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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ARIOLLI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 213/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calvi Dell'Umbria
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 147 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai rispettivi atti difensivi ed insistono nelle loro conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento esecutivo – omesso pagamento per IMU – anno 2021 – avviso n. 147 del 9.9.2025 prot. nr. 5800 del 9.9.2025, emesso dal comune di Calvi dell'Umbria. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1) Inesistenza della notifica effettuata tramite smartphone;
2)
Illegittimità dell'avviso notificato per carenza di motivazione dell'atto in violazione dell'art. 7, L. 27 luglio 2000
n. 212; 3) Illegittimità nel merito dell'avviso di accertamento notificato per errata valutazione delle aree da parte del Comune. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
2. Con atto di controdeduzioni si è costituito il comune di Calvi dell'Umbria, il quale ha ribadito la correttezza del proprio operato, in particolare eccependo il difetto di giurisdizione di questa Corte, deducendo sulla ritualità della notifica eseguita, sulla presenza di una motivazione adeguata a base dell'avviso impugnato, nonché sulla fondatezza nel merito della pretesa impositiva esatta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto riferita al contribuente. Ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
3. Con memoria del 24 gennaio 2026, la difesa del comune ha ulteriormente argomentato in ordine all'infondatezza dei motivi di ricorso di controparte.
4. Con memoria del 5 febbraio 2026, la difesa del ricorrente ha replicato alle controdeduzioni del comune, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
5. Il G.M., all'udienza del 16 febbraio 2026, sulle conclusioni delle parti, riteneva la causa in decisione, decidendo come da dispositivo comunicato nei termini di legge alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione.
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso e “difetto di giurisdizione” in favore del g.a., sollevata dalla difesa del comune resistente, sul rilievo che il ricorrente non ha chiesto, come suo preciso onere, la disapplicazione della delibera n. 36/2008 recante “Determinazione delle aree fabbricabili ai fini ICI. Adozione ed approvazione PRG” e della successiva comunicazione dell'8.1.2010, poste a fondamento dell'accertamento, a fronte di un atto amministrativo ormai consolidato per mancata impugnazione ed anche comunicato con lettera raccomandata senza alcuna contestazione, né allora, né oggi. Adduce la difesa del comune che la disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto avrebbe dovuto conseguire ad una motivata richiesta di parte, pena l'insanabile violazione dell'art. 112 c.p.c. (principio della domanda e di corrispondenza tra quanto richiesto e quanto pronunciato). Tale prospettazione non può condividersi essendosi al cospetto di controversia avente ad oggetto un atto impositivo. L'atto immediatamente impositivo, nonché unico oggetto di impugnazione, è infatti l'avviso di accertamento che costituisce l'atto attuativo e applicativo della pretesa tributaria e con il quale viene richiesta una maggiore imposta sulla base di presunti maggiori valori. È dunque l'atto impugnato – e non la delibera n. 36/2008 e la successiva comunicazione dell'8 gennaio 2010, quali atti amministrativi presupposti in sé – a incidere direttamente sulla sfera giuridica del ricorrente, determinando l'insorgenza dell'obbligazione tributaria e rendendo attuale e concreta la pretesa dell'amministrazione comunale. Con la conseguenza che la dedotta mancata impugnazione della delibera comunale risulta priva di decisivo rilievo, posto che, per come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, è l'avviso di accertamento ad essere censurato di illegittimità per vizi sostanziali che investono direttamente il contenuto e i presupposti della pretesa impositiva. Del resto, è con l'avviso di accertamento che si esige la maggiore imposta dovuta, non derivando dalla delibera alcun obbligo diretto di pagamento nei confronti del destinatario.
A conforto della conclusione raggiunta depone il recente arresto di Cass., Sez. 5, ordinanza n. 15993 del
2025, a mente della quale il contribuente ha pieno diritto di contestare il valore dell'immobile in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento, anche se non ha mai impugnato gli atti generali (delibere e regolamenti) che ne sono a fondamento. Il punto centrale della decisione è la natura giuridica di queste delibere. Esse non sono atti impositivi diretti, ma strumenti che mirano a limitare e rendere trasparente il potere di accertamento dell'ente locale. Funzionano in modo analogo agli studi di settore, ponendo una presunzione semplice (praesumptio hominis) sul valore di mercato delle aree. Resta fermo il fondamentale potere del giudice tributario di disapplicare l'atto amministrativo presupposto. Anche prima delle riforme legislative che lo hanno esplicitato, l'ordinamento riconosce al giudice il potere di non applicare un atto amministrativo (come una delibera comunale) se lo ritiene illegittimo, senza bisogno di un annullamento formale. Questo potere è essenziale per garantire una tutela giurisdizionale piena ed efficace al contribuente.
Affermare che il contribuente possa difendersi solo impugnando preventivamente l'atto generale significherebbe limitare ingiustificatamente il suo diritto di difesa.
3. Infondata è, invece, l'eccezione di inesistenza della notifica effettuata tramite smartphone dedotta quale primo motivo di ricorso. La notifica va ritenuta valida ed efficace, tenuto anche conto che il contribuente mostra di avere compreso il contenuto dell'avviso tanto da proporre tempestiva impugnazione, con sanatoria del vizio formale per accettazione del contraddittorio ex art. 156, comma 3, c.p.c. e art. 1, comma 2, c.p.t.
Inoltre, le ipotesi di inesistenza della notifica ricorrono soltanto nei casi limiti individuati dalle norme di legge
(v. art. 1 d.lgs. n. n. 219 del 2023). E tanto a prescindere che, per come allegato dalla difesa del comune, a seguito della notifica digitale SEND, il destinatario, in data 09/09/2025 alle ore 14:57, ha avuto accesso ai documenti informatici oggetto di notifica e associati allo IUN già indicato, così prendendo diretta cognizione dell'atto e rendendo superflua e non dovuta la successiva notifica cartacea.
4. Analogamente infondata è l'eccezione di nullità dell'avviso impugnato per carenza di motivazione. L'atto impugnata è, infatti, congruamente e correttamente motivato, individuando analiticamente i terreni oggetto di accertamento, l'estensione e il valore attribuito;
indica le norme di legge applicate e l'atto amministrativo di riferimento, la delibera giuntale n. 36 del 5.6.2008 con la quale è stato individuato il più probabile valore di trasformazione e di mercato dei terreni edificabili. Altrettanto precisati sono gli atti presupposti sia di natura regolamentare che collegiale, nonché le facoltà difensive. Né si può censurare sotto il profilo del vizio di motivazione – errores spesso agitato in analoghi motivi di ricorso – profili che attengono al merito della pretesa e che, invece, sono deputati ad essere vagliati nel contraddittorio delle parti nel corso del giudizio tributario susseguente all'impugnazione dell'atto.
5. Quanto al merito della questione, sostiene il ricorrente che l'avviso di accertamento è illegittimo in quanto fondato su valori diversi da quelli che il contribuente ha individuato sulla base della perizia tecnica asseverata del 7 maggio 2021, “che il Comune ha non solo conosciuto, ma anche validato negli anni ai fini della determinazione dell'IMU dovuta, senza mai formulare rilievi, contestazioni o procedere ad alcuna rettifica.
Fino all'adozione dell'atto impugnato, infatti, i valori indicati nella perizia sono sempre stati ritenuti congrui e conseguentemente applicati come base imponibile del tributo” (così la memoria del contribuente). A prescindere dal profilo in punto di congruità della misura dell'imposta pretesa, nessuna specifica allegazione conforta la seconda parte del rilievo. E tanto a prescindere dal decisivo rilievo di controparte che ha sottolineato che “non corrisponde ai fatti quanto dichiarato dal ricorrente a pag. 2 del ricorso introduttivo, ossia che egli avrebbe corrisposto l'IMU per gli anni pregressi sulla base della (peraltro) sopravvenuta sua perizia del 2021, avendo egli invece corrisposto sempre l'IMU, sino al medesimo anno 2021, sulla base dei valori da PRG come da DGC approvata dall'Ente, riconoscendo così la congruità dei valori attribuiti che non sono mai stati modificati – si ripete – a contestazione dell'altra infondata deduzione del medesimo Sig. Ricorrente_1 (mai l'Ufficio Tributi ha effettuato “un considerevole incremento di valore”).
Venendo, poi, ai rilievi in fatto, certamente va riconosciuto alla parte contribuente dimostrare il minor valore dei terreni, stabilito dalla delibera comunale, attraverso la prova contraria raggiunta con la produzione di una perizia di parte, potendo il valore venale dell'area edificabile essere rideterminato attraverso documentazione idonea a dimostrare la non corrispondenza e adeguatezza degli indici comunali (ex multis,
v. Cass., ordinanza n. 25781 del 1/9/2022).
Tanto premesso, sulla scorta della perizia parte il ricorrente ha posto a fondamento del minor valore, le seguenti circostanze di fatto:
- il terreno indicato nella perizia come Cespite a) (Foglio e part. Numero 1) è posto al di fuori del centro abitato in località La Corte e dunque in area priva di potenziale sviluppo urbanistico. Esso è attraversato dalla linea principale di adduzione dell'acquedotto comunale con presenza di tubature interrate di notevole portata che rendono parzialmente inedificabile l'area (cfr. perizia allegata). È di tutta evidenza, infatti, che le fondamenta di un eventuale edificio danneggerebbero l'acquedotto con conseguente alla collettività;
- l'appezzamento di terreno confina con la Strada Indirizzo_1; la parte del terreno confinante con la strada è destinata a fascia di rispetto stradale e, dunque, è anch'essa inedificabile. Sicché, la parte su cui in linea teorica si potrebbe costruire un eventuale edificio è estremamente circoscritta: tale situazione riduce notevolmente il valore del terreno;
- anche il terreno indicato nella perizia come Cespite b) (Foglio e part. Numero 2) è caratterizzato da una situazione di scarsa edificabilità. In primo luogo, esso confina con la Indirizzo_2; valgono dunque le considerazioni sopra esposte in termini di inedificabilità della area adiacente alla strada in quanto zona di rispetto stradale.
A ciò si deve aggiungere che, come evidenziato nella perizia del Geom. Nominativo_1 e nelle foto prodotte (allegato n. 3), il terreno è sovrastato da una parete calcarea di contenimento su cui insistono degli edifici.
Non vi è dunque spazio sufficiente per uno sviluppo edificatorio nel rispetto delle distanze di legge. Il terreno poi ricade in un comparto di recupero urbano dove il Piano Regolatore Generale prevede come modalità di attuazione un piano attuativo in cui ciascun intervento è condizionato allo studio unitario dell'intero comparto.
Ciò implica che soltanto i terreni del comparto valutati con le caratteristiche migliori potrebbero essere oggetto di edificazione.
Sicché, considerate le caratteristiche morfologiche e regolamentari sopra descritte, appare molto remota la possibilità che il terreno possa essere prescelto per uno sviluppo edificatorio. E, infatti, esso al più è occasionalmente utilizzato come area di parcheggio del proprietario.
Venendo, infine, al terreno identificato nella perizia come Cespite c) (Foglio e part. Numero
3), si deduce che palese l'approssimazione con la quale il Comune lo ha valutato. Nell'accertamento, infatti, è stata assoggettata ad IMU anche la particella 249 riferibile ad un'area interamente occupata dalla sede stradale della Strada Indirizzo 3. Il terreno non è mai stato formalmente espropriato ma di fatto è utilizzato dalle infrastrutture comunali e, dunque, non può in alcun modo essere considerato edificabile, sia nella parte su cui insiste la viabilità comunale sia nella prospiciente fascia di rispetto stradale.
Peraltro, anche esso è posto al di fuori del centro abitato in località La Corte e dunque in area priva di potenziale sviluppo urbanistico. Infine, si precisa che le aree descritte, poi, sono zone per lo più prive di servizi fognari pubblici per le quali gli oneri di urbanizzazione sono particolarmente gravosi.
A fronte di tali rilievi le censure del comune risultano generiche o prive di decisività, in quanto tutte incentrate sulla astratta vocazione, rectius potenzialità, edificatoria dei terreni e non idonee a confutare decisamente nello specifico le circostanze addotte che concorrono a rendere il valore di mercato inferiore rispetto a lotti
“pronti per l'edilizia”.
Ne consegue pertanto l'affidabilità dei valori indicati nella perizia giurata di parte ricorrente, non specificamente contestati nella loro misura dal comune resistente, così attribuendosi al motivo di ricorso in punto di annullamento dell'atto impugnato quella necessaria specificità del petitum che altrimenti avrebbe reso generica l'impugnazione.
6. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione. Tenuto conto della particolare complessità della vicenda, nonché dell'esito anche in punto di soccombenza di alcune delle domande spiegate dalla parte ricorrente, ritiene il G.M. che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Terni, 16 febbraio 2026 Il Giudice monocratico Giovanni Ariolli
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ARIOLLI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 213/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calvi Dell'Umbria
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 147 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai rispettivi atti difensivi ed insistono nelle loro conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento esecutivo – omesso pagamento per IMU – anno 2021 – avviso n. 147 del 9.9.2025 prot. nr. 5800 del 9.9.2025, emesso dal comune di Calvi dell'Umbria. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1) Inesistenza della notifica effettuata tramite smartphone;
2)
Illegittimità dell'avviso notificato per carenza di motivazione dell'atto in violazione dell'art. 7, L. 27 luglio 2000
n. 212; 3) Illegittimità nel merito dell'avviso di accertamento notificato per errata valutazione delle aree da parte del Comune. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
2. Con atto di controdeduzioni si è costituito il comune di Calvi dell'Umbria, il quale ha ribadito la correttezza del proprio operato, in particolare eccependo il difetto di giurisdizione di questa Corte, deducendo sulla ritualità della notifica eseguita, sulla presenza di una motivazione adeguata a base dell'avviso impugnato, nonché sulla fondatezza nel merito della pretesa impositiva esatta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto riferita al contribuente. Ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
3. Con memoria del 24 gennaio 2026, la difesa del comune ha ulteriormente argomentato in ordine all'infondatezza dei motivi di ricorso di controparte.
4. Con memoria del 5 febbraio 2026, la difesa del ricorrente ha replicato alle controdeduzioni del comune, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
5. Il G.M., all'udienza del 16 febbraio 2026, sulle conclusioni delle parti, riteneva la causa in decisione, decidendo come da dispositivo comunicato nei termini di legge alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione.
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso e “difetto di giurisdizione” in favore del g.a., sollevata dalla difesa del comune resistente, sul rilievo che il ricorrente non ha chiesto, come suo preciso onere, la disapplicazione della delibera n. 36/2008 recante “Determinazione delle aree fabbricabili ai fini ICI. Adozione ed approvazione PRG” e della successiva comunicazione dell'8.1.2010, poste a fondamento dell'accertamento, a fronte di un atto amministrativo ormai consolidato per mancata impugnazione ed anche comunicato con lettera raccomandata senza alcuna contestazione, né allora, né oggi. Adduce la difesa del comune che la disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto avrebbe dovuto conseguire ad una motivata richiesta di parte, pena l'insanabile violazione dell'art. 112 c.p.c. (principio della domanda e di corrispondenza tra quanto richiesto e quanto pronunciato). Tale prospettazione non può condividersi essendosi al cospetto di controversia avente ad oggetto un atto impositivo. L'atto immediatamente impositivo, nonché unico oggetto di impugnazione, è infatti l'avviso di accertamento che costituisce l'atto attuativo e applicativo della pretesa tributaria e con il quale viene richiesta una maggiore imposta sulla base di presunti maggiori valori. È dunque l'atto impugnato – e non la delibera n. 36/2008 e la successiva comunicazione dell'8 gennaio 2010, quali atti amministrativi presupposti in sé – a incidere direttamente sulla sfera giuridica del ricorrente, determinando l'insorgenza dell'obbligazione tributaria e rendendo attuale e concreta la pretesa dell'amministrazione comunale. Con la conseguenza che la dedotta mancata impugnazione della delibera comunale risulta priva di decisivo rilievo, posto che, per come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, è l'avviso di accertamento ad essere censurato di illegittimità per vizi sostanziali che investono direttamente il contenuto e i presupposti della pretesa impositiva. Del resto, è con l'avviso di accertamento che si esige la maggiore imposta dovuta, non derivando dalla delibera alcun obbligo diretto di pagamento nei confronti del destinatario.
A conforto della conclusione raggiunta depone il recente arresto di Cass., Sez. 5, ordinanza n. 15993 del
2025, a mente della quale il contribuente ha pieno diritto di contestare il valore dell'immobile in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento, anche se non ha mai impugnato gli atti generali (delibere e regolamenti) che ne sono a fondamento. Il punto centrale della decisione è la natura giuridica di queste delibere. Esse non sono atti impositivi diretti, ma strumenti che mirano a limitare e rendere trasparente il potere di accertamento dell'ente locale. Funzionano in modo analogo agli studi di settore, ponendo una presunzione semplice (praesumptio hominis) sul valore di mercato delle aree. Resta fermo il fondamentale potere del giudice tributario di disapplicare l'atto amministrativo presupposto. Anche prima delle riforme legislative che lo hanno esplicitato, l'ordinamento riconosce al giudice il potere di non applicare un atto amministrativo (come una delibera comunale) se lo ritiene illegittimo, senza bisogno di un annullamento formale. Questo potere è essenziale per garantire una tutela giurisdizionale piena ed efficace al contribuente.
Affermare che il contribuente possa difendersi solo impugnando preventivamente l'atto generale significherebbe limitare ingiustificatamente il suo diritto di difesa.
3. Infondata è, invece, l'eccezione di inesistenza della notifica effettuata tramite smartphone dedotta quale primo motivo di ricorso. La notifica va ritenuta valida ed efficace, tenuto anche conto che il contribuente mostra di avere compreso il contenuto dell'avviso tanto da proporre tempestiva impugnazione, con sanatoria del vizio formale per accettazione del contraddittorio ex art. 156, comma 3, c.p.c. e art. 1, comma 2, c.p.t.
Inoltre, le ipotesi di inesistenza della notifica ricorrono soltanto nei casi limiti individuati dalle norme di legge
(v. art. 1 d.lgs. n. n. 219 del 2023). E tanto a prescindere che, per come allegato dalla difesa del comune, a seguito della notifica digitale SEND, il destinatario, in data 09/09/2025 alle ore 14:57, ha avuto accesso ai documenti informatici oggetto di notifica e associati allo IUN già indicato, così prendendo diretta cognizione dell'atto e rendendo superflua e non dovuta la successiva notifica cartacea.
4. Analogamente infondata è l'eccezione di nullità dell'avviso impugnato per carenza di motivazione. L'atto impugnata è, infatti, congruamente e correttamente motivato, individuando analiticamente i terreni oggetto di accertamento, l'estensione e il valore attribuito;
indica le norme di legge applicate e l'atto amministrativo di riferimento, la delibera giuntale n. 36 del 5.6.2008 con la quale è stato individuato il più probabile valore di trasformazione e di mercato dei terreni edificabili. Altrettanto precisati sono gli atti presupposti sia di natura regolamentare che collegiale, nonché le facoltà difensive. Né si può censurare sotto il profilo del vizio di motivazione – errores spesso agitato in analoghi motivi di ricorso – profili che attengono al merito della pretesa e che, invece, sono deputati ad essere vagliati nel contraddittorio delle parti nel corso del giudizio tributario susseguente all'impugnazione dell'atto.
5. Quanto al merito della questione, sostiene il ricorrente che l'avviso di accertamento è illegittimo in quanto fondato su valori diversi da quelli che il contribuente ha individuato sulla base della perizia tecnica asseverata del 7 maggio 2021, “che il Comune ha non solo conosciuto, ma anche validato negli anni ai fini della determinazione dell'IMU dovuta, senza mai formulare rilievi, contestazioni o procedere ad alcuna rettifica.
Fino all'adozione dell'atto impugnato, infatti, i valori indicati nella perizia sono sempre stati ritenuti congrui e conseguentemente applicati come base imponibile del tributo” (così la memoria del contribuente). A prescindere dal profilo in punto di congruità della misura dell'imposta pretesa, nessuna specifica allegazione conforta la seconda parte del rilievo. E tanto a prescindere dal decisivo rilievo di controparte che ha sottolineato che “non corrisponde ai fatti quanto dichiarato dal ricorrente a pag. 2 del ricorso introduttivo, ossia che egli avrebbe corrisposto l'IMU per gli anni pregressi sulla base della (peraltro) sopravvenuta sua perizia del 2021, avendo egli invece corrisposto sempre l'IMU, sino al medesimo anno 2021, sulla base dei valori da PRG come da DGC approvata dall'Ente, riconoscendo così la congruità dei valori attribuiti che non sono mai stati modificati – si ripete – a contestazione dell'altra infondata deduzione del medesimo Sig. Ricorrente_1 (mai l'Ufficio Tributi ha effettuato “un considerevole incremento di valore”).
Venendo, poi, ai rilievi in fatto, certamente va riconosciuto alla parte contribuente dimostrare il minor valore dei terreni, stabilito dalla delibera comunale, attraverso la prova contraria raggiunta con la produzione di una perizia di parte, potendo il valore venale dell'area edificabile essere rideterminato attraverso documentazione idonea a dimostrare la non corrispondenza e adeguatezza degli indici comunali (ex multis,
v. Cass., ordinanza n. 25781 del 1/9/2022).
Tanto premesso, sulla scorta della perizia parte il ricorrente ha posto a fondamento del minor valore, le seguenti circostanze di fatto:
- il terreno indicato nella perizia come Cespite a) (Foglio e part. Numero 1) è posto al di fuori del centro abitato in località La Corte e dunque in area priva di potenziale sviluppo urbanistico. Esso è attraversato dalla linea principale di adduzione dell'acquedotto comunale con presenza di tubature interrate di notevole portata che rendono parzialmente inedificabile l'area (cfr. perizia allegata). È di tutta evidenza, infatti, che le fondamenta di un eventuale edificio danneggerebbero l'acquedotto con conseguente alla collettività;
- l'appezzamento di terreno confina con la Strada Indirizzo_1; la parte del terreno confinante con la strada è destinata a fascia di rispetto stradale e, dunque, è anch'essa inedificabile. Sicché, la parte su cui in linea teorica si potrebbe costruire un eventuale edificio è estremamente circoscritta: tale situazione riduce notevolmente il valore del terreno;
- anche il terreno indicato nella perizia come Cespite b) (Foglio e part. Numero 2) è caratterizzato da una situazione di scarsa edificabilità. In primo luogo, esso confina con la Indirizzo_2; valgono dunque le considerazioni sopra esposte in termini di inedificabilità della area adiacente alla strada in quanto zona di rispetto stradale.
A ciò si deve aggiungere che, come evidenziato nella perizia del Geom. Nominativo_1 e nelle foto prodotte (allegato n. 3), il terreno è sovrastato da una parete calcarea di contenimento su cui insistono degli edifici.
Non vi è dunque spazio sufficiente per uno sviluppo edificatorio nel rispetto delle distanze di legge. Il terreno poi ricade in un comparto di recupero urbano dove il Piano Regolatore Generale prevede come modalità di attuazione un piano attuativo in cui ciascun intervento è condizionato allo studio unitario dell'intero comparto.
Ciò implica che soltanto i terreni del comparto valutati con le caratteristiche migliori potrebbero essere oggetto di edificazione.
Sicché, considerate le caratteristiche morfologiche e regolamentari sopra descritte, appare molto remota la possibilità che il terreno possa essere prescelto per uno sviluppo edificatorio. E, infatti, esso al più è occasionalmente utilizzato come area di parcheggio del proprietario.
Venendo, infine, al terreno identificato nella perizia come Cespite c) (Foglio e part. Numero
3), si deduce che palese l'approssimazione con la quale il Comune lo ha valutato. Nell'accertamento, infatti, è stata assoggettata ad IMU anche la particella 249 riferibile ad un'area interamente occupata dalla sede stradale della Strada Indirizzo 3. Il terreno non è mai stato formalmente espropriato ma di fatto è utilizzato dalle infrastrutture comunali e, dunque, non può in alcun modo essere considerato edificabile, sia nella parte su cui insiste la viabilità comunale sia nella prospiciente fascia di rispetto stradale.
Peraltro, anche esso è posto al di fuori del centro abitato in località La Corte e dunque in area priva di potenziale sviluppo urbanistico. Infine, si precisa che le aree descritte, poi, sono zone per lo più prive di servizi fognari pubblici per le quali gli oneri di urbanizzazione sono particolarmente gravosi.
A fronte di tali rilievi le censure del comune risultano generiche o prive di decisività, in quanto tutte incentrate sulla astratta vocazione, rectius potenzialità, edificatoria dei terreni e non idonee a confutare decisamente nello specifico le circostanze addotte che concorrono a rendere il valore di mercato inferiore rispetto a lotti
“pronti per l'edilizia”.
Ne consegue pertanto l'affidabilità dei valori indicati nella perizia giurata di parte ricorrente, non specificamente contestati nella loro misura dal comune resistente, così attribuendosi al motivo di ricorso in punto di annullamento dell'atto impugnato quella necessaria specificità del petitum che altrimenti avrebbe reso generica l'impugnazione.
6. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione. Tenuto conto della particolare complessità della vicenda, nonché dell'esito anche in punto di soccombenza di alcune delle domande spiegate dalla parte ricorrente, ritiene il G.M. che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Terni, 16 febbraio 2026 Il Giudice monocratico Giovanni Ariolli