Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 133
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli atti prodromici all'intimazione, in particolare l'intimazione di pagamento notificata via PEC in data 18.10.2022, sia avvenuta regolarmente e non sia stata impugnata, interrompendo così la prescrizione. Inoltre, è stato rilevato che le cartelle sottostanti sono già state oggetto di impugnazione da parte della ricorrente con esito sfavorevole.

  • Rigettato
    Vizi propri dell'atto di intimazione

    La Corte ha stabilito che l'intimazione di pagamento può essere contestata solo per vizi propri e non per vizi dell'atto presupposto, che non è stato impugnato nei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 133
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 133
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo