09/2023 (Cartella n. 059 2023 0023414540 per l'importo di €.
56,27) ed il 26/04/2024 (Cartella n. 059 2024 0034785789 per l'importo di €. 1.239,83). L'impugnazione è tuttavia limitata al sollecito inerente la cartella di pagamento n. 05920240034785789/000 attinente l'omesso versamento, in favore del Consorzio Speciale per la Bonifica di AR (ora Consorzio di Bonifica Centro -
Sud Puglia), del contributo di bonifica anno 2023, che la ricorrente afferma non esserle mai stata notificata.
Le censure di parte ricorrente attengono dunque alla mancata notifica degli atti prodromici l'impugnato sollecito di pagamento ed i vizi della cartella esattoriale presupposta (Insussistenza del presupposto legittimante l'assoggettamento del terreno all'onere consortile;
vizio di motivazione).
Si sono ritualmente costituiti entrambi gli enti convenuti che hanno contestato l'ex adverso eccepito e dedotto, hanno rilevato la tardività del ricorso, ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92, relativamente alla presupposta cartella esattoriale, n. 05920240034785789000, di cui è stata fornita la prova della rituale notifica effettuata con pec in data 26/04/2024, non impugnata, con conseguente preclusione per il giudice in ordine all'analisi dei motivi d'impugnazione nel merito, ed hanno concluso per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite. L'AdE-R ha sottolineato che l'impugnato sollecito di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, non ha natura provvedimentale e deve assimilarsi ad un semplice atto di cortesia. Ha infine eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure relative alla sussistenza dell'obbligazione recata nell'atto opposto.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte rileva che nella fattispecie in esame si procede tramite ruolo con la semplice notifica della cartella e che la cartella esattoriale n. 059 2024 0034785789 (presupposta all'emissione del successivo sollecito di pagamento) è stata ritualmente notificata all'indirizzo PEC della ricorrente (Email_4) il giorno 26/04/2024 alle ore 09:42:43, dall'indirizzo PEC "notifica.acc.puglia@pec. agenziariscossione.gov.it" (Identificativo messaggio di consegna: 31A4C4F6.01F9FE93.195B36D4.018AC875. Email_5 ). Conseguentemente ogni censura riferita a tale atto impositivo è preclusa in questa sede, perché tardiva, ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92. Conseguentemente la pretesa impositiva è ormai consolidata.
Ciò premesso si sottolinea che il sollecito di pagamento dell'AdE-R per cartelle già notificate è impugnabile solo se il sollecito rappresenta l'occasione per cui si viene a conoscenza della pretesa tributaria, ovvero in presenza di vizi attinenti la notifica della cartella presupposta;
nel caso di specie, tuttavia, la cartella presupposta era stata notificata in modo del tutto regolare e la contribuente avrebbe potuto contestarla tempestivamente. La ricorrente è pertanto decaduta dalla possibilità di proporre censure attinenti l'accertamento e la verifica della sottesa posizione debitoria portata dalla cartella stessa. Né sussistono “fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo”, peraltro non formulati in una specifica contestazione, atteso che il tributo contestato ha avuto genesi nell'anno 2023. Il sollecito di pagamento de quo, pertanto, può essere impugnato solo per vizi propri, essendo divenuta definitiva la presupposta cartella esattoriale. Né sussiste vizio di motivazione del sollecito di pagamento atteso che esso è una sorta di “promemoria” che viene inviato al debitore con l'invito a mettersi in regola con i pagamenti di cui egli è già stato edotto con la prodromica cartella esattoriale ritualmente notificata, richiamata compiutamente nel sollecito stesso. Il riferimento all'atto presupposto (cartella di pagamento) è pertanto sufficiente a dare specifica indicazione della pretesa per la quale si procede, presumendo l'intervenuta conoscenza del contenuto obbligatorio motivazionale stabilito per legge per gli atti impo-esattivi tipici.
La contribuente è stata messa quindi in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirle sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Peraltro, l'analiticità degli atti difensivi prodotti evidenzia che la ricorrente ha avuto piena contezza del tributo in questione.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore degli enti convenuti, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore di parte resistente, che liquida nella somma di €. 400,00 oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore di ciascun ente costituito, con distrazione –quanto alle spese di lite dovute al Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia- in favore dell'Avv. Difensore_2, difensore del Consorzio medesimo.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025