CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente
PROVITERA GIUSEPPE, Relatore
ON PA, DI
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3070/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Degli Aranci 31 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259000025870000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4784/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai propri atti difensivi
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90000 2587 0000, in relazione alle seguenti cartelle di pagamento per imposte dirette non versate:
1. Cartella di pagamento n. 028 2017 002504 30 28000;
2. Cartella di pagamento n. 028 2018 00 22085611000.
La ricorrente ha chiesto, previa sospensiva e con vittoria di spese, l'annullamento del prefato atto per prescrizione e decadenza del credito, in assenza di ulteriori atti interruttivi, non avendo mai ricevuto la notifica degli atti presupposti, notificati ad indirizzo diverso ed omettendo l'invio della c.d. raccomandata di rinforzo, come già eccepito nei giudizi n. 5034/2022 e n. 5033/2024 davanti la CGT di Caserta.
Si sono costituite la Agenzia delle entrate e la Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
La controversia è stata trattata e decisa in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il motivo principale, posto a fondamento del ricorso, attiene all'avvenuto decorso del termine di prescrizione della pretesa creditoria.
Al proposito, come da giurisprudenza della S.C. (Cass. S. U. 17.11.2016 n. 23397; 10.12.2014 n. 26013;
23.2.2010 n. 4283; S.U.
9.2.2011 n. 3162), non può obliterarsi il fatto che la regolare notifica e la omessa impugnazione degli atti tributari, pur determinando una interruzione della decorrenza dei termini di prescrizione – che ricominciano a decorrere dal giorno successivo – non ne comportano la trasformazione nel termine decennale di cui all'art. 2953 C.C., previsto nell'ipotesi di accertamento giudiziale, in quanto la mancata impugnazione ne determina sì la definitività, ma non è suscettibile di acquisire l'efficacia di giudicato,
a differenza dell'accertamento del credito erariale effettuato in sede giudiziale o amministrativa;
pertanto,
l'inutile decorso del termine perentorio per proporre l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, con l'ulteriore conseguenza che non può' essere eccepito il decorso del termine di prescrizione per la riscossione delle somme dovute, qualora detto termine fosse già consumato all'epoca della notifica dell'atto, non essendo consentito recuperare in tale sede la possibilità di assolvere un onere che si sarebbe potuto e dovuto adempiere con l'opposizione alla cartella esattoriale o agli altri atti successivi.
Orbene, parte resistente ha documentato in copia la regolare notifica degli atti prodromici all'impugnata intimazione - da ultimo, l'intimazione di pagamento n. 02820229005645755000, contenente anche le prefate cartelle, notificata a mezzo pec in data 18.10.2022 - con il rispetto delle formalità previste dalla normativa;
detto atto non risulta essere stato impugnato, con sua conseguente definitività ed effetto interruttivo della prescrizione a decorrere dalla notifica dell'atto interruttivo. Pertanto, il credito richiamato nell'intimazione opposta è da ritenere valido ed efficace, non essendo decorsi, all'atto della notifica dell'intimazione oggi opposta, i termini di prescrizione (decennale per il credito e quinquennale per le sanzioni e gli interessi) dalla data di notifica della intimazione di pagamento sopra richiamata.
Vale appena rilevare poi che, in ordine alle cartelle sopra richiamate, è stata proposta impugnazione da parte dell'odierna ricorrente, conclusasi con le sentenze di questa CGT n. 1455/2023 e n. 1471/2023, sì che appare evidente che la stessa abbia avuto piena cognizione delle ripetute cartelle.
Ciò posto, per quanto attiene alle doglianze nel merito, osserva la Corte che non può il ricorrente avanzarle nella presente sede;
invero, come da giurisprudenza della S.C. (v. Cass. 10.4.2013 n. 8740; n. 13102 del
24/05/2017), l'intimazione di pagamento di un credito tributario avente titolo in un precedente atto notificato,
e non impugnato nei termini, può essere contestata solo per vizi propri, non per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'atto presupposto.
Le suesposte considerazioni comportano il rigetto del ricorso ed esimono dal valutare ogni altra questione.
La particolarità della materia e motivi di equità consentono, tuttavia, di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente
PROVITERA GIUSEPPE, Relatore
ON PA, DI
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3070/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Degli Aranci 31 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259000025870000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4784/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai propri atti difensivi
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90000 2587 0000, in relazione alle seguenti cartelle di pagamento per imposte dirette non versate:
1. Cartella di pagamento n. 028 2017 002504 30 28000;
2. Cartella di pagamento n. 028 2018 00 22085611000.
La ricorrente ha chiesto, previa sospensiva e con vittoria di spese, l'annullamento del prefato atto per prescrizione e decadenza del credito, in assenza di ulteriori atti interruttivi, non avendo mai ricevuto la notifica degli atti presupposti, notificati ad indirizzo diverso ed omettendo l'invio della c.d. raccomandata di rinforzo, come già eccepito nei giudizi n. 5034/2022 e n. 5033/2024 davanti la CGT di Caserta.
Si sono costituite la Agenzia delle entrate e la Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
La controversia è stata trattata e decisa in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il motivo principale, posto a fondamento del ricorso, attiene all'avvenuto decorso del termine di prescrizione della pretesa creditoria.
Al proposito, come da giurisprudenza della S.C. (Cass. S. U. 17.11.2016 n. 23397; 10.12.2014 n. 26013;
23.2.2010 n. 4283; S.U.
9.2.2011 n. 3162), non può obliterarsi il fatto che la regolare notifica e la omessa impugnazione degli atti tributari, pur determinando una interruzione della decorrenza dei termini di prescrizione – che ricominciano a decorrere dal giorno successivo – non ne comportano la trasformazione nel termine decennale di cui all'art. 2953 C.C., previsto nell'ipotesi di accertamento giudiziale, in quanto la mancata impugnazione ne determina sì la definitività, ma non è suscettibile di acquisire l'efficacia di giudicato,
a differenza dell'accertamento del credito erariale effettuato in sede giudiziale o amministrativa;
pertanto,
l'inutile decorso del termine perentorio per proporre l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, con l'ulteriore conseguenza che non può' essere eccepito il decorso del termine di prescrizione per la riscossione delle somme dovute, qualora detto termine fosse già consumato all'epoca della notifica dell'atto, non essendo consentito recuperare in tale sede la possibilità di assolvere un onere che si sarebbe potuto e dovuto adempiere con l'opposizione alla cartella esattoriale o agli altri atti successivi.
Orbene, parte resistente ha documentato in copia la regolare notifica degli atti prodromici all'impugnata intimazione - da ultimo, l'intimazione di pagamento n. 02820229005645755000, contenente anche le prefate cartelle, notificata a mezzo pec in data 18.10.2022 - con il rispetto delle formalità previste dalla normativa;
detto atto non risulta essere stato impugnato, con sua conseguente definitività ed effetto interruttivo della prescrizione a decorrere dalla notifica dell'atto interruttivo. Pertanto, il credito richiamato nell'intimazione opposta è da ritenere valido ed efficace, non essendo decorsi, all'atto della notifica dell'intimazione oggi opposta, i termini di prescrizione (decennale per il credito e quinquennale per le sanzioni e gli interessi) dalla data di notifica della intimazione di pagamento sopra richiamata.
Vale appena rilevare poi che, in ordine alle cartelle sopra richiamate, è stata proposta impugnazione da parte dell'odierna ricorrente, conclusasi con le sentenze di questa CGT n. 1455/2023 e n. 1471/2023, sì che appare evidente che la stessa abbia avuto piena cognizione delle ripetute cartelle.
Ciò posto, per quanto attiene alle doglianze nel merito, osserva la Corte che non può il ricorrente avanzarle nella presente sede;
invero, come da giurisprudenza della S.C. (v. Cass. 10.4.2013 n. 8740; n. 13102 del
24/05/2017), l'intimazione di pagamento di un credito tributario avente titolo in un precedente atto notificato,
e non impugnato nei termini, può essere contestata solo per vizi propri, non per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'atto presupposto.
Le suesposte considerazioni comportano il rigetto del ricorso ed esimono dal valutare ogni altra questione.
La particolarità della materia e motivi di equità consentono, tuttavia, di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.