Decreto cautelare 24 gennaio 2026
Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00972/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2026, proposto da
Tifitex S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Besani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Alfa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Tassan Mazzocco, Alfonso Polillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Gallarate, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento adottato da Alfa s.r.l. e notificato in data 05.11.2025 recante "Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/1990, del verbale dell'incontro del 10/12/2008", con cui il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha annullato il verbale comunale che riconosceva la non applicabilità della tariffa di depurazione e fognatura alle acque emunte nell'ambito del progetto di bonifica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alfa S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LB Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato da Alfa S.r.l. in data non specificata e notificato alla ricorrente a mezzo pec il 05.11.2025, recante “Annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990, del verbale dell’incontro del 10/12/2008”, con cui il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha annullato il verbale comunale che riconosceva la non applicabilità della tariffa di depurazione e fognatura alle acque emunte nell’ambito del progetto di bonifica.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Nullità del provvedimento impugnato ex art. 21-septies L. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione.
Secondo la ricorrente il provvedimento adottato da Alfa S.r.l. in data 5 novembre 2025 è affetto da nullità radicale ed assoluta ai sensi dell’art. 21-septies L. 241/1990, in quanto emesso in totale difetto di attribuzione, trattandosi dell’esercizio di un potere pubblico che non appartiene alla società resistente né può essere da essa esercitato in nessuna forma.
II) Violazione degli artt. 21-nonies e 21-octies L. 241/1990 – Incompetenza funzionale assoluta e violazione del principio del contrarius actus .
III) Violazione dell’art. 21-nonies, comma 2 – Tardività assoluta dell’autotutela (17 anni) e legittimità originaria del Verbale del 10.12.2008 del Comune di Gallarate.
IV) Violazione degli artt. 1 e 21-nonies L. 241/90 e dell’art. 97 Cost. – Assenza di interesse pubblico attuale, sviamento di potere, omessa comparazione degli interessi coinvolti e del
legittimo affidamento di Ti.Fi.Tex. Srl.
V) Violazione degli artt. 1, 3, 7 e 10-bis L. 241/1990 – Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria.
VI) Violazione dei principi ARERA – Incompetenza del gestore ad adottare atti autoritativi o regolatori.
VII) Violazione dell’art. 11 disp. prel. c.c. – Applicazione retroattiva di norme sopravvenute (normativa TUA, disciplina ATO, regolazione ARERA).
VIII) Violazione del principio di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici.
La difesa di ALFA S.r.l. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 40 c.p.a. in quanto non è possibile identificare con esattezza i motivi articolati dalla ricorrente e per
carenza di interesse a ricorrere. In subordine ne ha chiesto la reiezione.
Alla camera di consiglio del 11/02/2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione in forma semplificata dopo aver rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione del ricorso.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
2.1 Dall’esame degli atti risulta che il presente contenzioso discende dalla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 25.11.2025 RG n. 643/2025 Repert. n. 2690/2025 del 25/11/2025 Sentenza n. cronol. 10718/2025 del 25/11/2025 che, con un obiter dictum, ha affermato, in merito all’atto impugnato in questa sede, che: “ Va osservato che la parte opposta ha depositato il provvedimento con cui tale verbale è stato annullato in autotutela con comunicazione di avvio del procedimento iniziato a ottobre 2025 e terminato a novembre 2025. Parte opponente ha chiesto quindi la sospensione del presente giudizio in attesa dell’impugnazione preannunziata di tale provvedimento.
Ebbene, la sospensione non è necessaria sia alla luce della circostanza che non vi è evidenza che il
provvedimento sia stato impugnato e sia alla luce della circostanza che il giudice ordinario può eventualmente procedere alla disapplicazione dell'atto amministrativo ex art. 5, all. E, l. 2248/1865 nel caso in cui ne accerti l'illegittimità e conseguentemente considerarlo inefficace incidenter tantum (senza effetti di giudicato) qualora esso si ponga come ostacolo alla tutela, o all'esercizio, di un diritto soggettivo ( come nel caso di specie) ”.
2.2 In merito sia la suddetta sentenza che la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2108/2025 hanno qualificato il suddetto atto come un provvedimento di annullamento di un atto del Comune di
Gallarate del 10/12/2008 che ha disposto l’esenzione dal pagamento della tariffa di depurazione e fognatura sulle acque reflue scaricate in attuazione del progetto di bonifica.
2.3 In merito occorre rilevare che l’art. 7 del Codice del processo amministrativo stabilisce che “ 1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico. 2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ”.
Nel caso di specie l’atto in questione non incide su interessi legittimi in quanto nel suo contenuto dispositivo ha per oggetto il mancato riconoscimento dell’esenzione dal pagamento del corrispettivo relativo all’esercizio dei servizi di fognatura e depurazione che il Comune di Gallarate aveva riconosciuto alla ricorrente.
In merito alla natura di diritto privato del corrispettivo per la depurazione e fognatura sulle acque reflue non sussiste questione tra le parti, le quali non hanno sollevato alcuna eccezione di difetto di giurisdizione in merito alle decisioni del Tribunale di Busto Arsizio ed alla Corte d’Appello di Milano relative al pagamento del suddetto canone.
In merito occorre poi rammentare che la provenienza di un atto da un ente pubblico ed equiparati non comporta la sua qualificazione come atto di diritto pubblico in quanto ai sensi dell’art. 1 c. 1-bis della L. 241/90 “ La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente ”.
A ciò si aggiunge che le controversie in materia di corrispettivo per la depurazione e fognatura sulle acque reflue non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e che l’atto non ha natura regolamentare in quanto secondo la giurisprudenza (Cons. Stato VI 18 febbraio 2015 n. 823) “ I regolamenti, invece, sono espressione di una potestà normativa attribuita all'Amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità e dell'astrattezza, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono ”.
Nel caso di specie l’atto è privo dei caratteri della generalità ed astrattezza facendo riferimento alla posizione soggettiva della sola Tifitex.
3. In definitiva quindi il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto non incide su una posizione di interesse legittimo del destinatario ma su una posizione di diritto soggettivo (l’esenzione dal pagamento corrispettivo per la depurazione e fognatura sulle acque reflue) che non rientra tra le materie riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e quindi non è un atto autoritativo esercizio di potere amministrativo.
4. Ai sensi dell’art. 11 c.p.a. occorre indicare quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario.
Ai sensi della stessa norma quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
5. Il fatto che la natura pubblicistica dell’atto sia stata “suggerita” dalla sentenza Tribunale di Busto Arsizio del 25.11.2025 giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LB Di MA, Presidente FF, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LB Di MA |
IL SEGRETARIO