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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17190 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 35929/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35929/2025 promossa da:
Parte
, n. il 11/11/1992 a PA ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. ABBRUZZESE DARIO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Motivazione in fatto e in diritto
La SI.ra , nata a [...], Pakistan, l'11 novembre 1992, ha agito in Parte_1 giudizio con ricorso depositato in data 31 luglio 2025, opponendosi ai provvedimenti di diniego del visto per motivi familiari (Prot. n. 6944-P e 6945-P del 22/07/2025) emessi dall'Ambasciata d'Italia a in favore dei suoi genitori, (nato CP_1 Persona_1
18/01/1971) e (nata [...], come da certificati). La ricorrente ha Per_2 domandato l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare con i genitori infrasessantacinquenni a carico, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. d) del D.L.vo 286/1998, e la conseguente condanna dell'Amministrazione al rilascio del visto d'ingresso per motivi familiari.
Il Controparte_2
[...
si è costituito in giudizio con memoria depositata il 2 dicembre 2025, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso in caso di decisione immediata, sostenendo che la tutela d'urgenza non fosse sorretta né dal fumus boni iuris né dal periculum in mora, e che l'accertamento del diritto potesse essere svolto solo nel giudizio di merito. In via
1 subordinata, ha chiesto la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della serialità del contenzioso e delle difficoltà organizzative della Sede diplomatica.
IN FATTO
La ricorrente, SI.ra , cittadina pakistana, otteneva il Nulla Osta al Parte_1 ricongiungimento familiare da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Ferrara in data 28 febbraio 2025. I nulla osta venivano rilasciati per il padre, , Persona_1 nato il [...] a [...], Qatar (Nulla Osta Prot. n. ), e CodiceFiscale_2 per la madre, (indicata anche come in alcuni documenti), nata il Per_2 CP_3
15 marzo 1970 a Gujrat, Pakistan (Nulla Osta Prot. n. ). CodiceFiscale_3
I genitori presentavano la domanda di visto d'ingresso per motivi familiari presso l'Ambasciata d'Italia a in data 16 giugno 2025. Veniva prodotta CP_1 documentazione legalizzata comprovante il vincolo familiare (certificati di nascita, matrimonio del 10 febbraio 1992). Il Certificato di Stato di Famiglia rilasciato dalla NADRA, datato 11 marzo 2024, attestava la composizione del nucleo familiare in Pakistan, includendo, oltre ai genitori, anche due figli: (nato [...]) e Persona_3
(nata [...]). Per_4
Per dimostrare i requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1, lett. d) TUI, i familiari presentavano dichiarazioni giurate (AV). Il padre, , dichiarava in Persona_1 data 16 aprile 2025 di dipendere completamente dal reddito della figlia Parte_1
e di non possedere fonti di reddito (reddito, pensione, terreni agricoli). I figli Per_3
ed producevano a loro volta AV in data 30 luglio 2025, nei
[...] Per_4 quali dichiaravano di risiedere in Australia (3 Naso Place Clyde North, Victoria 3978, Australia) e di non avere obiezioni al trasferimento dei genitori in Italia, in quanto totalmente dipendenti dalla sorella.
L'Ambasciata d'Italia a emetteva i provvedimenti di diniego (Prot. n. 6944-P CP_1
e 6945-P) in data 22 luglio 2025. Il diniego era motivato sulla base dell'art. 29, comma Cont 1, lett. d) specificando che non era stata fornita alcuna prova documentale comprovante lo stato di genitore a carico della figlia , in quanto non Parte_1 erano state presentate le ricevute degli invii di denaro effettuate.
IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, poiché l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare, che spetta al Giudice ordinario in questa sede, non può prescindere da una valutazione rigorosa della completezza e dell'idoneità probatoria degli elementi forniti dalla parte ricorrente riguardo ai requisiti essenziali, in particolare per quanto attiene alla condizione di "genitori a carico" e all'assenza di altri figli idonei al sostentamento nel paese di origine o di provenienza.
1. Sulla mancata prova del requisito di "Genitore a Carico" (Art. 29, co. 1, lett. d) TUI): Il provvedimento di diniego datato 22 luglio 2025 è specificamente motivato sul fatto che i richiedenti non hanno presentato le ricevute degli invii di denaro effettuate a
Pag. 2 di 4 dimostrazione del loro stato di genitore a carico. Benché in sede giudiziale la ricorrente abbia prodotto ricevute di bonifici risalenti a maggio, giugno e luglio 2025, tali prove non risultano essere state valutate dall'Autorità consolare al momento dell'istruttoria del visto, il che giustifica il diniego amministrativo per carenza istruttoria. Il Giudice, nel sindacare l'esistenza del diritto, deve considerare l'idoneità della prova a fondare la pretesa, tenendo conto che il supporto finanziario deve consistere in un necessario sostentamento continuativo. L'Amministrazione, nel diniego, ha contestato un dato di fatto: la mancata produzione delle ricevute. La parte ricorrente non ha fornito la prova che tali ricevute fossero state effettivamente acquisite dall'Ambasciata entro la data della decisione. In assenza di prova che l'Amministrazione avesse a disposizione la documentazione finanziaria cruciale, non è possibile superare l'accertamento negativo dell'Autorità consolare sul requisito della dipendenza economica.
2. Sulla valutazione di attendibilità degli AV e il requisito "altri figli nel Paese di origine o di provenienza": L'art. 29, comma 1, lett. d) TUI richiede che i genitori infrasessantacinquenni a carico non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza. Il Certificato di Stato di Famiglia pakistano indica chiaramente la presenza di due figli adulti, (nato [...]) e (nata Persona_3 Per_4
17/07/2000), entrambi di nazionalità pakistana. Per superare l'ostacolo legale, i fratelli hanno prodotto AV (datati 30 luglio 2025) in cui dichiarano di risiedere in Australia. Tali AV sono dichiarazioni giurate la cui attendibilità probatoria deve essere valutata con cautela, essendo documenti di parte e auto-certificativi. Nello specifico, l'AV di presenta un'evidente contraddizione interna. La SI.ra Per_4 Per_4 dichiara di essere residente di Askari House, Phase No. 1, House No. 27,
[...]
Distretto di , Pakistan (sua residenza) e Controparte_5 CP_5 contemporaneamente di risiedere attualmente (non permanentemente) al 3 Naso Place Clyde North, Victoria 3978, Australia. Questa dichiarazione ambigua, che attesta una residenza in Pakistan e un domicilio attuale in Australia, non fornisce una prova univoca e inconfutabile del loro effettivo e permanente trasferimento all'estero, né della loro impossibilità oggettiva di provvedere, come richiesto dalla giurisprudenza in senso lato. Pertanto, in assenza di prove documentali di uno status di residenza permanente o di cittadinanza australiana dei due figli ( ed , e data Persona_3 Per_4
l'ambiguità inerente alla loro presunta completa assenza dal Paese di origine e provenienza (Pakistan), le dichiarazioni giurate da sole non sono sufficienti a superare la presunzione di capacità di sostentamento che grava sui figli adulti residenti nel Paese d'origine o di provenienza.
3. Conclusioni: In sintesi, la prova documentale fornita non è sufficiente a dimostrare con la necessaria certezza che al momento della decisione (22 luglio 2025) sussistessero i requisiti richiesti dalla normativa: l'Ambasciata ha legittimamente riscontrato la mancanza di prova della dipendenza economica, e gli AV prodotti dalla parte ricorrente per superare il requisito della presenza di altri figli in patria risultano intrinsecamente contraddittori e non sufficientemente supportati per dimostrare l'oggettiva impossibilità dei due figli adulti di provvedere al sostentamento dei genitori.
Pag. 3 di 4 4. Spese di lite. Le spese di lite vanno compensate: questo contenzioso è acuito dalle contingenze di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di pratiche e di numerosi procedimenti giurisdizionali pendenti, in un contesto in cui la Sede diplomatica è notoriamente sottodimensionata, che non consentono alla resistente di interloquire tempestivamente con i richiedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA il ricorso proposto dalla SI.ra . Parte_1
2. Compensa le spese di lite
Roma 03/12/2025
Il Giudice
SI RA
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 35929/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35929/2025 promossa da:
Parte
, n. il 11/11/1992 a PA ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. ABBRUZZESE DARIO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Motivazione in fatto e in diritto
La SI.ra , nata a [...], Pakistan, l'11 novembre 1992, ha agito in Parte_1 giudizio con ricorso depositato in data 31 luglio 2025, opponendosi ai provvedimenti di diniego del visto per motivi familiari (Prot. n. 6944-P e 6945-P del 22/07/2025) emessi dall'Ambasciata d'Italia a in favore dei suoi genitori, (nato CP_1 Persona_1
18/01/1971) e (nata [...], come da certificati). La ricorrente ha Per_2 domandato l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare con i genitori infrasessantacinquenni a carico, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. d) del D.L.vo 286/1998, e la conseguente condanna dell'Amministrazione al rilascio del visto d'ingresso per motivi familiari.
Il Controparte_2
[...
si è costituito in giudizio con memoria depositata il 2 dicembre 2025, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso in caso di decisione immediata, sostenendo che la tutela d'urgenza non fosse sorretta né dal fumus boni iuris né dal periculum in mora, e che l'accertamento del diritto potesse essere svolto solo nel giudizio di merito. In via
1 subordinata, ha chiesto la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della serialità del contenzioso e delle difficoltà organizzative della Sede diplomatica.
IN FATTO
La ricorrente, SI.ra , cittadina pakistana, otteneva il Nulla Osta al Parte_1 ricongiungimento familiare da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Ferrara in data 28 febbraio 2025. I nulla osta venivano rilasciati per il padre, , Persona_1 nato il [...] a [...], Qatar (Nulla Osta Prot. n. ), e CodiceFiscale_2 per la madre, (indicata anche come in alcuni documenti), nata il Per_2 CP_3
15 marzo 1970 a Gujrat, Pakistan (Nulla Osta Prot. n. ). CodiceFiscale_3
I genitori presentavano la domanda di visto d'ingresso per motivi familiari presso l'Ambasciata d'Italia a in data 16 giugno 2025. Veniva prodotta CP_1 documentazione legalizzata comprovante il vincolo familiare (certificati di nascita, matrimonio del 10 febbraio 1992). Il Certificato di Stato di Famiglia rilasciato dalla NADRA, datato 11 marzo 2024, attestava la composizione del nucleo familiare in Pakistan, includendo, oltre ai genitori, anche due figli: (nato [...]) e Persona_3
(nata [...]). Per_4
Per dimostrare i requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1, lett. d) TUI, i familiari presentavano dichiarazioni giurate (AV). Il padre, , dichiarava in Persona_1 data 16 aprile 2025 di dipendere completamente dal reddito della figlia Parte_1
e di non possedere fonti di reddito (reddito, pensione, terreni agricoli). I figli Per_3
ed producevano a loro volta AV in data 30 luglio 2025, nei
[...] Per_4 quali dichiaravano di risiedere in Australia (3 Naso Place Clyde North, Victoria 3978, Australia) e di non avere obiezioni al trasferimento dei genitori in Italia, in quanto totalmente dipendenti dalla sorella.
L'Ambasciata d'Italia a emetteva i provvedimenti di diniego (Prot. n. 6944-P CP_1
e 6945-P) in data 22 luglio 2025. Il diniego era motivato sulla base dell'art. 29, comma Cont 1, lett. d) specificando che non era stata fornita alcuna prova documentale comprovante lo stato di genitore a carico della figlia , in quanto non Parte_1 erano state presentate le ricevute degli invii di denaro effettuate.
IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, poiché l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare, che spetta al Giudice ordinario in questa sede, non può prescindere da una valutazione rigorosa della completezza e dell'idoneità probatoria degli elementi forniti dalla parte ricorrente riguardo ai requisiti essenziali, in particolare per quanto attiene alla condizione di "genitori a carico" e all'assenza di altri figli idonei al sostentamento nel paese di origine o di provenienza.
1. Sulla mancata prova del requisito di "Genitore a Carico" (Art. 29, co. 1, lett. d) TUI): Il provvedimento di diniego datato 22 luglio 2025 è specificamente motivato sul fatto che i richiedenti non hanno presentato le ricevute degli invii di denaro effettuate a
Pag. 2 di 4 dimostrazione del loro stato di genitore a carico. Benché in sede giudiziale la ricorrente abbia prodotto ricevute di bonifici risalenti a maggio, giugno e luglio 2025, tali prove non risultano essere state valutate dall'Autorità consolare al momento dell'istruttoria del visto, il che giustifica il diniego amministrativo per carenza istruttoria. Il Giudice, nel sindacare l'esistenza del diritto, deve considerare l'idoneità della prova a fondare la pretesa, tenendo conto che il supporto finanziario deve consistere in un necessario sostentamento continuativo. L'Amministrazione, nel diniego, ha contestato un dato di fatto: la mancata produzione delle ricevute. La parte ricorrente non ha fornito la prova che tali ricevute fossero state effettivamente acquisite dall'Ambasciata entro la data della decisione. In assenza di prova che l'Amministrazione avesse a disposizione la documentazione finanziaria cruciale, non è possibile superare l'accertamento negativo dell'Autorità consolare sul requisito della dipendenza economica.
2. Sulla valutazione di attendibilità degli AV e il requisito "altri figli nel Paese di origine o di provenienza": L'art. 29, comma 1, lett. d) TUI richiede che i genitori infrasessantacinquenni a carico non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza. Il Certificato di Stato di Famiglia pakistano indica chiaramente la presenza di due figli adulti, (nato [...]) e (nata Persona_3 Per_4
17/07/2000), entrambi di nazionalità pakistana. Per superare l'ostacolo legale, i fratelli hanno prodotto AV (datati 30 luglio 2025) in cui dichiarano di risiedere in Australia. Tali AV sono dichiarazioni giurate la cui attendibilità probatoria deve essere valutata con cautela, essendo documenti di parte e auto-certificativi. Nello specifico, l'AV di presenta un'evidente contraddizione interna. La SI.ra Per_4 Per_4 dichiara di essere residente di Askari House, Phase No. 1, House No. 27,
[...]
Distretto di , Pakistan (sua residenza) e Controparte_5 CP_5 contemporaneamente di risiedere attualmente (non permanentemente) al 3 Naso Place Clyde North, Victoria 3978, Australia. Questa dichiarazione ambigua, che attesta una residenza in Pakistan e un domicilio attuale in Australia, non fornisce una prova univoca e inconfutabile del loro effettivo e permanente trasferimento all'estero, né della loro impossibilità oggettiva di provvedere, come richiesto dalla giurisprudenza in senso lato. Pertanto, in assenza di prove documentali di uno status di residenza permanente o di cittadinanza australiana dei due figli ( ed , e data Persona_3 Per_4
l'ambiguità inerente alla loro presunta completa assenza dal Paese di origine e provenienza (Pakistan), le dichiarazioni giurate da sole non sono sufficienti a superare la presunzione di capacità di sostentamento che grava sui figli adulti residenti nel Paese d'origine o di provenienza.
3. Conclusioni: In sintesi, la prova documentale fornita non è sufficiente a dimostrare con la necessaria certezza che al momento della decisione (22 luglio 2025) sussistessero i requisiti richiesti dalla normativa: l'Ambasciata ha legittimamente riscontrato la mancanza di prova della dipendenza economica, e gli AV prodotti dalla parte ricorrente per superare il requisito della presenza di altri figli in patria risultano intrinsecamente contraddittori e non sufficientemente supportati per dimostrare l'oggettiva impossibilità dei due figli adulti di provvedere al sostentamento dei genitori.
Pag. 3 di 4 4. Spese di lite. Le spese di lite vanno compensate: questo contenzioso è acuito dalle contingenze di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di pratiche e di numerosi procedimenti giurisdizionali pendenti, in un contesto in cui la Sede diplomatica è notoriamente sottodimensionata, che non consentono alla resistente di interloquire tempestivamente con i richiedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA il ricorso proposto dalla SI.ra . Parte_1
2. Compensa le spese di lite
Roma 03/12/2025
Il Giudice
SI RA
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