Versione
13 gennaio 1985
13 gennaio 1985
Art. 4.
Il terzo comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e' sostituito dal seguente:
"Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita', lo richiedano, possono stabilire, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, sentita l'unita' sanitaria locale competente per territorio, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia disti almeno 1.000 metri da quelle esistenti".
Il terzo comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e' sostituito dal seguente:
"Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita', lo richiedano, possono stabilire, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, sentita l'unita' sanitaria locale competente per territorio, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia disti almeno 1.000 metri da quelle esistenti".
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Milano, sez. III, sentenza 26/08/2014, n. 2245Provvedimento: […] La sede farmaceutica di AN è stata istituita con la deliberazione di giunta regionale n. 23632 del 09/06/1992 secondo il criterio topografico. Secondo tale criterio il limite di distanza dalle altre farmacie per l'ubicazione della farmacia istituita, in deroga al criterio della popolazione, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, era di 500 metri in base al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1965; tale limite fu elevato a 1000 metri dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 e, quindi, a 3000 metri dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, che ha sostituito l'articolo 104 t.u.l.s., che era vigente al momento del provvedimento impugnato e che è attualmente vigente (Cons. Stato, 20/05/2003 n.2713).Leggi di più...
- graduatoria per assegnazione sedi farmaceutiche·
- dispensario farmaceutico·
- usucapione·
- compensazione delle spese di lite·
- carenza di interesse a ricorrere·
- concorso pubblico·
- legittimazione processuale·
- violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza·
- eccesso di potere·
- criteri di ubicazione delle farmacie