Articolo 2 della Legge 4 febbraio 1958, n. 50
Articolo 1
Versione
12 marzo 1958
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Entrata in vigore il 12 marzo 1958