Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 93
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Decorso dei termini di prescrizione

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo applicabile la sospensione emergenziale prevista dall'art. 67 d.l. 18/20 per 85 giorni e non quella più lunga prevista dall'art. 68, con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale.

  • Accolto
    Erronea applicazione dell'art. 68 d.l. 18/20

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, affermando che la sospensione emergenziale ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/20 si applica anche alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali, come confermato dalla giurisprudenza della S.C. (Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960). Pertanto, l'intimazione è stata considerata tempestiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 93
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 93
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo