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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 930/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF016H01260 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF016H01260 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF016H01260 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugna l'Avviso di accertamento n. TKF016H01260/2025 relativo all'anno d'imposta 2020, notificato in data 04.08.2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava presunti maggiori redditi da fabbricati derivanti da due distinti contratti di locazione, ritenuti entrambi vigenti nell'anno 2020.
Nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate depositava controdeduzioni rappresentando di aver adottato provvedimento di autotutela parziale in data 03/11/2025, con cui veniva annullata integralmente la ripresa impositiva derivante dal contratto del 2011, riconoscendo che lo stesso era cessato per effetto della stipula del successivo contratto del 2017.
A seguito dell'autotutela, la pretesa fiscale risultava rideterminata nella sola quota residuale riferita alla cedolare secca per € 26,00, con relativa sanzione.
E' stata depositata una richiesta di riunione del presente processo con quello con RGR 713/25 e memorie.
Il ricorrente, con memoria, chiedeva dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere e l'applicazione del principio di soccombenza sostanziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Giudice rileva che la riunione non è necessaria perché il giudizio iscritto al R.G. 713/2025 ha ad oggetto la cartella di pagamento n. 057 2025 00120600 06 000, dell'importo di euro 3.086,88, notificata al contribuente in data 11/04/2025, emessa a seguito della presunta decadenza dalla rateazione per asserito mancato pagamento nei termini della rata n. 4 con scadenza 28/02/2023, iscritta al ruolo n. 2025/250127 reso esecutivo in data 27/02/2025. L'Agenzia delle Entrate documenta di aver annullato la pretesa riguardante la cartella di pagamento n. 057 2025 00140741 59 000, dell'importo di euro 3.034,06, , anch'essa emessa a seguito della medesima presunta decadenza dalla rateazione per asserito mancato pagamento nei termini della medesima rata n. 4 con scadenza 28/02/2023, iscritta al ruolo n. 2025/250182 reso esecutivo in data
09/04/2025.
L'autotutela parziale intervenuta nel corso del giudizio ha eliminato integralmente la parte principale della pretesa oggetto di impugnazione, determinando il venir meno dell'interesse delle parti sul relativo segmento della controversia.
Pertanto, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, deve essere dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere nei limiti dell'annullamento operato dall'Amministrazione.
Quanto alla parte residua dell'accertamento, essa non è oggetto di specifica contestazione ulteriore rispetto alle doglianze accolte in autotutela;
il giudizio può pertanto essere definito limitatamente alla cessazione intervenuta.
In ordine alle spese di lite, la Corte ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto:
– della natura dell'intervento in autotutela,
– dell'interesse sostanzialmente soddisfatto del contribuente, – dell'opportunità di evitare ulteriori oneri in rapporto al valore residuo della controversia.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 930/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF016H01260 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF016H01260 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF016H01260 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugna l'Avviso di accertamento n. TKF016H01260/2025 relativo all'anno d'imposta 2020, notificato in data 04.08.2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava presunti maggiori redditi da fabbricati derivanti da due distinti contratti di locazione, ritenuti entrambi vigenti nell'anno 2020.
Nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate depositava controdeduzioni rappresentando di aver adottato provvedimento di autotutela parziale in data 03/11/2025, con cui veniva annullata integralmente la ripresa impositiva derivante dal contratto del 2011, riconoscendo che lo stesso era cessato per effetto della stipula del successivo contratto del 2017.
A seguito dell'autotutela, la pretesa fiscale risultava rideterminata nella sola quota residuale riferita alla cedolare secca per € 26,00, con relativa sanzione.
E' stata depositata una richiesta di riunione del presente processo con quello con RGR 713/25 e memorie.
Il ricorrente, con memoria, chiedeva dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere e l'applicazione del principio di soccombenza sostanziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Giudice rileva che la riunione non è necessaria perché il giudizio iscritto al R.G. 713/2025 ha ad oggetto la cartella di pagamento n. 057 2025 00120600 06 000, dell'importo di euro 3.086,88, notificata al contribuente in data 11/04/2025, emessa a seguito della presunta decadenza dalla rateazione per asserito mancato pagamento nei termini della rata n. 4 con scadenza 28/02/2023, iscritta al ruolo n. 2025/250127 reso esecutivo in data 27/02/2025. L'Agenzia delle Entrate documenta di aver annullato la pretesa riguardante la cartella di pagamento n. 057 2025 00140741 59 000, dell'importo di euro 3.034,06, , anch'essa emessa a seguito della medesima presunta decadenza dalla rateazione per asserito mancato pagamento nei termini della medesima rata n. 4 con scadenza 28/02/2023, iscritta al ruolo n. 2025/250182 reso esecutivo in data
09/04/2025.
L'autotutela parziale intervenuta nel corso del giudizio ha eliminato integralmente la parte principale della pretesa oggetto di impugnazione, determinando il venir meno dell'interesse delle parti sul relativo segmento della controversia.
Pertanto, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, deve essere dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere nei limiti dell'annullamento operato dall'Amministrazione.
Quanto alla parte residua dell'accertamento, essa non è oggetto di specifica contestazione ulteriore rispetto alle doglianze accolte in autotutela;
il giudizio può pertanto essere definito limitatamente alla cessazione intervenuta.
In ordine alle spese di lite, la Corte ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto:
– della natura dell'intervento in autotutela,
– dell'interesse sostanzialmente soddisfatto del contribuente, – dell'opportunità di evitare ulteriori oneri in rapporto al valore residuo della controversia.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la cessata materia del contendere e compensa le spese.