Art. 4.
Il terzo comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e' sostituito dal seguente:
"Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita', lo richiedano, possono stabilire, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, sentita l'unita' sanitaria locale competente per territorio, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia disti almeno 1.000 metri da quelle esistenti".
Il terzo comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e' sostituito dal seguente:
"Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita', lo richiedano, possono stabilire, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, sentita l'unita' sanitaria locale competente per territorio, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia disti almeno 1.000 metri da quelle esistenti".