Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 13/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
INCISA
36/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Massimo Lasalvia Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Aurelio Laino Consigliere Donatella Scandurra Consigliere AN TR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 62050 del registro di segreteria, proposto da
…Omissis… (c.f. …omissis…), nata ad …omissis… il …omissis… ed ivi residente, alla via …omissis…; …Omissis… (c.f. …omissis…), nato ad
…omissis… il …omissis… ed ivi residente, alla …omissis…;
…Omissis… (c.f. …omissis…) nato ad …omissis… il …omissis… e residente in …omissis…, alla via …omissis…; …Omissis… (c.f.
…omissis…), nata ad …omissis… il …omissis… ed ivi residente, alla via …omissis…; …Omissis… (c.f. …omissis…), nato ad …omissis… il
…omissis ed ivi residente, alla via …omissis…, tutti eredi di
…Omissis… (c.f. …omissis…) nato l’…omissis… e deceduto il
…omissis…, rappresentati e difesi dall’avv. Bonaiuti Paolo (c.f.
[...], pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org)
ed elettivamente domiciliati, in Roma, presso lo studio dello stesso, alla via Riccardo Grazioli Lante, n. 16, in virtù di mandato in calce all’atto di appello contro
MINISTERO DELLA DIFESA, DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA, I Reparto, 4ª Divisione, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, al viale dell’Esercito, n. 186, (pec: previmil@postacert.difesa.it),
rappresentato e difeso dalla dott.ssa Marina Propersi, Capo Servizio Coordinamento Tecnico della 4^ Divisione del I Reparto, in virtù di delega del Direttore generale, in allegato all’atto di costituzione in giudizio
avverso la sentenza n. 18/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, depositata in data 11 gennaio 2024;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 30 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita IA Dina Cerroni, il relatore cons. AN TR, l’avv. Bonaiuti Paolo per le parti appellanti e la dott.ssa IA UI ER TT per il Ministero della Difesa, parte appellata.
Svolgimento del processo Con atto pervenuto in segreteria l’11 febbraio 2025, le parti appellanti, tutti eredi di …Omissis…, soldato in congedo per fine ferma, hanno proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva rigettata la domanda volta all’ottenimento della pensione privilegiata vitalizia per l’infermità di “lombosciatalgia destra e sinistra; in atto: artrosi lombosacrale con pregressa lombosciatalgia bilaterale”.
Con il primo motivo di doglianza, gli appellanti si dolgono per violazione di legge per mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 97 e 166 c.g.c.; riduzione del diritto di difesa; violazione del diritto alla difesa ex art. 24 Costituzione; violazione del regime delle prove, motivazione apparente e violazione del principio contenuto nell’ordinanza n. 84/2003 della Corte costituzionale.
Lamentano, in particolare, gli appellanti che la mancata ammissione dei mezzi istruttori e la revoca della precedente ordinanza che prevedeva il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio risulterebbero prive di motivazione, così pervenendo il Giudice di primo grado verso “ipotesi argomentative, che mal si conciliano con l’esigenza di un’elaborazione condotta secondo canoni tecnici”.
Con il secondo motivo di impugnazione, le parti appellanti lamentano violazione dell’art. 7, comma 2, c.g.c. in combinato disposto con l’art. 132 e gli artt. 101 e 112 c.p.c. e 2727 c.c.; violazione di legge per mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 64 e ss.
del d.P.R. n. 1092/1973 e della L. n. 9/1980, difetto di istruttoria, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria; contraddittorietà interna ed esterna; vizio della procedura; vizio nei presupposti; violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 c.g.c.; error in procedendo; violazione dell’art. 2728 c. c. in ordine alle presunzioni legali.
Ad avviso degli appellanti, la sintetica esposizione dello svolgimento del processo prevista dall’art. 132 c.p.c. per la redazione delle sentenze non potrebbe, tuttavia, condurre verso “una esposizione così concisa da compromettere la lettura dell’accadimento dei fatti e dell’esame dei temi”, come avvenuto nella vicenda in esame, ove il Giudice sarebbe erroneamente giunto al convincimento di un’infermità preesistente rispetto al servizio militare “omettendo totalmente” di valutare elementi di concausalità e/o aggravamento considerato che l’affermazione di prime cure, in tema di naturale degenerazione delle articolazioni, contrasterebbe con l’età di 22 anni di …Omissis… alla data del servizio militare.
Aggiungono gli appellanti che, in seguito alla visita del 25.10.1962, al loro dante causa veniva diagnosticata una “lieve malformazione del tratto lombare della colonna vertebrale, con sciatalgia dx” per cui si sconsigliava la guida di automezzi e che, se l’infermità fosse stata preesistente, come ritenuto dalla sentenza impugnata, il loro dante causa non sarebbe stato ritenuto idoneo al servizio Dal complesso di tali argomentazioni, discenderebbe, ad avviso degli appellanti, una palese contraddittorietà della motivazione con gli atti del processo, nonché una motivazione meramente apparente.
Inoltre, ad avviso degli appellanti, “l’assunta non dipendenza da causa di servizio” non sarebbe stata ancorata dal Ministero della Difesa alla preesistenza dell’infermità al servizio stesso, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Secondo gli appellanti, invece, l’infermità in questione avrebbe avuto un’eziologia multifattoriale che avrebbe dovuto indurre a valutare la sussistenza della concausalità considerata dall’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973.
Al riguardo, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto di un parere reso con il conforto della letteratura scientifica, contrapponendo solo considerazioni atecniche, incorrendo in error in procedendo e, comunque, rendendo una motivazione apparente.
Infine, gli appellanti deducono l’ammissibilità dell’appello poiché, nella fattispecie in esame, si tratterebbe di vizi che, sebbene afferenti a questioni di fatto, possono assumere autonomia giuridica sussistendo la violazione di norme di legge e procedurali.
In conclusione, le parti appellanti chiedono che sia ritenuta l’ammissibilità dell’appello e che, previa istruttoria, sia riconosciuto il diritto vantato in prime cure o, in subordine, che siano rimessi gli atti al primo Giudice.
Con memoria depositata in data 13 novembre 2025, si è costituito il Ministero della Difesa, parte appellata, eccependo l’assenza di qualsivoglia elemento di prova prodotto dagli istanti e riferito alla riconducibilità dell’affezione al servizio prestato, non rinvenendosi alcuna prova documentale “dell’asserita caduta dell’ex militare da un camion nel corso di una, non meglio specificata, adunata notturna” di cui non sarebbe nota né la data di accadimento, né l’ubicazione.
Deduce, inoltre, il Dicastero che il verbale n. 22/29/B del 7 febbraio 1970 della Commissione medica ospedaliera di Napoli, confermato dalla Determinazione n. 8928 dell’11 giugno 1970 della Commissione Medica di II Istanza di Napoli, ha escluso la riconducibilità al servizio della patologia in esame, come affermato anche dalla CTU di cui alla relazione n. 3566/92 del 13/12/1996, effettuata nel corso del giudizio, poi, riassunto dagli odierni appellanti e resa dal Collegio medicolegale del Ministero della Difesa.
Secondo il Ministero appellato, la sentenza impugnata risulterebbe dotata di un impianto motivazionale coerente e fondato e la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non potrebbe sopperire all’onere di allegazione di parte attrice che, ai sensi degli articoli 2697 c.c., 115 c.p.c. e 152 c.g.c., deve produrre gli elementi di prova concludenti a sostegno della propria pretesa.
In ogni caso, il Dicastero eccepisce l’inammissibilità del gravame per l’insindacabilità, in sede di impugnazione, delle questioni di fatto medico-legali.
In conclusione, il Ministero della Difesa chiede che sia dichiarata l’inammissibilità del gravame, con vittoria di spese.
All’udienza del 30 gennaio 2026, le parti presenti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione La vicenda in esame attiene ad una richiesta di trattamento pensionistico privilegiato per infermità reputate dipendenti da causa di servizio.
Preliminarmente, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”.
Alla luce della predetta normativa, l’atto di gravame si appalesa, ad avviso del Collegio, inammissibile costituendo la dipendenza da infermità una questione di fatto non proponibile in sede di impugnazione.
Al riguardo, osserva il Collegio che le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000, hanno chiarito che: la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto va condotta lungo le seguenti direttrici: a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative alla dipendenza, classifica o all’aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, per cui possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).
Ad avviso della Sezione, nella fattispecie in esame, non appaiono ravvisabili le ipotesi indicate dalle su richiamate lett. b) e lett. c) in tema di nullità della sentenza o di vizio di difetto di motivazione su una questione di fatto da far valere in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.
Con il primo motivo di impugnazione, le parti appellanti, eredi di
…Omissis…, ex soldato in congedo per fine ferma, lamentano, in particolare, la mancata ammissione dei mezzi istruttori e la revoca dell’ordinanza che inizialmente prevedeva il ricorso ad un consulente tecnico d’ufficio.
Osserva, tuttavia, il Collegio che tali doglianze non paiono ricondurre al vizio di difetto assoluto di motivazione o di motivazione apparente posto che, dalla lettura della sentenza di prime cure, emerge la richiesta al Ministero della Difesa di specifiche acquisizioni documentali, costituite dalla produzione di tre cartelle cliniche concernenti i ricoveri dello …Omissis…, presso l’Ospedale militare di Padova, poi, espressamente richiamate dal Giudice territoriale in sede motivazionale e che, unitamente alla documentazione già agli atti, ha consentito di escludere la riconducibilità della patologia a causa di servizio.
Ed infatti, alcuna violazione del regime delle prove lamentata dagli appellanti appare sussistere, ad avviso del Collegio, posto che la dipendenza da causa di servizio risultava esclusa sia dalla Commissione medica ospedaliera di Napoli che dalla Commissione di II istanza.
Peraltro, dalla documentazione depositata proprio dalle odierne parti appellanti e già agli atti del giudizio, si rileva che anche il Collegio medico-legale presso il Ministero della Difesa, in data 13 dicembre 1996, riteneva l’infermità artrotica non dipendente da causa di servizio, emergendo, pertanto, per la vicenda in esame, plurimi elementi di natura tecnica che escludevano la riconducibilità dell’infermità al servizio prestato.
Al riguardo, rammenta il Collegio che la possibilità di avvalersi di una consulenza tecnica d’ufficio è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del Giudice il cui mancato avvalimento è insindacabile, nei limiti in cui sia congruamente giustificato (Sez. I App., sent. n. 160/2025 e n. 212/2024) non potendo, tuttavia, tale mezzo supplire ad eventuali carenze probatorie della parte ricorrente.
La consulenza tecnica d’ufficio non è, infatti, un mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al Giudice stabilire se la stessa sia necessaria od opportuna, avendo il perito il compito di aiutare il Giudice a valutare le prove fornite dalle parti venendo nominato quando per tale valutazione siano necessarie specifiche competenze tecniche che il Giudice non possiede, fermo restando l’onere probatorio delle parti di cui all’art. 2697 c.c. (Sez. III App., sent. n. 80/2024, Sez. II App.,
sent. n. 574/2012).
Rileva, al riguardo, il Collegio che la sentenza gravata, con ragionamento immune da censure, ha ravvisato l’assenza di elementi probatori proprio con riferimento alla circostanza di fatto da cui sarebbe generata l’infermità, espressamente affermando che:
“l’episodio su cui essenzialmente poggia la prospettazione attorea, cioè la caduta dello …Omissis… da un camion militare, è rimasto totalmente sfornito di prova” e traendo argomenti di prova anche dalla circostanza che: “di quell’episodio, non sia mai stata fornita dal de cuius la benché minima precisazione di carattere temporale”.
La sentenza gravata non risulta, inoltre, ad avviso del Collegio, affetta dai molteplici ed ulteriori vizi lamentati in sede di secondo motivo di gravame, principalmente incentrati ancora sul difetto di istruttoria e sull’assenza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria.
Come chiarito, infatti, dalla costante giurisprudenza contabile d’appello, il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse ed obiettivamente incomprensibili (Sez. I App., sent. n. 210/2024, Sez. II App., sent. n. 4/2023 e n. 309/2022; Sez. III App., sent. n. 309/2018).
Si rammenta, inoltre, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale da cui questo Organo Giudicante non ravvisa ragioni per discostarsi, la motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di motivazione, ricorre allorché, “dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448/2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. n. 25702/2020; Sez. I App., sent. n. 283/2023; Sez. III App., sent. n. 310/2022).
Ritiene il Collegio che, nella vicenda in esame, peraltro molto risalente nel tempo, dalla lettura della pronuncia di primo grado emerga chiaramente il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento fondato, tra l’altro, sulla preesistenza della patologia e sullo svolgimento delle funzioni svolte dal militare sulla base delle predette cartelle cliniche e della ulteriore documentazione analiticamente indicata dalla sentenza mediante richiamo alla numerazione degli allegati.
Aggiunge anche la sentenza impugnata che la dipendenza da causa di servizio della patologia artrosica appare esclusa anche in virtù della regolare conclusione del servizio di leva.
Né appare sussistere la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato alla luce del ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice territoriale sulla base di tutta la documentazione in atti.
Conclusivamente, reputa il Collegio che, trattandosi di questioni di natura medico-legale in tema di dipendenza di infermità da causa di servizio e non essendo ravvisabili gravi vizi di motivazione nella sentenza, le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di prime cure non siano sindacabili in grado d’appello, ai sensi del su richiamato art. 170 c.g.c., con conseguente l’inammissibilità dell’atto di appello.
In ragione della natura in rito della presente decisione, si dispone la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n.
62050 del ruolo generale, dichiara l’inammissibilità dell’atto di appello proposto da …Omissis…, …Omissis…, …Omissis…,
…Omissis… e …Omissis…, in qualità di eredi di …Omissis…, nato l’…omissis… e deceduto il …omissis...
Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to AN TR
IL PRESIDENTE
f.to Massimo Lasalvia Depositata in Segreteria il 13/02/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi