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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2239/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. N.7372 ID 84604 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1413/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: preliminarmente fa rilevare la tardività della costituzione in giudizio di parte resistente e chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l'Avviso - cartella di pagamento Tari 2023 (prot. 7372 del 19 febbraio 2024) notificatagli a mezzo di posta privata in data 15 aprile 2024 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto - per i motivi che di seguito saranno esaminati – l'illegittimità del provvedimento e della pretesa ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Il Comune di Canicattì si è costituito - in data 31 ottobre 2025 - ha contro dedotto chiedendo il rigetto ed ha versato documentazione.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene dedotta - in estrema sintesi - l'inesistenza della notifica sotto molteplici profili, il difetto di sottoscrizione, la mancanza di firma autografa, il difetto di motivazione, l'inesistenza della pretesa tributaria.
La costituzione tardiva del resistente determina la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiedere l'evetuale chiamata in causa di terzi: non preclude la difesa nel merito, compresa la contestazione dei fatti, la negazione delle norme richiamate nonchè la produzione documentale, purchè tale documentazione venga depositata entro i termini di cui all'art. 32 del D. Lgs.
546/92 (almeno 20 giorni prima dell'udienza). La costituzione tardiva non è causa di nullità.
Il ricorso non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il provvedimento in contestazione - per stessa ammissione del ricorrente – è stato notificato in data 15 aprile 2024 (cfr. ricorso introduttivo).
Con Ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024 la Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada.
Ogni eventuale difetto / irregolarità della notifica deve ritenersi sanato, ex art. 156 cpc, dal “raggiungimento dello scopo” (Cassazione, sentenza n. 5556 del 2019).
2.- A mente di quanto disposto dall'art. 23 C.A.D. "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
La Cassazione (Ordinanza n. 29820/2021) ha chiarito che “ … L'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (conformi:
Cassazione n. 20628/2017 e n. 9079/2015).
3.- La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 5509, del 1 marzo 2024) ha ritenuto che “ … in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (conformi: Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n.
26431 del 08/11/2017).
L'Avviso in contestazione indica gli estremi catastali ed ubicazione degli immobili ai quali è riferita la pretesa
(cfr. provvedimento in atti).
4.- Il motivo di ricorso riferito alla “infondatezza” della pretesa è inammissibile per genericità: il contribuente ha dedotto che “nulla deve” astenendosi sia dal fornire adeguate argomentazioni sul punto che dal confrontarsi con la pretesa descritta nel provvedimento impugnato (cfr. ricorso e provvedimento impugnato).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
La complessità della controversia, la molteplicità delle questioni involte ed esaminate giustifica la compensazione delle spese (Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2018).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 14 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
GN AR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2239/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. N.7372 ID 84604 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1413/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: preliminarmente fa rilevare la tardività della costituzione in giudizio di parte resistente e chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l'Avviso - cartella di pagamento Tari 2023 (prot. 7372 del 19 febbraio 2024) notificatagli a mezzo di posta privata in data 15 aprile 2024 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto - per i motivi che di seguito saranno esaminati – l'illegittimità del provvedimento e della pretesa ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Il Comune di Canicattì si è costituito - in data 31 ottobre 2025 - ha contro dedotto chiedendo il rigetto ed ha versato documentazione.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene dedotta - in estrema sintesi - l'inesistenza della notifica sotto molteplici profili, il difetto di sottoscrizione, la mancanza di firma autografa, il difetto di motivazione, l'inesistenza della pretesa tributaria.
La costituzione tardiva del resistente determina la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiedere l'evetuale chiamata in causa di terzi: non preclude la difesa nel merito, compresa la contestazione dei fatti, la negazione delle norme richiamate nonchè la produzione documentale, purchè tale documentazione venga depositata entro i termini di cui all'art. 32 del D. Lgs.
546/92 (almeno 20 giorni prima dell'udienza). La costituzione tardiva non è causa di nullità.
Il ricorso non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il provvedimento in contestazione - per stessa ammissione del ricorrente – è stato notificato in data 15 aprile 2024 (cfr. ricorso introduttivo).
Con Ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024 la Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada.
Ogni eventuale difetto / irregolarità della notifica deve ritenersi sanato, ex art. 156 cpc, dal “raggiungimento dello scopo” (Cassazione, sentenza n. 5556 del 2019).
2.- A mente di quanto disposto dall'art. 23 C.A.D. "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
La Cassazione (Ordinanza n. 29820/2021) ha chiarito che “ … L'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (conformi:
Cassazione n. 20628/2017 e n. 9079/2015).
3.- La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 5509, del 1 marzo 2024) ha ritenuto che “ … in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (conformi: Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n.
26431 del 08/11/2017).
L'Avviso in contestazione indica gli estremi catastali ed ubicazione degli immobili ai quali è riferita la pretesa
(cfr. provvedimento in atti).
4.- Il motivo di ricorso riferito alla “infondatezza” della pretesa è inammissibile per genericità: il contribuente ha dedotto che “nulla deve” astenendosi sia dal fornire adeguate argomentazioni sul punto che dal confrontarsi con la pretesa descritta nel provvedimento impugnato (cfr. ricorso e provvedimento impugnato).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
La complessità della controversia, la molteplicità delle questioni involte ed esaminate giustifica la compensazione delle spese (Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2018).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 14 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
GN AR