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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2723/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Comune di Reggio Di Calabria - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1. Serv.contenzioso Tributario - CF_Difensore_1
Indirizzo_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_1elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4066/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 22/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230028834 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230028834 TARSU/TIA 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230028834 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230028834 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230028834 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230028834 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante del Comune si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento, in riforma della sentenza di primo grado. Resistente/Appellato: non presente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
I - Con sentenza n. 4066/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio
Resistente_1Calabria ha accolto il ricorso proposto da nei confronti del Comune di
Reggio Calabria, resistente, avverso l'avviso di intimazione, relativa a TARSU/TIA/TARES anni dal 2008 al 2013, notificata il 10.2.24, accogliendo il motivo di ricorso incentrato sul decorso dei termini di prescrizione. Il giudice ha ritenuto, infatti, che, operasse la sola sospensione emergenziale prevista dall'art. 67 d.l. 18/20, per giorni 85 e non invece la più lunga sospensione di cui al successivo art. 68: pertanto, risalendo gli ultimi atti interruttivi
(rappresentati da due ingiunzioni di pagamento, riguardanti, rispettivamente, i tributi anni
2008-2012 ed il tributo anno 2013) al 12 ed al 17 gennaio 2018, la prescrizione quinquennale doveva ritenersi maturata.
II – Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Comune, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 68 d.l. 18/20, laddove, al comma 2 statuisce che: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3 sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Ha richiamato l'ordinanza della
S.C. n. 960/25, in punto di interpretazione della sospensione COVID ed ha chiesto riaffermarsi la tempestività della notifica dell'atto impugnato. Il contribuente non si è costituito in appello, restando contumace.
All'esito della udienza odierna, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
III - L'appello è fondato.
È pacifico ed incontestato che l'avviso di intimazione sia stato preceduto dalla notifica dei seguenti atti interruttivi, richiamati dalle difese dell'ente locale:
A) l'ingiunzione n. 20170297602330000028373 del 21/12/2017, relativa a Tares 2013, notificato in data 12 gennaio 2018; l'ingiunzione richiamava l'avviso di accertamento n
3248802 notificato il 18.12.2014;
B) l'ingiunzione n. 20170297602350000046000 del 21/12/2017, relativa a Tarsu anni
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, notificata in data 17 gennaio 2018; l'ingiunzione richiamava l'avviso di accertamento n 3248801 notificato il 18.12.2014.
Il termine prescrizionale, la cui decorrenza è nuovamente iniziata con la notifica delle predette ingiunzioni, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, soggiace alla sospensione emergenziale, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/20. Il comma I del predetto articolo prevede che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 Marzo al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”. Nella fattispecie, assume altresì rilievo anche il comma II del predetto art. 68, laddove prevede che le disposizioni del comma I, sopra riportate, si applicano, tra l'altro, anche atti di cui all'articolo
1, comma 792, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, ossia agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali, nonché alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, categoria che ricomprende appieno anche l'atto di cui quivi si discorre. La tesi secondo cui la sospensione ex art. 68 d.l. 18/20 si applicherebbe soltanto ai versamenti in scadenza ed agli atti emessi nel periodo emergenziale è stata disattesa dalla più recente giurisprudenza della S.C. (Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960), secondo cui tale normativa va letta nel senso che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione
a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212.”.
Per effetto di tale sospensione, la notifica dell'intimazione si appalesa indubitabilmente tempestiva.
Le incertezze interpretative caratterizzanti l'esegesi delle disposizioni emergenziali sopra richiamate, invero tutt'altro che perspicue, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto dal contribuente in primo grado.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22 gennaio 2026
Il Presidente relatore
AN PA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2723/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Comune di Reggio Di Calabria - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1. Serv.contenzioso Tributario - CF_Difensore_1
Indirizzo_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_1elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4066/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 22/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230028834 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230028834 TARSU/TIA 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230028834 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230028834 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230028834 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230028834 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante del Comune si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento, in riforma della sentenza di primo grado. Resistente/Appellato: non presente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
I - Con sentenza n. 4066/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio
Resistente_1Calabria ha accolto il ricorso proposto da nei confronti del Comune di
Reggio Calabria, resistente, avverso l'avviso di intimazione, relativa a TARSU/TIA/TARES anni dal 2008 al 2013, notificata il 10.2.24, accogliendo il motivo di ricorso incentrato sul decorso dei termini di prescrizione. Il giudice ha ritenuto, infatti, che, operasse la sola sospensione emergenziale prevista dall'art. 67 d.l. 18/20, per giorni 85 e non invece la più lunga sospensione di cui al successivo art. 68: pertanto, risalendo gli ultimi atti interruttivi
(rappresentati da due ingiunzioni di pagamento, riguardanti, rispettivamente, i tributi anni
2008-2012 ed il tributo anno 2013) al 12 ed al 17 gennaio 2018, la prescrizione quinquennale doveva ritenersi maturata.
II – Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Comune, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 68 d.l. 18/20, laddove, al comma 2 statuisce che: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3 sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Ha richiamato l'ordinanza della
S.C. n. 960/25, in punto di interpretazione della sospensione COVID ed ha chiesto riaffermarsi la tempestività della notifica dell'atto impugnato. Il contribuente non si è costituito in appello, restando contumace.
All'esito della udienza odierna, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
III - L'appello è fondato.
È pacifico ed incontestato che l'avviso di intimazione sia stato preceduto dalla notifica dei seguenti atti interruttivi, richiamati dalle difese dell'ente locale:
A) l'ingiunzione n. 20170297602330000028373 del 21/12/2017, relativa a Tares 2013, notificato in data 12 gennaio 2018; l'ingiunzione richiamava l'avviso di accertamento n
3248802 notificato il 18.12.2014;
B) l'ingiunzione n. 20170297602350000046000 del 21/12/2017, relativa a Tarsu anni
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, notificata in data 17 gennaio 2018; l'ingiunzione richiamava l'avviso di accertamento n 3248801 notificato il 18.12.2014.
Il termine prescrizionale, la cui decorrenza è nuovamente iniziata con la notifica delle predette ingiunzioni, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, soggiace alla sospensione emergenziale, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/20. Il comma I del predetto articolo prevede che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 Marzo al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”. Nella fattispecie, assume altresì rilievo anche il comma II del predetto art. 68, laddove prevede che le disposizioni del comma I, sopra riportate, si applicano, tra l'altro, anche atti di cui all'articolo
1, comma 792, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, ossia agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali, nonché alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, categoria che ricomprende appieno anche l'atto di cui quivi si discorre. La tesi secondo cui la sospensione ex art. 68 d.l. 18/20 si applicherebbe soltanto ai versamenti in scadenza ed agli atti emessi nel periodo emergenziale è stata disattesa dalla più recente giurisprudenza della S.C. (Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960), secondo cui tale normativa va letta nel senso che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione
a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212.”.
Per effetto di tale sospensione, la notifica dell'intimazione si appalesa indubitabilmente tempestiva.
Le incertezze interpretative caratterizzanti l'esegesi delle disposizioni emergenziali sopra richiamate, invero tutt'altro che perspicue, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto dal contribuente in primo grado.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22 gennaio 2026
Il Presidente relatore
AN PA