Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 604
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'onere della prova e illegittima applicazione dell'accertamento induttivo

    L'acquisizione forense dei dati dal server del fornitore ha valenza di mera presunzione nei confronti dei clienti. La Corte ritiene che tale prova presuntiva non sia sufficiente per giustificare il ricorso all'accertamento induttivo del reddito e che l'Ufficio abbia illegittimamente ritenuto che i presunti acquisti a nero costituissero una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Accolto
    Illegittima determinazione induttiva dei ricavi

    Non è chiaro se il documento depositato sia la scansione di una copia cartacea di un documento informatico che necessitava di attestazione di conformità. Dallo stesso non si evince la percentuale di ricarico della singola società né il metodo di calcolo della media. L'Agenzia delle Entrate non ha considerato un panel di imprese tutte comparabili con la ricorrente.

  • Accolto
    Omesso riconoscimento dei maggiori costi

    A fronte di maggiori ricavi di euro 145.598,00 e di maggiori costi relativi ai presunti acquisti a nero di euro 73.213,00, l'Ufficio avrebbe dovuto tassare un maggior reddito di euro 72.385, laddove, forse per mero errore materiale, ha iscritto una variazione in aumento per maggiori ricavi di euro 207.424,00 invece che di euro 145.598,00, con conseguente imposizione di un maggior reddito pari ad euro 134.211,00 in luogo di euro 72.385,00.

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    Violazione dell'onere della prova e illegittima applicazione dell'accertamento induttivo

    L'acquisizione forense dei dati dal server del fornitore ha valenza di mera presunzione nei confronti dei clienti. La Corte ritiene che tale prova presuntiva non sia sufficiente per giustificare il ricorso all'accertamento induttivo del reddito e che l'Ufficio abbia illegittimamente ritenuto che i presunti acquisti a nero costituissero una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

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    Illegittima determinazione induttiva dei ricavi

    Non è chiaro se il documento depositato sia la scansione di una copia cartacea di un documento informatico che necessitava di attestazione di conformità. Dallo stesso non si evince la percentuale di ricarico della singola società né il metodo di calcolo della media. L'Agenzia delle Entrate non ha considerato un panel di imprese tutte comparabili con la ricorrente.

  • Accolto
    Omesso riconoscimento dei maggiori costi

    A fronte di maggiori ricavi di euro 145.598,00 e di maggiori costi relativi ai presunti acquisti a nero di euro 73.213,00, l'Ufficio avrebbe dovuto tassare un maggior reddito di euro 72.385, laddove, forse per mero errore materiale, ha iscritto una variazione in aumento per maggiori ricavi di euro 207.424,00 invece che di euro 145.598,00, con conseguente imposizione di un maggior reddito pari ad euro 134.211,00 in luogo di euro 72.385,00.

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    Violazione dell'onere della prova e illegittima applicazione dell'accertamento induttivo

    L'acquisizione forense dei dati dal server del fornitore ha valenza di mera presunzione nei confronti dei clienti. La Corte ritiene che tale prova presuntiva non sia sufficiente per giustificare il ricorso all'accertamento induttivo del reddito e che l'Ufficio abbia illegittimamente ritenuto che i presunti acquisti a nero costituissero una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

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    Illegittima determinazione induttiva dei ricavi

    Non è chiaro se il documento depositato sia la scansione di una copia cartacea di un documento informatico che necessitava di attestazione di conformità. Dallo stesso non si evince la percentuale di ricarico della singola società né il metodo di calcolo della media. L'Agenzia delle Entrate non ha considerato un panel di imprese tutte comparabili con la ricorrente.

  • Accolto
    Omesso riconoscimento dei maggiori costi

    A fronte di maggiori ricavi di euro 145.598,00 e di maggiori costi relativi ai presunti acquisti a nero di euro 73.213,00, l'Ufficio avrebbe dovuto tassare un maggior reddito di euro 72.385, laddove, forse per mero errore materiale, ha iscritto una variazione in aumento per maggiori ricavi di euro 207.424,00 invece che di euro 145.598,00, con conseguente imposizione di un maggior reddito pari ad euro 134.211,00 in luogo di euro 72.385,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 604
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 604
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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