TAR Roma, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 2811
TAR
Ordinanza collegiale 12 gennaio 2023
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TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per carenza ed eccesso di potere

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni in modo proporzionale al numero censito.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per illogicità

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni in modo proporzionale al numero censito.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per irragionevolezza

    La scelta del legislatore non trasmoda in irragionevolezza o arbitrio, trattandosi di imposta indiretta straordinaria che assume come presupposto l'immissione in commercio dell'apparecchio e la sua astratta idoneità all'operatività/redditività potenziale. Inoltre, l'effettiva incidenza del tributo all'interno della filiera è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.1, co.649 L.n.190/2014

    La norma primaria, sia nella disciplina fissata dalla L.n.190/2014 che in quella integrata e modificata retroattivamente ad opera della l.n.208/2015, non autorizzava l’Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo, regolato direttamente dalla legge.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle note inviate dal concessionario alla ricorrente

    La giurisdizione compete al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, trattandosi di controversia estranea alla sfera di potere dell’Amministrazione e rientrante nei rapporti privatistici tra gestore e concessionario.

  • Rigettato
    Violazione art.23 Cost.

    La legge disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto del tributo, il quantum debeatur e i criteri di riparto esterno e interno alla filiera.

  • Rigettato
    Violazione artt.3 e 53 Cost.

    L’individuazione dei presupposti della tassazione e del relativo quantum debeatur rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore. La scelta non trasmoda in irragionevolezza, trattandosi di imposta indiretta straordinaria. Inoltre, l’effettiva incidenza del tributo all’interno della filiera è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore.

  • Rigettato
    Violazione artt.41 e 42 Cost.

    L'art.1, co.649 L.n.190/2014 non svuota di contenuto economico il bene della ricorrente al punto da configurarsi come fattispecie espropriativa. La parte ricorrente non ha assolto all'onus probandi di dimostrare che l'entità del prelievo comporti seri limiti all'esercizio del diritto. Inoltre, il tributo incide solo per l'anno 2015 e in modo proporzionale al beneficio economico del soggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 2811
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2811
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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