Art. 3.
Di regola il Comitato pubblichera' due volumi all'anno.
La spesa conseguente all'applicazione della presente legge, preventivata in lire un milione a volume, fara' carico agli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativi agli esercizi finanziari dal 1953-54 al 1962-63, in ragione di lire 1.000.000 per l'esercizio finanziario 1953-54, lire 3.000.000 per quello 1954-55 e lire 2.000.000 per ciascuno degli esercizi successivi.
Alla copertura delle quote di detta spesa relative agli esercizi 1953-54 e 1954-55 si provvedera' con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 38 e di quello n. 40 degli stati di previsione dell'indicato Ministero per i rispettivi esercizi.
Di regola il Comitato pubblichera' due volumi all'anno.
La spesa conseguente all'applicazione della presente legge, preventivata in lire un milione a volume, fara' carico agli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativi agli esercizi finanziari dal 1953-54 al 1962-63, in ragione di lire 1.000.000 per l'esercizio finanziario 1953-54, lire 3.000.000 per quello 1954-55 e lire 2.000.000 per ciascuno degli esercizi successivi.
Alla copertura delle quote di detta spesa relative agli esercizi 1953-54 e 1954-55 si provvedera' con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 38 e di quello n. 40 degli stati di previsione dell'indicato Ministero per i rispettivi esercizi.