Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5362 del 2019 reg. gen affari civili contenziosi.
Vertente tra con avv. Giovanni Sparago Parte_1
Parte opponente
E in persona del rapp.te legale p.t. con avv.ti Clementina Ambrosino, Nicola Sculco e Controparte_1
Andrea Maria Sculco.
Parte opposta
NONCHE'
ERREDIAL S.R.L.
Terzo chiamato-contumace
Avente ad oggetto: altri contratti tipici (opposizione a decreto ingiuntivo nr.1401/2019).
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo nr. 1401.2019 emesso dal Tribunale di Benevento, Giudice Dott.ssa Vincenzina
Andricciola (nel giudizio iscritto al ruolo nr. 4246/2019), e notificato all'opponente il 6.11.2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore entro il termine di gg. 40 dalla Controparte_1 notifica, della somma di €. 25.958,69. Il credito ingiunto nasceva dal mancato adempimento del contratto di finanziamento contro cessione di quote del quinto dello stipendio nr. 248434 e dal contratto di finanziamento con ritenuta delegata nr. 248840, oltre interesse e spese della procedura. A sostegno dell'opposizione deduceva di aver correttamente adempiuto ai predetti contratti di finanziamento. Sulla base di tale premesse, chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo, nonché la chiamata in causa della Erredial s.r.l. quale datrice di lavoro.
Con ordinanza del 19.10.2019 il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo nr. 4246/2019.
Va dichiarata la contumacia di ERREDIAL s.r.l., non costituitosi, ancorché, regolarmente citata in giudizio.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata assegnata a sentenza e decisa tenuto conto delle allegazioni delle parti.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Va, anzitutto, detto che la presente causa riguarda la materia dei finanziamenti estinguibili mediante cessioni di quote di stipendio, materia che risulta disciplinata, da un lato, dalle disposizioni del D.P.R. 180/1950 che, a seguito delle modifiche introdotte nel 2005 (precisamente con la L.n. 311/2004, con D.L. 35/2005 convertito con legge nr. 80/2005 e con la 266/2025) prevede la possibilità anche per i dipendenti delle aziende private di contrarre prestiti da estinguersi con cessioni di quote di stipendio fino al quinto del suo ammontare;
da un altro lato, dalle norme di carattere generale di cui agli artt. 1360 ss c.c. secondo cui, fra l'altro, la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la cessione del quinto dello stipendio si colloca nell'alveo dell'istituto della cessione del credito ai sensi dell'art. 1260 c.c. e costituisce uno strumento di finanziamento del lavoratore per accedere al mercato dei beni e servizi, al fine di soddisfare esigenze che sono radicate nel rapporto di lavoro (Cfr. Cassazione Civile Sez. Lav., nr.
22362/2024). Giova sottolineare al riguardo che la cessione del credito è un contratto con il quale un soggetto, creditore cedente, cede lo stesso ad un terzo, il cessionario, pertanto, con la cessione del credito originario il debitore (che è il datore di lavoro) è tenuto ad adempiere la propria obbligazione contrattuale non più al creditore cedente, ma direttamente al cessionario. Qualora il datore di lavoro, in caso di cessione di quota della retribuzione da parte del lavoratore, ometta di versarla al cessionario, benché non commetta il reato di appropriazione indebita, realizzi comunque un illecito civile da inadempimento contrattuale (cfr. Cass., nr. 37954).
È pacifico e ben documento che venne concluso dalla parte opponente un contratto di finanziamento contro cessione di quote stipendio nr. 2483434 per un importo complessivo di €.
24.6000 da restituire in nr. 120 rate mensili di €.205,00 dal 1.5.2010 al 30.4.2020, delegando per il pagamento di queste ultime il proprio datore di lavoro CMR Centro Medico di Diagnostica e Riabilitazione S.p.a. che prestava accettazione. L'opponente stipulava un successivo contratto di prestito con ritenuta delegata nr. 248840 per l'importo di €. 24.480 da restituire in nr. 120 rate mensili, delegando per il pagamento il CMR Centro Medico di Diagnostica e Riabilitazione s.p.a.
All'originario datore di lavoro, il CMR Centro Medico di Diagnostica, si è sostituito la Erredial s.r.l. obbligata al versamento nei confronti dell'ente creditizio delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte alla parte opponente. Infatti, dalla documentazione versata in atti (Cfr. busta paga di parte opponente allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) si evince che la
Erredial s.r.l. ha effettuate le corrispondenti trattenute stipendiali, risultando, tuttavia, inadempiente all'obbligo di versare le relative quote all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono ex art. 29 del D.P.R. Da tali considerazioni ne deriva, dunque, il grave inadempimento perpetuato della Erredial s.r.l. all'obbligo di cui innanzi che, nonostante, le trattenute di quote di stipendio ha omesso di versale all'istituto di credito.
Per gli esposti motivi, l'opposizione deve essere accolta e conseguentemente il decreto ingiuntivo nr. 1401/2019 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri forensi in relazione al valore della controversia (€.26.000) e alla fase effettivamente espletate (fase introduttivo, fase studio, fase istruttoria e fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziando sull'opposizione proposta da nei confronti della in persona del rapp.te legale p.t., Parte_1 Controparte_1 nonché nei confronti della Erredial S.r.l., in persona del rapp.te legale p.t., avverso il d.i. 1401/2019, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. 1401/2019; condanna e Erredial s.r.l. al pagamento in favore Controparte_1 di delle spese di lite che liquida in €. 5.077,00 oltre accessori di legge, se Parte_1 dovuti, con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanni Sparago che ne ha chiesto la distrazione.
Così deciso, in Benevento il 5.3.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)