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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente e Relatore
IS ANGELA, Giudice
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 257/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazza Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 90318004052025 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 90318004052025 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 90318004052025 IRAP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 628/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'annullamento dell'avviso di accertamento con vittoria di spese.
Resistente: il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 Srl”, ha presentato le dichiarazioni dei redditi IRES e IRAP per l'anno di imposta 2021 in data 28/02/2024, quindi con un ritardo superiore a 90 giorni, il che ha portato a considerare le dichiarazioni stesse come omesse. I verificatori hanno ricostruito la base imponibile a norma dell'art. 41 del DPR 600/1973 (ai sensi del quale, in caso di dichiarazione omessa, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni semplici e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili ancorché regolarmente tenute) in € 245.315,41, pari ai ricavi calcolati sulla base delle operazioni in entrata rilevate dall'estratto conto bancario della società, ritenuti incassi non fatturati.
L'Agenzia delle entrate ha fatto proprie le conclusioni del PVC e ha emesso lo schema d'atto n.
TW9T210000256/2024-18, invitando la Parte a chiarire la propria posizione fiscale. La contribuente ha immediatamente dedotto che la ricostruzione del reddito derivante dall'analisi dei conti correnti intestati alla società sia viziata da un errore di calcolo, poiché dal totale dei movimenti attivi finanziari computati per calcolare il reddito generato nell'anno (e considerati come ricavi) doveva essere scorporata l'IVA.
Le osservazioni non sono state accolte, in quanto «la condotta omissiva così ricostruita non può e non deve essere “premiata” con lo scorporo di un'imposta, con la relativa diminuzione dei maggiori componenti attivi accertati, che sarebbe comunque gravata sul consumatore finale», ed è stato emesso l'avviso impugnato.
Nel ricorso, quanto ai motivi, è dedotta in via preliminare la violazione dell'art.
6-bis della legge n. 212/2000
(con specifico riferimento all'obbligo che l'atto “tenga conto” delle osservazioni del contribuente e sia motivato in relazione a quelle non accolte); in via subordinata è dedotta l'illogicità della ricostruzione dei maggiori imponibili, prospettandosi una confusione tra grandezze economiche di bilancio e movimentazioni bancarie e lamentandosi, altresì, l'omessa considerazione dei costi correlati a ricavi asseritamente maggiori. Nel medesimo atto la parte ricorrente precisa, inoltre, di riconoscere limitatamente alcune poste (di valore poco rilevante) secondo quanto ivi indicato.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita contestando l'assunto di parte ricorrente circa la mancata considerazione delle osservazioni, affermando di averle ritenute non meritevoli di accoglimento e di aver motivato nell'avviso; quanto al merito della ricostruzione, l'Ufficio richiama l'analisi dei conti correnti e il percorso argomentativo esposto nell'atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
L'Ufficio ha escluso lo scorporo dell'IVA dal totale dei movimenti finanziari attivi utilizzati per la ricostruzione, affermando che tali movimenti “testimoniano la presenza di incassi senza l'emissione del relativo documento fiscale” e che, conseguentemente, la condotta non dovrebbe essere “premiata” con lo scorporo di un'imposta, in quanto ciò determinerebbe una riduzione dei maggiori componenti attivi accertati.
La parte ricorrente contesta tale impostazione sul presupposto che gli incassi bancari, quando riferiti a fatture, incorporano due componenti distinte: l'imponibile (ricavo) e l'IVA; deduce quindi che l'assunzione dell'incasso “lordo” quale ricavo e, al contempo, quale base di calcolo dell'IVA conduce a una duplicazione dell'imposta: i movimenti bancari attivi sarebbero importi “lordi” addebitati ai clienti e composti da ricavo e
IVA, indicata come “partita di giro” non qualificabile come ricavo.
In sintesi: l'Agenzia giustifica il recupero sul presupposto che le movimentazioni bancarie attive costituirebbe il corrispettivo di operazioni “in nero”; parte ricorrente, invece, deduce che i movimenti costituirebbero il pagamento di fatture regolarmente emesse (salvo un caso).
L'esame del PVC evidenzia l'incongruenza delle conclusioni cui giunge l'amministrazione finanziaria con le premesse fattuali.
La Guardia di finanza nel processo verbale, nella sezione relativa ai controlli contabili riporta di avere ricevuto i libri giornali e i registri IVA dei periodi in verifica, tanto che, al momento di riconciliare la contabilità con i dati in possesso dell'ufficio (v. pag. 10) contesta la mancata trasmissione al sistema d'interscambio la fattura n. 2021236/A.
La tenuta della contabilità e la possibilità di condurre sulla stessa un esame incrociato, tanto da identificare una fattura non trasmessa, significano, a contrario, la normale esistenza di operazioni economiche attestate mediante fattura e che devono essere state regolate a mezzo del pagamento. Nessuna altra contestazione di ordine sostanziale è stata mossa sulla contabilità.
In sostanza, se non si può escludere che la società abbia fatto del nero, non è possibile presumere che l'intero ammontare dei versamenti bancari costituisca l'importo di incassi non fatturati.
Il metodo induttivo utilizzato, pur in presenza di una contabilità che consentiva di procedere in modo analitico, non può essere legittimato dalla circostanza della omessa (ritardata) dichiarazione: la presunzione normativa
è costruita sul presupposto che l'omessa dichiarazione sia sintomatica di una attività imprenditoriale “in nero”. L'equiparazione normativa tra dichiarazione ritardata e omessa richiede che l'amministrazione finanziaria, comunque, giustifichi il perché non abbia tenuto conto della contabilità regolarmente tenuta. Il mero richiamo alla norma che conferisce il potere (l'art. 41 cit.) non è sufficiente a legittimare l'operato:
l'obbligo di motivazione ha una funzione di controllo del corretto esercizio del potere nel caso concreto.
Nell'avviso non è stata neppure allegata la circostanza per la quale si è prescisso dalla contabilità.
La cosa, invece, era rilevante alla luce dei rilievi di parte e della normativa sulla registrazione dei ricavi. La disciplina civilistica prevede che “i ricavi e i proventi” siano indicati “al netto … delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi” (art. 2425-bis c.c.). Il principio contabile nazionale OIC 12, con riferimento alla voce A1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, ribadisce che tali ricavi “sono rilevati al netto … nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi”, richiamando espressamente l'art. 2425-bis c.c.. In ambito IFRS, IFRS 15 definisce la consideration rilevante ai fini del “transaction price” escludendo “amounts collected on behalf of third parties (for example, some sales taxes)”.
Alla luce di tali fonti, risulta che, nella rappresentazione civilistica e nei principi contabili nazionali, i ricavi di conto economico sono esposti al netto delle imposte direttamente connesse alla vendita/prestazione.
Il che implica che, dal punto di vista normativo, l'importo di un "incasso" non possa essere assunto nella sua interezza quale ricavo senza una adeguata giustificazione alla deroga della regola.
Ne segue che la scelta dell'Ufficio di assumere i movimenti bancari attivi come “ricavi” senza operare lo scorporo dell'IVA si fonda su un presupposto non coincidente con quello desumibile dalle fonti normative richiamate, allorché l'esame della contabilità della parte avrebbe consentito di riscontrare fatture e versamenti e, in conseguenza, determinare gli incassi in nero. L'avviso, quindi, presenta una motivazione carente, non dal punto di vista formale, ma sotto quello sostanziale, non fornendo gli elementi necessari per valutare il corretto esercizio del potere conferito dalla norma impositiva utilizzata.
L'Agenzia deve essere condannato a rifondere le spese cagionate. Queste, in relazione al valore della controversia, possono essere liquidate nella misura di €. 2.000,00, in esse comprese anche quelle della fase monitoria..
P.Q.M.
LA Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese in favore di
Ricorrente_1 SRL che liquida in €. 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CP se dovute.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente e Relatore
IS ANGELA, Giudice
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 257/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazza Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 90318004052025 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 90318004052025 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 90318004052025 IRAP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 628/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'annullamento dell'avviso di accertamento con vittoria di spese.
Resistente: il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 Srl”, ha presentato le dichiarazioni dei redditi IRES e IRAP per l'anno di imposta 2021 in data 28/02/2024, quindi con un ritardo superiore a 90 giorni, il che ha portato a considerare le dichiarazioni stesse come omesse. I verificatori hanno ricostruito la base imponibile a norma dell'art. 41 del DPR 600/1973 (ai sensi del quale, in caso di dichiarazione omessa, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni semplici e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili ancorché regolarmente tenute) in € 245.315,41, pari ai ricavi calcolati sulla base delle operazioni in entrata rilevate dall'estratto conto bancario della società, ritenuti incassi non fatturati.
L'Agenzia delle entrate ha fatto proprie le conclusioni del PVC e ha emesso lo schema d'atto n.
TW9T210000256/2024-18, invitando la Parte a chiarire la propria posizione fiscale. La contribuente ha immediatamente dedotto che la ricostruzione del reddito derivante dall'analisi dei conti correnti intestati alla società sia viziata da un errore di calcolo, poiché dal totale dei movimenti attivi finanziari computati per calcolare il reddito generato nell'anno (e considerati come ricavi) doveva essere scorporata l'IVA.
Le osservazioni non sono state accolte, in quanto «la condotta omissiva così ricostruita non può e non deve essere “premiata” con lo scorporo di un'imposta, con la relativa diminuzione dei maggiori componenti attivi accertati, che sarebbe comunque gravata sul consumatore finale», ed è stato emesso l'avviso impugnato.
Nel ricorso, quanto ai motivi, è dedotta in via preliminare la violazione dell'art.
6-bis della legge n. 212/2000
(con specifico riferimento all'obbligo che l'atto “tenga conto” delle osservazioni del contribuente e sia motivato in relazione a quelle non accolte); in via subordinata è dedotta l'illogicità della ricostruzione dei maggiori imponibili, prospettandosi una confusione tra grandezze economiche di bilancio e movimentazioni bancarie e lamentandosi, altresì, l'omessa considerazione dei costi correlati a ricavi asseritamente maggiori. Nel medesimo atto la parte ricorrente precisa, inoltre, di riconoscere limitatamente alcune poste (di valore poco rilevante) secondo quanto ivi indicato.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita contestando l'assunto di parte ricorrente circa la mancata considerazione delle osservazioni, affermando di averle ritenute non meritevoli di accoglimento e di aver motivato nell'avviso; quanto al merito della ricostruzione, l'Ufficio richiama l'analisi dei conti correnti e il percorso argomentativo esposto nell'atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
L'Ufficio ha escluso lo scorporo dell'IVA dal totale dei movimenti finanziari attivi utilizzati per la ricostruzione, affermando che tali movimenti “testimoniano la presenza di incassi senza l'emissione del relativo documento fiscale” e che, conseguentemente, la condotta non dovrebbe essere “premiata” con lo scorporo di un'imposta, in quanto ciò determinerebbe una riduzione dei maggiori componenti attivi accertati.
La parte ricorrente contesta tale impostazione sul presupposto che gli incassi bancari, quando riferiti a fatture, incorporano due componenti distinte: l'imponibile (ricavo) e l'IVA; deduce quindi che l'assunzione dell'incasso “lordo” quale ricavo e, al contempo, quale base di calcolo dell'IVA conduce a una duplicazione dell'imposta: i movimenti bancari attivi sarebbero importi “lordi” addebitati ai clienti e composti da ricavo e
IVA, indicata come “partita di giro” non qualificabile come ricavo.
In sintesi: l'Agenzia giustifica il recupero sul presupposto che le movimentazioni bancarie attive costituirebbe il corrispettivo di operazioni “in nero”; parte ricorrente, invece, deduce che i movimenti costituirebbero il pagamento di fatture regolarmente emesse (salvo un caso).
L'esame del PVC evidenzia l'incongruenza delle conclusioni cui giunge l'amministrazione finanziaria con le premesse fattuali.
La Guardia di finanza nel processo verbale, nella sezione relativa ai controlli contabili riporta di avere ricevuto i libri giornali e i registri IVA dei periodi in verifica, tanto che, al momento di riconciliare la contabilità con i dati in possesso dell'ufficio (v. pag. 10) contesta la mancata trasmissione al sistema d'interscambio la fattura n. 2021236/A.
La tenuta della contabilità e la possibilità di condurre sulla stessa un esame incrociato, tanto da identificare una fattura non trasmessa, significano, a contrario, la normale esistenza di operazioni economiche attestate mediante fattura e che devono essere state regolate a mezzo del pagamento. Nessuna altra contestazione di ordine sostanziale è stata mossa sulla contabilità.
In sostanza, se non si può escludere che la società abbia fatto del nero, non è possibile presumere che l'intero ammontare dei versamenti bancari costituisca l'importo di incassi non fatturati.
Il metodo induttivo utilizzato, pur in presenza di una contabilità che consentiva di procedere in modo analitico, non può essere legittimato dalla circostanza della omessa (ritardata) dichiarazione: la presunzione normativa
è costruita sul presupposto che l'omessa dichiarazione sia sintomatica di una attività imprenditoriale “in nero”. L'equiparazione normativa tra dichiarazione ritardata e omessa richiede che l'amministrazione finanziaria, comunque, giustifichi il perché non abbia tenuto conto della contabilità regolarmente tenuta. Il mero richiamo alla norma che conferisce il potere (l'art. 41 cit.) non è sufficiente a legittimare l'operato:
l'obbligo di motivazione ha una funzione di controllo del corretto esercizio del potere nel caso concreto.
Nell'avviso non è stata neppure allegata la circostanza per la quale si è prescisso dalla contabilità.
La cosa, invece, era rilevante alla luce dei rilievi di parte e della normativa sulla registrazione dei ricavi. La disciplina civilistica prevede che “i ricavi e i proventi” siano indicati “al netto … delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi” (art. 2425-bis c.c.). Il principio contabile nazionale OIC 12, con riferimento alla voce A1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, ribadisce che tali ricavi “sono rilevati al netto … nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi”, richiamando espressamente l'art. 2425-bis c.c.. In ambito IFRS, IFRS 15 definisce la consideration rilevante ai fini del “transaction price” escludendo “amounts collected on behalf of third parties (for example, some sales taxes)”.
Alla luce di tali fonti, risulta che, nella rappresentazione civilistica e nei principi contabili nazionali, i ricavi di conto economico sono esposti al netto delle imposte direttamente connesse alla vendita/prestazione.
Il che implica che, dal punto di vista normativo, l'importo di un "incasso" non possa essere assunto nella sua interezza quale ricavo senza una adeguata giustificazione alla deroga della regola.
Ne segue che la scelta dell'Ufficio di assumere i movimenti bancari attivi come “ricavi” senza operare lo scorporo dell'IVA si fonda su un presupposto non coincidente con quello desumibile dalle fonti normative richiamate, allorché l'esame della contabilità della parte avrebbe consentito di riscontrare fatture e versamenti e, in conseguenza, determinare gli incassi in nero. L'avviso, quindi, presenta una motivazione carente, non dal punto di vista formale, ma sotto quello sostanziale, non fornendo gli elementi necessari per valutare il corretto esercizio del potere conferito dalla norma impositiva utilizzata.
L'Agenzia deve essere condannato a rifondere le spese cagionate. Queste, in relazione al valore della controversia, possono essere liquidate nella misura di €. 2.000,00, in esse comprese anche quelle della fase monitoria..
P.Q.M.
LA Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese in favore di
Ricorrente_1 SRL che liquida in €. 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CP se dovute.