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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 10340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 10340/2024 vertente
TRA
in persona del lrpt rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv.to DE ANGELIS GENNARO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 dall'avv. RIZZO ALBERTO;
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. INGALA CP_2
MARIA ALESSANDRA
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.8.2024 la società ricorrente riassumeva il giudizio n. rg 18277/2024 proposto innanzi al Tribunale di Napoli e per cui era stata emessa ordinanza di incompetenza territoriale, esponendo che in data aveva ricevuto preavviso di iscrizione ipotecaria afferente alla debitoria di cui alla cartella 37120190011497719 inserita altresì in una insinuazione in data 06/11/2023 della
Concessionaria per la riscossione nel procedimento d'esecuzione immobiliare innanzi il Tribunale di
Napoli Nord avente r.g. 180/2017; che estratto dal fascicolo telematico il ruolo esattoriale e l'insinuazione della Concessionaria aveva contezza dei seguenti debiti comprensivi anche dell'atto di cui al preavviso e di competenza del Tribunale adito: DM 10 2011 37120120000859858 CP_2
04.04.2012 3.154,02 DM 10 2013 37120140017421306 13.01.2015 5.549,29 Dm 10 CP_2 CP_2
2013 37120190011497719 14.09.2019 4.448,14 per un totale di euro 13.151,45 Ciò premesso parte ricorrente eccepiva la mancata notificazione degli atti prodromici al preavviso impugnato;
la prescrizione dei crediti vantati, nonché la decadenza dal potere di iscrivere a ruolo.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti sottostanti con vittoria di spese.
Costituitisi in giudizio l e l' chiedevano il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in CP_3 CP_2
diritto, con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Sussiste la legittimazione passiva dell' venendo in discussione vizi della intimazione di CP_3 pagamento attinenti, tra l'altro alla mancata notificazione ( Cassazione 36390/22).
Non può poi essere accolta l'eccezione di giudicato relativamente alla questione della notificazione in quanto le sentenze citate dall' attengono alla impugnazione dei crediti tributari innanzi alla CP_3
Corte di Giustizia Tributaria, e non le cartelle impugnate nel presente giudizio
Nel merito va osservato che per quanto attiene alle prime due cartelle sottostanti l'atto impugnato
2012… 9858 e 2014…1306, come comprovato dalla documentazione allegata dall' sono state CP_2
oggetto di richiesta di definizione agevolata 2018 concessa ma poi revocata per mancato pagamento.
Come osservato dalla SC l'istanza di rateizzazione del debito oggetto delle cartelle è incompatibile con l'affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle stesse. Il contribuente, infatti, formula la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non può negare di conoscere (numerosi i precedenti: Cassazione n.16098/2018, n.
27672/2020, n. 11338/2023 e n. 3414/2024).
Aggiunge, inoltre, la Corte che la richiesta di rateizzazione poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Per quanto attiene alla intimazione di pagamento 2019 779 la stessa risulta notificata in data
14.9.2019, poi in data 19.7.2022, unitamente alla intimazione n. 9339 ed infine con il pignoramento n. 10293 notificato il 7.6.2019 (cfr. documentazione in atti)
Assolutamente infondata si presenta quindi l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti prodromici.
Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata posto che dalla ammissione alla definzione agevolata e dalla ultima notificazione della intimazione di pagamento non risultano trascorsi i cinque anni previsti. Per quanto attiene alla decadenza dal potere di riscossione mediante ruolo la relativa eccezione è inammissibile integrando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il ricorrente di proporla entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio.
L'inquadramento dell'azione alla stregua di opposizione agli atti esecutivi è confermato dal recente insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'irregolarità della sequenza procedimentale - per tale intendendosi quella che, in ambito tributario, origina nell'iscrizione a ruolo delle somme dovute e termina con l'avvio del procedimento di esecuzione forzata - dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Il ricorso va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1500,00 per ciascuno dei resistenti costiuiti, oltre IVA
CPA e rimborso come per legge
Aversa 19.6.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 10340/2024 vertente
TRA
in persona del lrpt rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv.to DE ANGELIS GENNARO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 dall'avv. RIZZO ALBERTO;
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. INGALA CP_2
MARIA ALESSANDRA
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.8.2024 la società ricorrente riassumeva il giudizio n. rg 18277/2024 proposto innanzi al Tribunale di Napoli e per cui era stata emessa ordinanza di incompetenza territoriale, esponendo che in data aveva ricevuto preavviso di iscrizione ipotecaria afferente alla debitoria di cui alla cartella 37120190011497719 inserita altresì in una insinuazione in data 06/11/2023 della
Concessionaria per la riscossione nel procedimento d'esecuzione immobiliare innanzi il Tribunale di
Napoli Nord avente r.g. 180/2017; che estratto dal fascicolo telematico il ruolo esattoriale e l'insinuazione della Concessionaria aveva contezza dei seguenti debiti comprensivi anche dell'atto di cui al preavviso e di competenza del Tribunale adito: DM 10 2011 37120120000859858 CP_2
04.04.2012 3.154,02 DM 10 2013 37120140017421306 13.01.2015 5.549,29 Dm 10 CP_2 CP_2
2013 37120190011497719 14.09.2019 4.448,14 per un totale di euro 13.151,45 Ciò premesso parte ricorrente eccepiva la mancata notificazione degli atti prodromici al preavviso impugnato;
la prescrizione dei crediti vantati, nonché la decadenza dal potere di iscrivere a ruolo.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti sottostanti con vittoria di spese.
Costituitisi in giudizio l e l' chiedevano il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in CP_3 CP_2
diritto, con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Sussiste la legittimazione passiva dell' venendo in discussione vizi della intimazione di CP_3 pagamento attinenti, tra l'altro alla mancata notificazione ( Cassazione 36390/22).
Non può poi essere accolta l'eccezione di giudicato relativamente alla questione della notificazione in quanto le sentenze citate dall' attengono alla impugnazione dei crediti tributari innanzi alla CP_3
Corte di Giustizia Tributaria, e non le cartelle impugnate nel presente giudizio
Nel merito va osservato che per quanto attiene alle prime due cartelle sottostanti l'atto impugnato
2012… 9858 e 2014…1306, come comprovato dalla documentazione allegata dall' sono state CP_2
oggetto di richiesta di definizione agevolata 2018 concessa ma poi revocata per mancato pagamento.
Come osservato dalla SC l'istanza di rateizzazione del debito oggetto delle cartelle è incompatibile con l'affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle stesse. Il contribuente, infatti, formula la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non può negare di conoscere (numerosi i precedenti: Cassazione n.16098/2018, n.
27672/2020, n. 11338/2023 e n. 3414/2024).
Aggiunge, inoltre, la Corte che la richiesta di rateizzazione poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Per quanto attiene alla intimazione di pagamento 2019 779 la stessa risulta notificata in data
14.9.2019, poi in data 19.7.2022, unitamente alla intimazione n. 9339 ed infine con il pignoramento n. 10293 notificato il 7.6.2019 (cfr. documentazione in atti)
Assolutamente infondata si presenta quindi l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti prodromici.
Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata posto che dalla ammissione alla definzione agevolata e dalla ultima notificazione della intimazione di pagamento non risultano trascorsi i cinque anni previsti. Per quanto attiene alla decadenza dal potere di riscossione mediante ruolo la relativa eccezione è inammissibile integrando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il ricorrente di proporla entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio.
L'inquadramento dell'azione alla stregua di opposizione agli atti esecutivi è confermato dal recente insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'irregolarità della sequenza procedimentale - per tale intendendosi quella che, in ambito tributario, origina nell'iscrizione a ruolo delle somme dovute e termina con l'avvio del procedimento di esecuzione forzata - dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Il ricorso va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1500,00 per ciascuno dei resistenti costiuiti, oltre IVA
CPA e rimborso come per legge
Aversa 19.6.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo