Art. 102.
Il contributo delle Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", previsto dall' articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e' stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 8.000.000.000.
Il contributo delle Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", previsto dall' articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e' stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 8.000.000.000.