Ordinanza collegiale 12 gennaio 2023
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02811/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04418/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4418 del 2015, proposto da -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- S.r.l. -OMISSIS-, -OMISSIS- S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Lepore, Gaetano Lepore, Marco Ripamonti, con domicilio eletto presso lo studio Gaetano Lepore in Roma, via Cassiodoro, 6;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-Spa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. -OMISSIS- del 15 gennaio 2015 avente ad oggetto la ripartizione del versamento dell’importo di cui all’art. 1, comma 649, lettera b), della legge 23 febbraio 2014, n. 190;
- delle note dei concessionari aventi ad oggetto la quantificazione della quota di prelievo dovuta e la modifica unilaterale dei contratti stipulati per la gestione della raccolta delle giocate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AN GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe e depositato il 7.4.2015, parte ricorrente ha adito questo Tribunale, per l’annullamento:
- del decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ex AAMS) prot. -OMISSIS-/RU del 15 gennaio 2015 a firma del Direttore dell’Agenzia;
- delle note dei concessionari in epigrafe aventi ad oggetto la quantificazione della quota di prelievo dovuta e la modifica unilaterale dei contratti stipulati per la gestione della raccolta delle giocate.
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierna ricorrente, società attiva come operatore nel mercato dell’installazione e noleggio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art.110, co.6, lett. a) del Tulps, avversa congiuntamente:
a) il decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15.1.20215, a mezzo del quale la predetta Agenzia ha dato attuazione all’art.1, co.649 della Legge 23 dicembre 2014, n.190.
Il suddetto decreto direttoriale, previa individuazione degli apparecchi ascrivibili ai vari concessionari, ha ripartito l’anzidetto contributo di 500 milioni di euro fra i concessionari stessi, in proporzione al numero di apparecchi censiti;
b) le note dei concessionari, come sopra meglio individuate, a mezzo delle quali è stata ribaltata, pro quota , a cascata, l’incidenza del contributo di spettanza, alle società ricorrenti, nella qualità di gestori degli apparecchi.
Le società ricorrenti sono operatori economici attivi nel mercato dell’installazione e del noleggio di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell’art.110, co.6, lett. a) del Tulps. Tali apparecchi, denominati “AW”, sono di proprietà di privati, come le società odierne, e operano a seguito di collegamento obbligatorio alla rete telematica individuata dall’Agenzia resistente, la quale controlla gli apparecchi, affidandone la complessiva responsabilità al concessionario di riferimento, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica. Gli apparecchi AW funzionano tramite moneta ovvero altri idonei strumenti di pagamento e attribuiscono una vincita in base al combinato disposto dell’abilità del giocatore e dell’aleatorietà del gioco. Affinché l’apparecchio possa essere installato, funzionante e collegato alla rete, è necessario ottenere un visto autorizzativo dell’Agenzia, ai sensi dell’art.38, co.3 l.n.388/2000. Per effetto del d.m. 12.3.2004, n.86, il nulla osta alla messa in esercizio viene rilasciato esclusivamente in favore dei concessionari, con i quali i proprietari dell’apparecchio (come l’odierna ricorrente) sottoscrivono contratti di diritto privato per la gestione del gioco e, intera alias, le condizioni economiche di riparto degli incassi. Gli incassi relativi alle giocate in larga parte (75%) sono destinati a remunerare i giocatori; il residuo viene devoluto in parte allo Stato a titolo di prelievo erariale (cd. Preu, di importo variabile, pari al 13% nel 2015), quindi al concessionario a titolo di canone (0,8% secondo i dati esposti dalla ricorrente) e, infine, suddiviso tra gestore dell’apparecchio (parte ricorrente) ed esercente (titolare dei locali che ospitano materialmente l’apparecchio e che consente nei fatti la giocata).
Gli apparecchi di tipo AW (ascrivibili a parte ricorrente) si differenziano da quelli denominati LT, di proprietà dei concessionari, regolati dal co.6, lett. b) dell’art.110 Tulps. Gli apparecchi LT si attivano solo se collegati alla rete telematica individuata dall’Agenzia e il decreto Aams del 22.2.2010 prevede specifici requisiti della giocata minima e massima, delle vincite massime. Secondo i dati esposti dalla ricorrente, l’85% delle somme incassate dalle giocate deve remunerare le vincite, poi si applica il Preu (5%) e il canone di concessione, da versare all’Erario; indi, il residuo va distribuito fra concessionario e terzo incaricato della raccolta.
L’art.1, co.649 della legge 23 dicembre 2014, n.190 ha introdotto le seguenti previsioni:
“ A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Conseguentemente, dal 1º gennaio 2015:
a) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all’autorità giudiziaria competente;
b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresì annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi;
c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati ”.
In sintesi, il legislatore, con la disposizione in questione, a decorrere dall’annualità 2015, ha stabilito che:
a) l’intero ammontare delle vincite sia riversato dagli operatori di filiera (gestori, terzi raccoglitori, esercenti) ai concessionari, detratte unicamente le vincite;
b) ai concessionari, a loro volta, oltre ai pregressi oneri tributari, compete riversare all’Erario una ulteriore somma, complessivamente pari a 500 milioni di euro, ripartiti fra i vari concessionari in proporzione agli apparecchi detenuti alla data del 31.12.2014. La norma prevede inoltre che, con apposito decreto del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, siano individuate le quantità di apparecchi di cui all’art.110, co.,6, lett. a) e lett. b) Tulps, nonché le conseguenti modalità di effettuazione del versamento, in due rate (una entro aprile, l’altra entro ottobre);
c) una volta versate, a cura dei concessionari, le somme di spettanza dell’Erario in relazione all’emolumento in questione, i concessionari ripartiscono il residuo con gli operatori della filiera, rinegoziando all’uopo i contratti.
In attuazione della succitata previsione legislativa, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il decreto direttoriale sopra menzionato, ha effettuato la ricognizione degli apparecchi (via AW che LT), ripartendo il contributo di 500 milioni proporzionalmente alle quantità detenute dai singoli concessionari e sommando gli apparecchi AW a quelli di tipo LT.
Il versamento è stato previsto in due tranches da effettuare entro i mesi di aprile e ottobre, rispettivamente in misura pari al 40% ed al 60% del dovuto per ciascun concessionario.
A seguito dell’adozione del suddetto decreto direttoriale, i concessionari, con le note in premessa, in dichiarata attuazione di quanto ivi previsto, hanno invitato le società ricorrenti, in qualità di gestori degli apparecchi AW, al pagamento della quota di contributo da riversare, loro tramite, all’Erario.
Per completare il quadro normativo di riferimento, occorre inoltre evidenziare che l’art.1, co.920-921, della legge 28 dicembre 2015, n.208, ha successivamente disposto:
- con il comma 920, l’abrogazione dell’art.1, co.649 della legge n.190/2014. Il contributo erariale in questione è stato quindi trasformato da prelievo stabile a prelievo una tantum, in vigore per la sola annualità 2015;
- con il comma 921, introdotto una norma di interpretazione autentica della disposizione precedente, “ nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015 ”.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso:
3.1 Illegittimità del decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15.1.2015.
Si assume l’illegittimità del decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sotto vari profili di seguito emarginati:
- carenza ed eccesso di potere, nella misura in cui il decreto, esorbitando dai compiti affidati dall’art.1, co.649 L.n.190/2014, che imponeva all’Agenzia unicamente di effettuare la ricognizione degli apparecchi fa gioco e l’individuazione delle modalità di versamento del nuovo prelievo, ha anche individuato in autonomia i presupposti applicativi del tributo, fissati per gli AW nell’avvenuto rilascio del nulla osta all’esercizio e, per i LT, nell’esercizio effettivo della raccolta. Tale meccanismo, oltre a non trovare appigli nella norma primaria, svantaggia le società proprietarie degli apparecchi AW, che vengono assoggettati ad imposizione sulla mera base dell’autorizzazione all’esercizio, anche quando non siano, per ragioni varie, non operativi;
- illogicità, relativamente al fatto che non si considera la possibilità che, nel corso dell’anno, gli apparecchi AW possano essere dismessi, per irregolarità o malfunzionanti, in misura tale da non generare introiti;
- irragionevolezza, posto che il tributo straordinario incide in modo paritetico sui proprietari degli apparecchi AW (gestori, come le società ricorrenti) e su quelli LT (concessionari), sebbene la redditività di tali ultimi apparecchi, in base ai dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia nettamente a favore dei LT (ricavo medio annuo di euro 33.062 contro euro 7.203 per gli AW);
- violazione dell’art.1, co.649 L.n.190/2014, nella misura in cui il decreto impugnato si limita a censire gli apparecchi esistenti ed a stabilire le modalità di versamento del tributo, senza indicare la modalità di ripartizione all’interno della filiera.
3.2 Illegittimità delle note inviate dal concessionario alla ricorrente.
Si contesta, a valle, l’illegittimità delle summenzionate note, inviate unilateralmente dai concessionari senza alcuna rinegoziazione e imponendo, a danno dei gestori, l’applicazione del parametro di euro 1.207,26 per ogni apparecchio AW, finendo dunque per porre a carico dei gestori la quasi totalità del prelievo straordinario.
3.3 Questione di legittimità costituzionale.
Parte ricorrente pone numerose e articolate questioni di legittimità costituzionale della norma primaria di riferimento (art.1, co.649 L.n.190/2014), affermata la natura di entrata tributaria, o in ogni caso di “prestazione patrimoniale imposta” del prelievo straordinario in questione.
In particolare, si afferma la violazione delle seguenti norme costituzionali:
- art.23 Cost. (riserva di legge in materia tributaria), nella misura in cui, ai fini della ripartizione all’interno della filiera, la norma lascia alla volontà ed all’arbitrio dei concessionari il potere di stabilire i criteri di riparto, senza indicazione, anche indiretta, dei relativi criteri;
- artt.3 e 53 Cost., per violazione dei principi di capacità contributiva e uguaglianza, nella misura in cui il legislatore ha considerato gli apparecchi AW come fattori automatici di reddito, senza considerare che la mera esistenza dell’autorizzazione all’esercizio non è circostanza dalla quale unicamente possa desumersi l’attitudine reddituale dell’apparecchio AW e, vieppiù, senza considerare la differente capacità reddituale di tali apparecchi in rapporto ai LT. Peraltro, osserva la ricorrente, difetta nella fattispecie il presupposto della “personalità della capacità contributiva”, atteso che il tributo considera, come indice implicito di capacità, il bene e non il soggetto finale della filiera, che viene inciso in spregio ai principi di eguaglianza, solidarietà e progressività dell’imposizione, a dispetto dell’effettiva redditività dell’apparecchio, senza distinzioni come detto fra le due tipologie di apparecchi;
- artt.41 e 42 Cost., nella misura in cui il tributo avrebbe funzione larvatamente e sostanzialmente espropriativa, al di fuori dei presupposti previsti dall’art.42, e risulterebbe di serio ostacolo all’esplicarsi della libera iniziativa economica privata (rif. art.41), tenuto conto che la misura non è una tantum, ma aggrava i bilanci della società continuativamente per gli anni a venire.
4. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio in data 5.5.2015, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso sulla base delle memorie difensive successivamente versate in atti.
Non si costituivano in giudizio le società controinteressate, concessionarie evocate in giudizio relativamente all’impugnazione promossa avverso le note di addebito alle società ricorrenti.
5. In data 17.4.2020, la Sezione ha notificato il decreto di perenzione ultraquinquennale, ai sensi dell’art.1 dell’Allegato III al codice del processo amministrativo.
Con istanza depositata il 26/10/2020, il difensore di parte ricorrente, con atto controfirmato dalla parte, chiedeva la fissazione dell’udienza di trattazione, in ossequio all’art.1, co.2 dell’Allegato III al codice del processo amministrativo.
6. Alla pubblica udienza del 8.6.2022, su invito del Presidente del Collegio, il difensore della parte ricorrente, ivi ritualmente comparso, confermava la persistenza dell’interesse alla decisione, talché il Presidente contestualmente disponeva la fissazione, alla pubblica udienza del 21.12.2022, dell’udienza di trattazione.
7. In esito alla pubblica udienza del 21.12.2022, il Tribunale, ai sensi dell’art.337, co.2 cpc, applicabile al processo amministrativo in forza del richiamo di cui all’art.79, co.,1 cpa, con ordinanza collegiale disponeva la sospensione (facoltativa) del presente giudizio, ravvisando la parziale identità del petitum e il nesso di pregiudizialità-dipendenza rispetto all’esito dei giudizi, pendenti innanzi al Consiglio di Stato, nei quali era in contestazione il medesimo decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. -OMISSIS- del 15 gennaio 2015, con onere posto a carico delle parti, ai sensi dell’art.80, co.1 cpa, di richiedere “ la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio entro il termine di legge applicabile nella fattispecie, stabilendone la decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che definisce, in rito o nel merito, il giudizio ” (si rinvia alla ordinanza di sospensione emessa in questo giudizio n. 534/2023).
8. Con atto depositato in data 11.7.2025, la difesa di parte ricorrente, dando atto della pubblicazione, in data 18.4.2025, della sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, chiedeva di volersi fissare l’udienza per la prosecuzione del giudizio già interrotto.
Seguiva il deposito di ampie e articolate memorie a cura delle parti.
In particolare:
- la difesa erariale, riassumendo i punti salienti dell’odierno contenzioso, instava per la reiezione del ricorso, anche in base ai principi individuati dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 22.9.2022 nonché del Consiglio di Stato nella sentenza n.-OMISSIS-;
- la difesa di parte ricorrente, rappresentando che le sentenze rese dal giudice d’appello sono state impugnate con ricorsi per Cassazione tuttora pendenti, chiedeva disporsi nuova sospensione del processo, in ragione del già ravvisato nesso di pregiudizialità con i giudizi di impugnazione.
In ogni caso, la parte insisteva per l’accoglimento del gravame, instando altresì, in ipotesi di mancata sospensione del giudizio, per la nomina di un CTU incaricato di valutare l’impatto del prelievo, per l’anno 2015, sui bilanci della società, in armonia con quanto deciso dal Consiglio di Stato nei giudizi sopra riferiti.
Infine, la parte sollevava questione di legittimità costituzionale “ dell’art.1 comma 649 legge 190/2014 e dell’art.1 comma 921 della legge 208/2015 per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui hanno stabilito che il prelievo di Euro 1.207,27 debba essere applicato a ciascun apparecchio di gioco senza considerare la sua specifica redditività ”.
9. Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026, la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previo rilievo ex officio del Collegio, ai sensi dell’art.73, co.3 cpa:
- di inammissibilità della questione di costituzionalità in ultimo sollevata dalla difesa di parte ricorrente, in quanto formulata in memoria difensiva non notificata;
- di parziale inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del g.a., relativamente alla domanda di annullamento delle note dei concessionari di addebito , pro quota , del tributo in questione, trattandosi di tematica afferente ad un rapporto privatistico, rilevante unicamente inter partes , fra gestore e concessionario.
10. Il Collegio esamina, dapprima, l’istanza di reiterata sospensione del giudizio avanzata dalla difesa di parte ricorrente in relazione alla attuale pendenza dei ricorsi per Cassazione avverso le pronunce in appello del Consiglio di Stato (v. sentenze nn.ri -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-, ecc.), che hanno respinto i ricorsi promossi dalle parti appellanti per ottenere la riforma delle pronunce di prime cure con le quali questo Tar aveva, a suo tempo, respinto analoghi ricorsi intentati avverso il decreto direttoriale del 15.1.2015.
L’istanza viene respinta, alla luce delle seguenti considerazioni:
- la sospensione pregressa è stata disposta ai sensi dell’art.337 c.p.c., che disciplina la cd. sospensione facoltativa, rimessa all’apprezzamento del Giudice e, segnatamente, detta sospensione è stata ritenuta, in precedenza, opportuna in relazione alla prossimità del deposito delle sentenze del Consiglio di Stato in subiecta materia ;
- nel frattempo tali sentenze sono state pubblicate, con esito confermativo delle pronunce di prime cure;
- la vicenda controversia è, dunque, ormai pronta per la sua definizione in questo giudizio, considerato il sopravvenire delle predette decisioni di merito del giudice di appello e avuto riguardo, fra l’altro, ai principi elaborati dalla Corte di Giustizia Ue e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.125/2018;
- il contenzioso è piuttosto risalente (2015), dovendosi anche tenere conto del principio del giusto processo, di rilievo costituzionale (rif. art.111 Cost.), declinato anche in termini di “ragionevole durata”, talché, in un ponderato bilanciamento fra opposte esigenze, si ritiene opportuno definire la controversia con la presente decisione.
11. In via ulteriormente preliminare, il Collegio scrutina l’istanza della parte ricorrente volta alla nomina di un Ctu per la verifica dell’impatto del tributo in questione sui bilanci della società. La richiesta è altresì supportata sulla base dell’omologa decisione del Consiglio di Stato, che, nei giudizi definiti, ha, per l’appunto, disposto il ricorso alla consulenza d’ufficio in merito al tema dell’adeguatezza e della sostenibilità dell’esborso.
L’istanza in parola viene respinta, per difetto di rilevanza, atteso che, nei motivi di ricorso, ai quali questo giudice è vincolato, manca uno specifico motivo che palesi l’insostenibilità del contributo a carico delle società ricorrenti per la tenuta dei conti di quest’ultima. Infatti, nella sola parte del ricorso deputata all’emersione delle questioni di legittimità costituzionale, parte ricorrente postula la presunta violazione dell’art.41 Cost. ed i conseguenti riflessi sull’economicità della gestione e dell’iniziativa imprenditoriale intrapresa. Di contro, l’istante in alcun modo accenna all’insostenibilità per il bilancio della ricorrente o fornisce uno specifico principio di prova sul punto, sicché tale tema, in definitiva, esula dal thema decidendum del presente giudizio, per come imprescindibilmente configurato dai motivi di ricorso. Ulteriormente, si rammenta che il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio non può (pacificamente) rappresentare un’ipotesi di supplenza rispetto ad un deficit argomentativo e probatorio in cui sia incorso il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio (cfr., quam multis , Tar Milano, 16.1.2025, n.164).
12. Ciò chiarito, per ragioni di ordine logico e giuridico, devono essere esaminate dapprima le censure avverso le note inviate dal concessionario alla ricorrente (v. par. 3.2).
Occorre evidenziare che il thema decidendum è senza dubbio alcuno inciso dalla sopravvenienza normativa rappresentata dall’entrata in vigore dell’art.1, co.920-921 della L.n.208/2015, a mezzo dei quali il legislatore ha, rispettivamente, abrogato il tributo a partire dall’annualità 2016 e dettato, per l’unica annualità di esercizio del prelievo straordinario in questione (2015), disposizioni interpretative che ne hanno modificato sensibilmente la conformazione. In particolare, si è stabilito che il prelievo incide su tutti gli operatori della filiera in modo proporzionale alla distribuzione del compenso e che la modalità di riparto effettivo del prelievo si fonda sugli accordi in vigore per l’annualità di riferimento (2015), senza dare luogo a rinegoziazioni.
Ebbene, anche a fronte della novella interpretativa, obbligati al riversamento all’entrata dello Stato sono i concessionari, i quali poi addebitano, nei rapporti interni, il dovuto ai vari operatori della filiera, inclusi pertanto i gestori degli apparecchi AW, come la ricorrente. Nondimeno, i rapporti interni continuano ad avere un’impronta tipicamente privatistica, di matrice contrattuale, come tali (presupponenti ma comunque) estranei al rapporto concessorio fra Amministrazione concedente (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e concessionario.
L’assunto che precede consente di ritenere, in linea di continuità con l’orientamento già palesato da questa Sezione proprio con riferimento alla gestione di apparecchi da gioco lecito di tipo AW (rif. sentenza n.6620/2021), che, relativamente alla domanda concernente le note dei concessionari di addebito pro quota alla ricorrente a valle del decreto direttoriale impugnato, la giurisdizione competa al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, trattandosi, in definitiva, di controversia estranea, in parte qua, alla sfera di potere dell’Amministrazione e quindi non rientrante nello spettro applicativo fissato dall’art.133, co.1, lett. c) del codice del codice del processo amministrativo.
In conformità al rilievo palesato ex officio dal Collegio alle parti sul punto, va pertanto dichiarata l’inammissibilità, in parte qua (rif. secondo motivo di ricorso, sub 3.2), dell’odierno ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.
13. Il Collegio esamina, quindi, la presunta illegittimità del decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15.1.2015 di cui al primo motivo di ricorso, avuto riguardo alle censure ivi distintamente prospettate (v. par. 3.1).
Le doglianze non sono condivisibili.
L’art.1, co.649 della L.n.19072014, istitutivo del prelievo in questione (avente natura tributaria, o comunque di prestazione patrimoniale imposta) prevede letteralmente che i concessionari versino all’entrata dello Stato la complessiva somma di 500 milioni di euro “ ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014 ”.
Il numero degli apparecchi doveva, in base alla norma, essere oggetto di apposita ricognizione a cura dell’Agenzia, avente ad oggetto sia gli apparecchi AW (rif. art.110, co.6, lett. a) Tulps) che LT (rif. art.110, co.6, lett. b) Tulps). La legge, pertanto, se da un lato imponeva all’Agenzia di effettuare la ricognizione numerica per entrambe le tipologie di apparecchi in carico ai vari concessionari, al contempo non autorizzava l’Agenzia ad attribuire un carico di incidenza differenziato fra AW e LT, dovendo il prelievo (ergo i 500 milioni di euro) essere distribuito fra i concessionari in proporzione al numero di apparecchi.
Il decreto direttoriale impugnato, pertanto, si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi (AW e LT), ripartendo pro quota la somma di 500 mln in modo proporzionale al numero censito e, altresì, stabilendo le modalità del versamento a cura dei concessionari. Inoltre, la norma primaria, sia nella disciplina fissata dalla L.n.190/2014 che in quella integrata e modificata retroattivamente ad opera della l.n.208/2015, non autorizzava l’Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo (ossia nei rapporti interni alla filiera), regolato direttamente dalla legge (in modo peraltro differenziato: tramite rinegoziazione nella L.n.190/2014, in modo proporzionale ai vantaggi economici sussumibili dagli accordi negoziali già in vigore per il 2015, secondo la novella arrecata dalla l.n.208/2015).
Non colgono, pertanto, nel segno le censure di cui al ricorso.
14. Il Collegio passa quindi ad esaminare le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla difesa di parte ricorrente nell’ambito del terzo motivo di ricorso (v. par. 3.3), ritenendole, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulle modalità di proposizione della questione di costituzionalità, manifestamente infondate, anche alla luce delle pronunce medio intervenute (rif. sentenza C. Cost. n.125/2018, Cgue 22.9.2022 cause riunite da C 475-20 a C 482-20; Consiglio di Stato, sentenze varie sopra citate).
Con riguardo alle dedotte violazioni delle emarginate norme costituzionali, si osserva quanto segue.
14.1 Quanto alla supposta violazione dell’art.23 Cost. (principio di riserva relativa di legge per le prestazioni patrimoniali imposte), si evidenzia che, anche e soprattutto alla luce della novella arrecata dall’art.1, co.921 L.n.208/2025, che ha modificato in senso retroattivo la norma precedente in particolare sul profilo del riparto dell’onere all’interno della filiera, la legge disciplina in modo chiaro e compiuto:
a) il presupposto del tributo (riferibilità degli apparecchi da gioco ex art.110, co.6 Tulps);
b) il quantum debeatur (500 milioni complessivi);
c) i criteri di riparto: esterno, ossia fra i concessionari (in proporzione al numero di apparecchi), e interno alla filiera (in proporzione ai compensi contrattuali già pattuiti per il 2015).
14.2 La parte ricorrente prospetta inoltre la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., atteso che l’art.1, co.649, della L.n.190/2014 (ma anche l’art.1, co.921 della L.n.208/2015) ha obliterato, in tesi illegittimamente, l’intrinseca differenza di redditività fra gli apparecchi AW (meno redditizi) e LT (più redditizi); al contrario, nell’assegnare paritetica rilevanza alle due tipologie di apparecchi nella determinazione della quota di ascrivibilità del contributo ai vari concessionari, le norme in questione hanno introdotto una disciplina tributaria irragionevole, sperequata e, oltre tutto, in spregio al principio di capacità contributiva.
L’argomentazione di parte ricorrente non può essere condivisa.
In primo luogo, occorre rilevare che, in ambito tributario, l’individuazione dei presupposti della tassazione e del relativo quantum debeatur rientra nell’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore, il quale, nei limiti fissati dalla Costituzione e dai principi dell’ordinamento eurounitario, è libero di scegliere cosa e quanto assoggettare a tassazione (cfr., quam multis , C. Cost., 21.3.2025, n.34; ma v. anche C. Cost., sentenza n.21/2005).
La scelta del legislatore non trasmoda, nella circostanza, in irragionevolezza o arbitrio, dal momento che non trattasi di imposta diretta (sul reddito o sul patrimonio), ma di imposta indiretta straordinaria, che assume come presupposto l’immissione in commercio dell’apparecchio e la sua conseguente astratta idoneità all’operatività/redditività potenziale (circostanza che appartiene, indifferentemente, ad entrambe le tipologie di apparecchio). E ciò, allo scopo, solidaristico, di concorso agli obiettivi di finanza pubblica in un settore, come quello dei giochi, riservato per legge allo Stato e soggetto a concessione, regolamentazione e controllo a cura della pubblica autorità ivi preposta, ossia l’Agenzia delle Entrate e delle Dogane, che per gli apparecchi AW è onerata di un’attività istruttoria volta al rilascio del nulla osta all’installazione ed al collegamento con la rete telematica individuata dall’Autorità. Vieppiù, si rileva ulteriormente che, stando all’incontestata ricognizione quantitativa dell’Agenzia, posta alla base dell’avversato decreto, il numero di apparecchi AW è significativamente più elevato di quello dei LT (363.178 AW contro 50.985 LT secondo il dato “totale” della tabella di cui all’art.1 del decreto impugnato: rapporto di 7 a 1); ora, tale rapporto di incidenza numerica è in realtà superiore al rapporto fra la redditività delle due tipologie di apparecchio, che (secondo i dati forniti dalla ricorrente) ammonta (solo) a 4 a 1 (a vantaggio dei LT (euro 33.062 dei LT contro euro 7.203 per gli AW).
In ogni caso, va necessariamente evidenziato che, a seguito della disciplina introdotta dall’art.1, co.921 L.n.208/2015, l’effettiva incidenza del tributo, all’interno della filiera, è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore economico (gestore incluso), talché, nell’ambito del relativo rapporto (come detto, di natura privatistica, come tale devoluto alla cognizione del giudice ordinario), la quota di tributo ascrivibile ai concessionari dovrà essere ripartita in modo proporzionale al compenso che la società ricorrente ritrae dall’attività sulla base degli accordi già sottoscritti per l’annualità 2015. In tale sede e contesto, quindi, (in conformità agli accordi liberamente sottoscritti dalla parte) potrà essere apprezzata la differente redditività degli apparecchi.
14.3 In merito alle dedotte violazioni degli artt.42 e 41 della Costituzione, si osserva:
- è in radice inconferente l’evocato riferimento all’art.42 Cost., dal momento che, in alcun modo, l’art.1, co.649 L.n.190/2014 svuota di contenuto economico il bene di proprietà della ricorrente al punto da potersi configurare come fattispecie sostanzialmente espropriativa, non privando il titolare del potere di sfruttamento economico (cfr., quam multis , Consiglio di Stato, 30.10.2024, n.8666: “affinché si possa prospettare tale forma anomala di espropriazione, è necessario che il sacrificio imposto al diritto di proprietà (o, in ipotesi, ad altro diritto reale) sia tale da comportare un 'sostanziale annientamento' delle facoltà tipiche del diritto o da inciderle eccessivamente oltre il limite della tollerabilità”);
- in riferimento al principio di libera iniziativa economica, previsto e tutelato dall’art.41 Cost., parte ricorrente non ha assolto all’ onus probandi , anche in termini embrionali, di dimostrare che, in concreto, l’entità del prelievo incidente sulla società possa comportare seri limiti all’esercizio del diritto. Peraltro, va sottolineato che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art.1, co.920-921 L.n.208/2015, la portata del tributo in questione è stata fortemente ridimensionata, a beneficio (anche) dei gestori degli apparecchi AW, posto che il tributo incide solo per l’anno 2015 e, vieppiù, in modo proporzionale al beneficio economico del soggetto nell’ambito della filiera di riferimento.
15. In conclusione, per quanto precede, il ricorso va:
- dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, relativamente alla domanda di annullamento promossa avverso le succitate note dei concessionari, spettando per la predetta domanda la giurisdizione al giudice ordinario, presso cui l’odierno giudizio, in parte qua , potrà essere riassunto, ai sensi e nei termini di cui all’art.11, co.2 cpa;
- respinto, in quanto infondato, relativamente alla domanda di annullamento promossa avverso il succitato Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
16. Le spese di lite ben possono venire compensate, in ragione della particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e lo respinge per il resto, ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ET IT, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
AN GL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN GL | ET IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.