Art. 9.
Per i salariati di ruolo e non di ruolo, debbono essere annualmente compilate apposite note di qualifica che esprimano sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, capacita' e rendimento di ciascuno.
Tali note, da compilare entro il mese di luglio di ogni anno, per l'anno finanziario precedente, classificheranno ciascun salariato con una delle seguenti qualifiche: "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" e "cattivo". Esse debbono essere comunicate all'interessato entro il mese di settembre.
Avverso la qualifica attribuita e' ammesso ricorso al Ministro competente entro 15 giorni dalla comunicazione della qualifica stessa all'interessato.
Per i salariati di ruolo e non di ruolo, debbono essere annualmente compilate apposite note di qualifica che esprimano sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, capacita' e rendimento di ciascuno.
Tali note, da compilare entro il mese di luglio di ogni anno, per l'anno finanziario precedente, classificheranno ciascun salariato con una delle seguenti qualifiche: "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" e "cattivo". Esse debbono essere comunicate all'interessato entro il mese di settembre.
Avverso la qualifica attribuita e' ammesso ricorso al Ministro competente entro 15 giorni dalla comunicazione della qualifica stessa all'interessato.